Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
L'equiparazione delle società cooperative ai datori di lavoro in tema di obblighi contributivi nei confronti dei soci lavoratori, fissato dall'art. 2, R.D. n. 1422 del 1924, comporta che dette società sono tenute all'osservanza dell'obbligo stabilito dall'art. 1, primo comma, D.L. n. 338 del 1989, convertito nella legge n. 389 del 1989, il quale dispone quale base di calcolo dei contributi una retribuzione non inferiore a quella fissata da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente Dott. Massimo Paci, rappresentato e difeso per mandato in calce dagli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma;
- ricorrente -
contro
SC MA MO, elettivamente domiciliata in Roma alla via Baldo degli Ubaldi, n. 66 presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, che, unitamente all'avv. Guido Calatroni, la rappresenta e difende giusta procura in calce;
nonché COOPERATIVA DI LAVORO Gi s. coop. a r.l., in persona del presidente sig.ra IM LL, elettivamente domiciliata in Roma alla via Baldo degli Ubaldi n. 66 presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, che unitamente all'avv. Guido Calatroni, la rappresenta e difende per procura in calce;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 121 del 22.6.2000, reg. gen. n.249/2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Brescia, decidendo sull'appello dell'INPS nei confronti della Cooperativa di lavoro G.I. a r.l. e di LL AR, con sentenza del 22.6.2000 rigettava l'appello confermando che la Cooperative di lavoro, relativamente ai contributi assicurativi dei soci lavoratori, non sono tenute all'osservanza dei minimi di retribuzione fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, come previsto dall'art. 1, comma 1 del d.l. n. 338 del 1989, anche per quanto concerne la contribuzione sulla integrazione della indennità di malattia stabilita solo dalla contrattazione collettiva nazionale.
Osservava in motivazione che l'equiparazione delle cooperative ai datori di lavoro, stabilita dagli artt. 1 e 2 del R.D. 1422 del 1924, se vale per l'obbligo contributivo, appare artificioso estenderla ai minimi contributivi e agli altri istituti contrattuali, che presuppongono l'esistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato.
Propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo l'INPS, resistono con controricorsi la cooperativa G.I. e la LL. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1^, del d.l. 338 del 1989 convertito con l. n. 389 del 1989 e 1 e 2 R.D. n. 1422 del 1924 ed il vizio di motivazione(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), afferma che l'equiparazione delle cooperative ai datori di lavoro fissata dall'art. 2 del citato r.d. n. 1422 ai fini degli obblighi contributivi comporta anche l'applicazione della norma di cui all'art 1 del d.l. n. 338 del 1989. La censura è fondata su un ineccepibile sillogismo ed è confortata dal giurisprudenza di legittimità Cfr. Cass. n. 6157 del 2001, 2175 del 2000. Se, come riconosce il Tribunale, le cooperative sono considerate dalla norma sopra indicata agli effetti della contribuzione alle assicurazioni obbligatorie datrici di lavoro dei soci lavoratori, e se è obbligo dei datori di lavoro, compresi quelli non tenuti all'osservanza della contrattazione nazionale, di versare i contributi calcolati su retribuzioni non inferiori ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva nazionale, consegue che anche le cooperative sono tenute all'osservanza di questo obbligo. Il rilievo della Corte territoriale, della artificiosità della estensione di una norma collegata alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ad un rapporto associativo, è caratteristica di ogni equiparazione fissata per legge ed è comune a tutta l'estensione degli obblighi dei datori di lavoro alle cooperative, e non solo alla estensione dei minimi retributivi per il computo della contribuzione, e non autorizza pertanto la disapplicazione delle norme.
La sentenza impugnata che ha erroneamente ritenuto che le società cooperative non siano tenute all'osservanza dell'obbligo di computo della contribuzione in misura non inferiori ai minimi contributivi fissati dalla contrattazione nazionale va cassata e la causa rinviata per nuovo esame ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto.
L'equiparazione delle società cooperative ai datori di lavoro in tema di obblighi contributivi nei confronti dei soci lavoratori, fissato dall'art. 2 del R.D. n. 1422 del 1924, comporta per esse anche l'obbligo dell'osservanza dell'art. 1, comma 1^, del D.L. n. 338 del 1989, convertito con legge n. 389/89 che prevede come base di calcolo dei contributi una retribuzione non inferiore a quella fissata da leggi, regolamenti o da contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c. di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Trento.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003