Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/1999, n. 456
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Sentenza 26 gennaio 1999

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Qualora l'espiazione della pena sia già in corso, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il detenuto non può più beneficiare della disciplina prevista dall'articolo 656, quinto comma, cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998 n.165, in quanto tale norma fa riferimento all'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata. Ne consegue che, avuto inizio l'esecuzione della pena, il detenuto avrà la possibilità di utilizzare la norma di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 165/98, la quale attribuisce al magistrato di sorveglianza competente la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena, ordinando la liberazione del condannato e provvedendo sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/1999, n. 456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 456
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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