Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 02245/01 INNOMETEL POP LOIAIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 1445/98 - Rel. Consigliere Cron. 4722 DO Guglielmo SCIARELLI Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.24/10/00 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Shall ha pronunciato la seguente ENTENZA 682 S sul ricorso proposto da: RR NI, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI Richiesta copia studio dal Sig.. IL SOLE 24 ORE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LICCI per diritti L. 3000 16 FEB 2001 ALDO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
CANCELLERIA INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA elettivamente ECG06424 N.17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI 2000 4430 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla -1- copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 116/97 del Tribunale di LECCE, depositata il 16/01/97 N. 479/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/00 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore thanks Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO FE, con ricorso depositato il 15.3.93, chiedeva al PR di Lecce la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno di invalidità. L'INPS si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda, che, di fatti, il PR rigettava con sentenza del 17.1.94. Il Tribunale di Lecce, rinnovata la ctu, con flauelh sentenza depositata il 16 gennaio 97, rigettava il gravame. Il FE ha proposto ricorso per cassazione. L'INPS ha depositato solo procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, si deduce l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si afferma che il Tribunale si sarebbe limitato a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente tecnico d'ufficio, senza procedere ad una valutazione critica della documentazione sanitaria depositata in atti. Che la patologia diabetica, con insulina dipendenza, contrariamente a quanto ritenuto dal ctu di secondo grado, farebbe raggiungere la percentuale invalidante utile per la concessione dell'assegno. 3 Che, per l'obesità riscontrata all'istante, avrebbe dovuto essere riconosciuto almeno il 31% di invalidità ulteriore, trattandosi, oltretutto, di obesità non facilmente emendabile, in quanto numero di dipendente esclusivamente dall'aumentato leucociti, che, con la dieta, subiscono la riduzione della massa, giammai del loro numero, per cui, terminata la dieta, l'adipe ritorna. Che il WA adeguatamente lactu non avrebbe valutato ipertrofia prostatica, né la ipoacusia bilaterale. Che, altresì, il FE sarebbe affetto da cardiopatia sclerotica ipertensiva, oltreché da patologia poliartrosica e da ernia del disco;
né è stato valutato il deficit del visus. Che il Tribunale non avrebbe proceduto ad una valutazione critica della documentazione sanitaria depositata in atti e delle argomentazioni sviluppate in sede di discussione. Il ricorso è infondato. Il Tribunale si è rifatto alla ctu disposta in secondo grado, che, peraltro, confermava quella di primo grado nel ritenere l'insussistenza di una patologia tale da determinare il diritto all'assegno richiesto. I1 giudice di merito ben può rifarsi alla 4 motivazione della consulenza d'ufficio, cui aderisce per relationem, facendone, di conseguenza, propri gli argomenti. Il ricorrente afferma che la ctu di secondo grado sarebbe smentita dal certificato medito del dott. Pietro Bettani, che attesta la sussistenza di una retinopatia diabetica, di una cardiopatia aull sclerotica ipertensiva e di una epatomegalia con H milza non valutabile. Senonché, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale certificato non è stato riportato integralmente in detto ricorso, per cui non è spiegato su quali seri accertamenti fosse basato e se ve ne siano stati, al fine di escludere che si trattasse di un mero enunciato apodittico, non certo in grado di smentire il motivato convincimento del consulente d'ufficio, dato che, oltretutto, non vi è stato neppure un vago riferimento a un preciso grado di gravità delle suddette patologie. Il ctu di secondo grado, ribadendo, del resto, le risultanze della consulenza di primo grado, ha dato atto della sussistenza di un quadro algo disfunzionale al livello del rachide lombare, di obesità di grado non elevato ed emendabile 5 attraverso terapia dietetica, steatosi epatica scarsamente significativa, considerate le modeste alterazioni funzionali accertate, di un diabete mellito di incidenza insignificante sulla capacità lavorativa dell'istante. Il consulente ne ha desunto una riduzione della capacità lavorativa del 50%. Trattasi di valutazione che il ricorso in esame, per quanto detto, non ha potuto scalfire. Se ne conclude che la sentenza impugnata non presenta la carenza di motivazione lamentata. Il ricorso va, dunque rigettato. Nulla per le spese ex 152 disp. att. cpc..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese 24 ottobre 2000. II Presidente:Viciclure Tresse zlich wi ll Il Cons. estensore: нее IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I Depositata in Cancelleria D A 0 S , 3 1 S 3 O . A L 5 T T L Oggi, 16 FEB, 2001 , R . O A A B ' N S L I E MACASS IL COLLABORATORE L 3 D P E S 7 - A DI CANCELLERIA I D 8 T N I - S S 1 G O N 1 O P E A S M E I D I G E A A , G D E O O E T L R T T T I S N I R A I E L G S D E L E E R O D