Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14808 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL OPOL1 4 8 08 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE IA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 7134/00 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere 9492/00 n. 34584 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cro Dott. Michele DE LUCA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 04/07/02Dott. Guglielmo SIMONESCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, FABRIZIO CORRERA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EN RL;
2002 intimato 3284 e sul 2° ricorso n° 09492/00 proposto da: -1- EN RL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO GRAMAGLIA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 35/00 del Tribunale di CUNEO, depositata il 26/01/00 R.G.N. 1460/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato CORETTI;
udito l'Avvocato GRAMAGLILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Renato Finocchi Ghersi che ha concluso Generale dott. per il ricorso principale rigetto e, per il ricorso incidentale condizionato assorbito. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al tribunale di Cuneo, NO RL ha impugnato la sentenza con la quale era stata respinta l'opposizione da lui proposta avverso un decreto con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di L. 80.000.000 circa all'Inps in forza di un verbale di accertamento di omissione contributive. Ha sostenuto il NO che il credito era prescritto ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e che il verbale di accertamento era comunque nullo. Il tribunale, con sentenza del 18 gennaio 2000 dichiarava la prescrizione del diritto ai sensi della norma di legge ora citata, dissentendo dall'opinione del giudice di primo grado nel convincimento che fosse applicabile non la prescrizione decennale ma quella quinquennale, non essendo stato il lavoratore RE IO ad attivarsi per l'accertamento della omissione contributiva.. Avverso la sentenza del tribunale l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. NO RL ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale र condizionato con un motivo. Motivi della decisione Con il primo motivo di annullamento l'Inps denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 9, lettera A della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con il secondo motivo vizi della motivazione. Il ricorso è infondato e va rigettato. Senza indugiare sul secondo motivo di ricorso di cui si è detto, che è specifreeto solo enunciato e non dimostrate, quanto al primo va in linea generale osservato che l'Inps tenta di spostare il thema decidendi sul terreno del diritto, mentre invece esso concerne una questione puramente di fatto. Infatti è pacifico tra le parti che il credito Inps per le omissioni contributive si prescriva in cinque anni, mentre invece il termine prescrizionale è di dieci anni nel caso in cui l'accertamento dell'omissione contributiva scaturisca da denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Sostiene l'Inps che l'accertamento ispettivo che aveva dato luogo al decreto ingiuntivo opposto era stato effettuato su denuncia del lavoratore RE. Si tratta quindi di vedere se questa affermazione dell'Inps corrisponda o meno a realtà, per cui, come si diceva si tratta di una quaestio facti di competenza esclusiva del giudice di merito e non soggetta a censure di legittimità ove la sentenza impugnata sia adeguatamente motivata . Orbene il tribunale ha accertato che il ricorso in data 18 novembre 1994 per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto e delle altre spettanze effettuato dal RE, che l'Inps cita per sostenere che la prescrizione è decennale, è in realtà una istanza redatta sul modello Prest / 116 indirizzato all'Inps con cui il RE chiedeva il trattamento di fine rapporto a carico del fondo di garanzia previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 per insolvenza della ditta NO, istanza che il tribunale esclude contenesse la rivendicazione di altre spettanze. Aggiunge il tribunale che solo con raccomandata del 17 dicembre 1996 il RE a mezzo del difensore avvocato Bava chiese la liquidazione dei versamenti contributivi derivanti dal rapporto di lavoro dipendente dal 1 dicembre 1987 al 30 giugno 1991. Il tribunale aggiunge anche altri argomenti per dimostrare che non vi era stata in precedenza altra richiesta del genere ed ha concluso che, siccome l'ultima omissione contributiva si era consumata il 15 luglio 1991, in mancanza di denuncia del lavoratore o aventi causa, la prescrizione quinquennale si era maturata il 15 luglio 1996. 2 Ne segue che, avendo il tribunale ben motivato il proprio accertamento, il ricorso dell'Inps va respinto. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale il NO insiste nel dedurre la nullità del verbale di accertamento che ha dato luogo al decreto ingiuntivo opposto, va pertanto dichiarato assorbito. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 4 luglio 2002 Il cons. est. Il Presidente E L L A D Лилейно развити Bu Ther O D R A T I N I T O A S I ' R I E L S D 1 L . 0 E T E I R O S G , N T D E R I P G S E A O A A S A T S S , 3 5 3 N . 3 1 8 7 1 - - O S D T B A I L O L O , Shillie IL CANCELLERE Depositato in Canceller oggi, IL CANCELLERE"CANCEL 3