Sentenza 17 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2004, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. BIELLI Stefano - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - rel. Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ FUNIVIA ARABBA MARMOLADA SOFMA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Tomolo, del Foro di Vicenza, per procura in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, sezione prima civile, n. 651, del 18 maggio 1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data 3 ottobre 2003 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso chiedendo raccoglimento del primo e, per quanto di ragione, del sesto motivo, il rigetto del terzo motivo, assorbiti il secondo, quarto e quinto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. SOCIETÀ FUNIVIA ARABBA MARMOLADA SOFMA conveniva in giudizio il Ministero delle finanze, chiedendo il rimborso delle somme pagate a titolo di tassa annuale di concessione governativa per le iscrizioni nel registro delle imprese, ritenuta in contrasto con gli artt. 10 e 12 della direttiva CEE del 17 luglio 1969, n. 335, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia C.E. Il Tribunale di Venezia, con sentenza del 28 febbraio 1996, accoglieva la domanda, condannando il Ministero delle finanze a pagare alla società la somma di L. 78.000.000, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Su appello di entrambe le parti, la Corte di appello di Venezia, con sentenza del 18 maggio 1999, accoglieva parzialmente, per quanto di ragione, soltanto l'impugnazione principale del Ministero delle finanze, applicando l'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ritenuto compatibile con la normativa comunitaria, e quindi - detraendo dagli importi da rimborsare la somma prevista dallo jus superveniens per ogni annualità e ritenendo altresì intervenuta la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso relativamente ai pagamenti effettuati dal 1985 al 1988 - condannava il Ministero appellante al pagamento della minor somma di L. 45.000.000, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di otto motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero delle finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente - denunciando erronea e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per omessa valutazione della prova documentale - critica la sentenza impugnata per aver ritenuto che in relazione al rimborso dei pagamenti effettuati per l'anno 1988 (rispettivamente in data 30 giugno e 29 luglio 1988) si fosse verificata la decadenza, essendo stata la istanza di rimborso ricevuta il 7 gennaio 1992 e quindi oltre tre anni dopo la data del versamento dell'imposta, senza tener conto che era stata prodotta in giudizio copia della lettera, con cui l'Intendenza di Finanza di Belluno aveva trasmesso al Ministero delle Finanze il ricorso gerarchico presentato dalla società avverso il silenzio rigetto dell'Amministrazione finanziaria e nella quale si dava atto che l'istanza di rimborso per i pagamenti effettuati dal 1988 al 1991 era pervenuta all'Ufficio il 29 giugno 1991, così emergendo documentalmente la prova che anche per il versamento di complessive L. 15.000.000, effettuato in due tempi, per il 1988, alle date sopraindicate, l'istanza era stata presentata tempestivamente, in tempo utile per impedire la decadenza. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, 2966 e 2729 c.c.,
nonché vizio di omessa e/o carente motivazione, circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza di appello per aver ritenuto maturata la decadenza dal diritto al rimborso della tassa di concessione governativa corrisposta per l'anno 1988, attribuendo rilevanza alla data di ricezione dell'istanza di rimborso, anziché a quella di spedizione della stessa a mezzo di raccomandata postale, e senza tener conto della presunzione di ricezione della raccomandata, collegata alla produzione in giudizio della ricevuta di spedizione rilasciata dall'ufficio postale, non avendo l'Amministrazione finanziaria mai dedotto alcun elemento contrario, idoneo a superare tale presunzione.
Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando violazione di legge e dei principi del diritto comunitario, nonché vizio di erronea e contraddittoria motivazione - censura la sentenza impugnata per aver affermato che l'art. 11 della legge 1998/448 - con il quale si è stabilito, tra l'altro, che per gli anni 1985-1992 è dovuta per l'iscrizione nel registro delle imprese di atti sociali diversi da quello costitutivo una tassa, variabile secondo il tipo di società, determinata retroattivamente in misura forfetaria annuale - non si pone in contrasto con la normativa comunitaria, atteso il carattere remunerativo della tassa de qua, determinata in misura non irragionevole in relazione al costo del servizio reso (iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo) e alla diversa forma societaria dei soggetti beneficiari del servizio.
