Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
Qualora l'espiazione della pena sia già in corso, a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, il detenuto non può più beneficiare della disciplina prevista dall'articolo 656, quinto comma, cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1998 n.165, in quanto tale norma fa riferimento all'ipotesi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata. Ne consegue che, avuto inizio l'esecuzione della pena, il detenuto avrà la possibilità di utilizzare la norma di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificato dall'articolo 2, secondo comma, della legge n. 165/98, la quale attribuisce al magistrato di sorveglianza competente la possibilità di sospendere l'esecuzione della pena, ordinando la liberazione del condannato e provvedendo sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/1999, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello DELLA PENNA Presidente del 26/01/99
1. Dott. Pietro SIRENA Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N. 456
3. " Giorgio DI IORIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Giuseppe D'ERRICO Consigliere N. 40410/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
avverso l'ordinanza emessa in data 19.6.1998 con la quale la Corte di Appello di Bari sospendeva l'esecuzione dell'ordine di carcerazione emessa nei confronti di AG IA.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Antonio Esposito letto il parere del Pubblico Ministero nella persona del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza. OSSERVA
Con sentenza del 23.10.1997 della Corte di Appello di Bari, AG IA veniva condannato ad anni uno e mesi otto di reclusione per il reato di associazione a delinquere. In data 22.4.1998 la Procura Generale presso quella Corte di Appello emetteva ordine di carcerazione, eseguito il successivo sette maggio, e sospeso dalla medesima Corte di Appello, con ordinanza del 19.6.1998 con la quale veniva disposta la scarcerazione del detenuto con invito allo stesso di presentare, ove lo volesse, istanza volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione, di cui agli artt. 47, 47 ter e 50 com. I legge 26.7.1975 n. 354 e succ. modif. introdotte con legge 27.5.1998 n. 165. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari denunciando la violazione dell'art. 656 cosi come modificato con legge 27.5.1998 n. 165. Deduce il ricorrente che tale legge riguarda l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione e non certamente della esecuzione (o meglio espiazione) della pena già iniziata. Il ricorso è fondato. Invero, alla data di entrata in vigore della legge 27.5.1998 n. 165 l'espiazione della pena era già in corso a seguito dell'esecuzione avvenuta, in data 7.5.1998, dell'ordine di carcerazione sicché il detenuto non poteva beneficiare della disciplina prevista dall'art.656 com. V c.p.p. nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1
della suddetta legge - che fa riferimento all'ipotesi in cui la esecuzione ("rectius": l'espiazione della pena)non sia ancora iniziata, e fa obbligo appunto, al P.M. di sospendere "l'esecuzione", vale a dire dell'ordine di carcerazione (definito dalla legge:
"ordine di esecuzione") - ma avrebbe dovuto utilizzare la possibilità offerta dal comma 4^ dell'art. 47 della legge 26.7.1975 e 354 nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, com. 2^ della legge n. 165/1998, secondo cui "se l'ipotesi di affidamento in prova al servizio sociale è proposto dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente . . . può sospendere l'esecuzione della pena e ordina la liberazione del condannato . . .".
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata senza rinvio.
P. Q. M.
La Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Manda alla cancelleria in sede per gli adempimenti di cui all'art. 28 disp. reg. c.p.p..
Così deciso in Roma, in C.C. il 16 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 1999