Con il quarto motivo si denunciano violazione dei principi relativi alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e al divieto di domanda nuova, nonché illegittima applicazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
La ricorrente, in particolare, deduce che la Corte di appello di Venezia, applicando l'art. 11 citato e detraendo dall'importo riconosciuto nella sentenza di primo grado la somma di L. 750.000 per ogni annualità, quale corrispettivo per la iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo, si è pronunciata su di una questione nuova, in quanto sin dall'inizio il giudizio era stato circoscritto all'accertamento dell'incompatibilità con il diritto comunitario della normativa relativa all'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e alla successiva tassa annuale, ma non era stata proposta dall'Amministrazione finanziaria autonoma domanda riconvenzionale per accertare il suo diritto a ricevere somme a titolo di tassa di concessione governativa per il deposito di atti diversi da quello costitutivo.
Con il quinto motivo - denunciandosi violazione di legge, eccezione di giudicato e motivazione contraddittoria - si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile - ai fini della determinazione del tasso di interesse da conteggiare sulle somme che l'Amministrazione finanziaria è stata condannata a rimborsare - lo jus superveniens, di cui all'art. 11, comma 3, della legge 1998/448, che fa riferimento al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 1999) e quindi al tasso del 2,50 per cento, secondo il d.m. 10 dicembre 1998, con decorrenza dalla data di presentazione della istanza di rimborso, sebbene sul punto della misura degli interessi la decisione del giudice di primo grado - che aveva determinato nel tasso legale detta misura - fosse passata in giudicato, con conseguente impossibilità di applicare con la sentenza di appello lo jus superveniens, non essendo stata oggetto di impugnazione su tale specifica questione.
Con il sesto motivo la ricorrente, in via subordinata, deduce che, in ordine alla determinazione della misura del tasso d'interesse, l'art. 11, comma 3, della legge 1998/448, si pone in contrasto con i principi fissati dal diritto comunitario per violazione del principio di equivalenza, in quanto il tasso d'interesse conteggiato, ai sensi di tale norma, per il rimborso della tassa di concessione governativa corrisposta per l'iscrizione degli atti societari nel registro delle imprese è inferiore al tasso previsto per altri rimborsi in materia tributaria.
Con il settimo motivo, in ulteriore subordine, si formula richiesta di rimessione alla Corte di giustizia della questione relativa alla compatibilità con il diritto comunitario della determinazione della misura del tasso d'interesse, da corrispondere per i rimborsi della tassa di concessione governativa sulle società, secondo la disciplina dettata dall'art. 11 della legge 1998/448. Con l'ottavo motivo si denuncia vizio di omessa pronuncia sulla domanda di corresponsione degli interessi legali con decorrenza dal giorno dei singoli pagamenti della tassa di concessione, oppure dalla data di presentazione in sede amministrativa delle domande di rimborso, e si richiede l'applicazione della disciplina sugli interessi di cui dall'art. 5 della legge 26 gennaio 1961, n. 29. Deduce al riguardo la società ricorrente che la Corte di appello non si sarebbe pronunciata sull'appello incidentale con il quale si è richiesta la decorrenza degli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, o in subordine da quella di presentazione delle istanze di rimborso in sede amministrativa, e che trovano infine applicazione, nella fattispecie in esame, le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 1961/29. Il primo e il secondo motivo di ricorso, unitariamente considerati in quanto strettamente connessi, sono fondati e meritano accoglimento. Questa Corte ha già affermato che l'istanza di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese deve considerarsi tempestiva qualora venga presentata per la spedizione agli uffici postali entro il termine di cui all'art. 13 del d.P.R. 1972/641 (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973;
Cass. 15 febbraio 2000, n. 1691; Cass. 11 giugno 2003, n. 9311; Cass. 12 giugno 2003, n. 9450; Cass. 3 luglio 2003, n. 10476), non avendo rilevanza la data di ricezione della domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973;
Cass. 3 luglio 2003, n. 10476). Infatti gli atti impeditivi della decadenza vengono in considerazione per le conseguenze che determinano a carico non già del destinatario, ma del titolare del diritto che deve essere esercitato entro un certo termine, con la conseguenza che non appare congruo subordinare il verificarsi di tale effetto alla ricezione degli atti da parte di coloro a cui sono destinati (Cass. 25 ottobre 1999, n. 11973; Cass. 11 giugno 2003, n. 9311; Cass. 3 luglio 2003, n. 10476). Questo collegio condivide pienamente tale orientamento, che, in mancanza di nuovi elementi che inducano ad un riesame della questione, va confermato in questa sede. La Corte di appello di Venezia - affermando che in relazione ai pagamenti della tassa di concessione governativa effettuati per l'anno 1988 si era verificata la decadenza della contribuente dal diritto al rimborso, in quanto la relativa istanza era stata ricevuta dall'Amministrazione finanziaria soltanto il 7 gennaio 1992, quando ormai era decorso il termine triennale di decadenza a decorrere dalla data dei pagamenti fissato dall'art. 13 del d.P.R. 1972/641, senza far riferimento alla data di spedizione dell'istanza medesima - non ha correttamente applicato il principio sopra enunciato. Sul punto la sentenza qui impugnata dev'essere pertanto annullata, restando assorbite le ulteriori censure dalla ricorrente in ordine alla affermata decadenza dall'azione di rimborso per i versamenti effettuati nell'anno 1988.
È fondato anche il terzo motivo.
Infatti lo jus superveniens di cui all'art. 11 della legge 1998/448, invocato dall'Amministrazione finanziaria, non può trovare applicazione con riferimento alla tassa annuale determinata, in via retroattiva e in misura forfetaria, per il pagamento dei tributi annualmente dovuti dopo la prima iscrizione della società. La Corte di giustizia C.E., con la sentenza 10 settembre 2002 nei giudizi riuniti C-216/99 e C-222/99, ha affermato che le tasse retroattive previste dall'art. 11 della legge 448/1998 non risultano conformi alla normativa comunitaria, in quanto prive di carattere remunerativo, qualora le iscrizioni nel registro delle imprese, per le quali le tasse annuali retroattive vengono riscosse, "abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati", oppure quando dette tasse non siano calcolate in base al solo costo delle formalità per il cui compimento sono richieste, fermo restando però che tale costo va calcolato tenendo anche conto di spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, ovvero di altri diritti versati parallelamente e intesi a retribuire lo stesso servizio fornito, o l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabili. Inoltre, secondo la citata sentenza della Corte di giustizia C.E., i diritti per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese possono essere stabiliti in via forfetaria, purché non superino il costo medio delle operazioni a cui si riferiscono. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata non risulta che il Ministero ricorrente abbia dedotto o provato di aver provveduto alla restituzione alla contribuente dei tributi in precedenza riscossi per l'iscrizione di atti sociali nel registro delle imprese e, successivamente, sostituiti dalla tassa retroattiva di concessione governativa. Pertanto la richiesta di applicazione dello jus superveniens implica un accertamento di fatto non compiuto nel corso del giudizio di merito e che, pertanto, non può essere svolto in sede di ricorso per cassazione.
Inoltre, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12 maggio 2003, n. 7207), l'ammontare della tassa retroattivamente introdotta con l'art. 11 della legge 1998/448 per l'iscrizione, nel registro delle imprese, degli atti diversi dall'atto costitutivo "per ciascuno degli anni dal 1985 al 1992" è stato stabilito dal legislatore in modo del tutto astratto e generico, in quanto ne' dalla relazione del disegno di legge originario, ne' dagli atti parlamentari risulta che esso sia stato determinato, sia pure forfetariamente, in funzione dei costi dell'operazione (Cass. 9 luglio 1999, n. 7176), dovendosi pertanto escludere che al nuovo tributo possa essere riconosciuto carattere remunerativo, ai sensi dell'art. 12, lett. e) della direttiva CEE 339/65 (in senso conforme Cass. 12 maggio 2003, n. 7236; Cass. 21 maggio 2003, n. 8012). La menzionata tassa retroattiva per l'iscrizione di atti sociali diversi dall'atto costitutivo si pone pertanto in contrasto con la normativa comunitaria e l'art. 11 della legge 448/1998, che la prevede, va disapplicato (Cass. 9 luglio 1999, n. 7176; Cass. 13 novembre 2001, n. 14064; Cass. 28 novembre 2001, n. 15081; Cass. 12 maggio 2003, n. 7207). Il quarto motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.
In relazione al quinto e sesto motivo - da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi - va rilevata la carenza d'interesse ad impugnare da parte della ricorrente, avendo la Corte di appello di Venezia comunque deciso - ai fini della determinazione della misura degli interessi da conteggiare sulle somme rimborsate - di confermare la decisione di primo grado, con la quale è stata disposta la condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi legali dalla domanda al saldo, e di non applicare, in mancanza di appello principale sul punto da parte del Ministero delle finanze e nel rispetto del divieto di reformatio in pejus della sentenza di primo grado nei confronti della società contribuente, che ha proposto appello incidentale solo in relazione alla decorrenza degli interessi, la disposizione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 1998/448, la quale, prevedendo un tasso legale in misura inferiore a quello previsto dalle norme precedenti, è stata ritenuta peggiorativa e sfavorevole per detta società. Il quinto e sesto motivo vanno pertanto dichiarati inammissibili, mentre resta assorbito il settimo motivo, prospettato dalla ricorrente in via subordinata, nel caso che fosse stata riconosciuta da questa Corte la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'art. 11, comma 3, della legge 1998, n. 448.
L'ottavo motivo è infondato quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla censuia svolta con l'appello incidentale sulla decorrenza degli interessi. Infatti il giudice di appello si è espressamente pronunciato sul punto relativo alla decorrenza degli interessi, rissando tale decorrenza dalla domanda al saldo, in conformità a quanto stabilito dal giudice di primo grado. Lo stesso motivo può essere invece accolto, per quanto di ragione, solo con riferimento alla finale e conclusiva censura mossa in ordine alla mancata applicazione della disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1961/29 e successive modificazioni, che ha stabilito la determinazione della misura e sulla decorrenza degli interessi legali da corrispondere sulle somme rimborsate.
In particolare, la doglianza sulla mancata determinazione degli interessi legali secondo la misura determinata dal citato art. 5 della legge 1961/29 può essere presa in esame - anche se la questione a cui fa riferimento non è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio, nei quali la società contribuente si è sempre limitata a chiedere l'applicazione del tasso d'interesse legale senza ulteriore specificazione e avendo attinenza ad un nuovo profilo di diritto, che però si fonda sugli stessi elementi già dedotti e non richiede pertanto ulteriori accertamenti o apprezzamenti di fatto, che sarebbero preclusi alla Corte di cassazione (Cass. 16 settembre 2002, n. 13470; Cass. 20 novembre 2002, n. 16331; Cass. 5 aprile 2003, n. 5375), e non essendosi sul punto formato il giudicato interno, per avere la sentenza di appello disposto l'applicazione, sulle somme da rimborsare, degli interessi legali, con la sola esclusione dello jus superveniens di cui all'art. 11, comma 3, della legge 1998/448, senza nulla ulteriormente statuire e precisare in ordine alla effettiva misura degli stessi, dipendente dalle diverse disposizioni astrattamente applicabili alla fattispecie. Ciò considerato, la complessiva censura in ordine alla misura e alla decorrenza degli interessi appare fondata, in quanto, trattandosi di rimborso di tasse corrisposte, ma non dovute, la misura del tasso d'interesse legale da corrispondere sulle somme rimborsate e la relativa decorrenza vanno determinate (o precisate) non con generico riferimento al tasso legale e alla data della domanda, come disposto dal giudice di appello, ma applicando la speciale disciplina prevista dagli arrt. 1 e 5 della legge 1961/29 e successive modificazioni - che regolamenta in via generale la materia degli interessi sulle somme dovute in restituzione per tasse e imposte indirette sugli affari - e fissando la decorrenza dalla data di presentazione della istanza di rimborso in sede amministrativa. (Cass. 16 maggio 2003, n. 7682; Cass. 21 maggio 2003, n. 8012). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con riferimento al primo, secondo, terzo e, per quanto di ragione, ottavo motivo di ricorso, mentre vanno dichiarati inammissibili il quinto e sesto motivo, restando assorbiti il quarto e settimo.
Gli atti vanno tuttavia rimessi ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, la quale deciderà applicando i principi in precedenza enunciati e provvedere anche al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e, per quanto di ragione, ottavo motivo di ricorso, e, assorbiti il quarto e settimo motivo, dichiara inammissibili il quinto e sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004