Sentenza 20 marzo 2002
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo eseguito presso un terzo, il provvedimento di restituzione a favore di altri non deve essere preceduto dalla convocazione del terzo in camera di consiglio, come previsto per il sequestro probatorio dall'art. 263, comma 2 cod. proc. pen. - non richiamato dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. - ovvero, in materia di criminalità organizzata, dall'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto il terzo può chiedere la revoca del sequestro e la restituzione dei beni, a norma dell'art. 321, co. 3, ed è legittimato all'appello ai sensi dell'art. 322 bis del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2002, n. 28060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28060 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIOLETTI GIOVANNI - Presidente - del 20/03/2002
1. Dott. OLIVIERI RENATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BATTISTI MARIANO - Consigliere - N. 728
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - N. 038359/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN SS N. IL 08/03/1971
avverso ORDINANZA del 19/09/2001 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO sentite le conclusioni del P.G. Dott. Luigi Ciampoli che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Udito il difensore Avv. Gianna Mercatali che ha chiesto accogliersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il tribunale monocratico di Firenze, con ordinanza del 19 giugno 2001, respingeva le istanze di dissequestro avanzante nell'interesse di FA AT e di IM NI.
2. - Il tribunale premetteva che, nell'ambito del procedimento penale a carino, tra gli altri, del AT - tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione a delinquere, finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti - il g.i.p. del tribunale di Firenze, a seguito di richiesta del p.m., aveva disposto il sequestro preventivo di tutti i beni, del AT e, in particolare, dell'intero capitale sociale della s.r.l. "A Discount" con sede legale in Firenze, sul presupposto che l'intestazione di una quota del capitale della società in capo a IM NI fosse puramente fittizia, essendo rimasto accertato, dalle indagini di p.g. della G. d. F., che il AT aveva eseguito apporti finanziari per importi ben superiori al valore della quota a lui ceduta.
2. - Il tribunale, nel respingere l'istanza di dissequestro, osservava, anzitutto, che nessuna norma prevedeva che, attesa la natura particolare del sequestro preventivo, il provvedimento venisse emesso in contraddittorio delle parti e ciò perché l'art. 322-bis c.p.p. prevede la possibilità di proporre appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, diversamente da quanto previsto nell'art. 263, comma 1, c.p.p. per il sequestro penale contro il provvedimento che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, donde la norma, richiamata dal NI, dell'art.263, comma 2, c.p.p. che vuole il contraddittorio tra le parti, con le forme di cui all'art. 127 c.p.p., nel caso in cui le cose sequestrate siano state sequestrate presso un terzo e si ponga il problema se la restituzione debba essere fatta al terzo o ad altri. Il tribunale sottolineava, poi, che, "attesa la natura del sequestro preventivo previsto dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 203, permanevano i presupposti che avevano consentito l'adozione del provvedimento già ampiamente illustrati dal g.i.p. sia nel provvedimento applicativo della misura, sia nell'ordinanza di rigetto di analoga istanza in data 10 ottobre 2000".
"Ne - proseguiva il tribunale - poteva avere alcun rilievo la circostanza che il AT fosse stato prosciolto dal reato associativo all'esito della udienza preliminare, posto che anche il reato per cui si stava procedendo consentiva l'adozione e, quindi, il mantenimento della misura cautelare e, del resto, neppure la difesa del AT aveva dedotto ulteriori circostanze che potessero giustificarne la revoca".
3. - Il difensore del NI proponeva appello, che il tribunale del riesame di Firenze rigettava con ordinanza del 19 settembre 2001. 4. - Il tribunale rilevava che "alcuni dei profili sottoposti all'esame del collegio erano stati oggetto di ampia disamina da parte dello stesso tribunale sia in sede di riesame, sia in sede di appello, sedi nelle quali era stato affrontata e la questione relativa alla provenienza delle somme adoperate dal AT per l'acquisto delle quote della "A Discount srl", ritenendo del tutto carente la prova fornita dall'imputato circa la legittima provenienza delle stesse, e la problematica relativa alla interposizione fittizia del NI".
"Non si poteva, quindi, che fare richiamo a quanto affermato nelle citate ordinanze - entrambe in giudicato - limitarsi a verificare se i fatti nuovi, nel frattempo intervenuti, - il proscioglimento del AT in sede di udienza preliminare dal reato associativo - fossero tali da comportare modifiche di rilievo al quadro già esaminato e se avesse fondamento l'eccezione svolta dal difensore circa la necessità del contraddittorio prima dell'adozione del provvedimento impugnato".
1^ - "In ordine al tema del contraddittorio - notava il tribunale - non si poteva che aderire a quanto posto in risalto dal primo giudice con la puntualizzazione che, ove si fosse voluto ritenere applicabile la norma dell'art. 263, comma 2, c.p.p., ne sarebbero mancati i presupposti, ché il NI non era un terzo, nel senso di cui alla citata norma, ma un interposto fittizio: il bene sequestrato era stato, infatti, a lui, e non ad altri sottratto, ne' altri ne aveva preteso la restituzione".
2^ - Quanto, poi, al fatto nuovo, idoneo ad incidere sulla legittimità del sequestro, doveva rilevarsi - notava il tribunale - che "la pur argomentata riflessione del difensore non convinceva e ciò perché la contestazione residuata a carico del AT non era in realtà relativa ad un unico episodio del maggio del 1999 - mentre l'acquisto delle quote della "A Discount" risaliva all'ottobre 1999 - ma era formulata sul presupposto della continuazione, nella quale l'acquisto del maggio 1999 rappresentava soltanto uno specifico episodio individuato con maggiore nettezza e nitidezza di particolari, emergendo, comunque, delle intercettazioni ambientali una costante dedizione all'attività di spaccio di stupefacente non certamente a livelli minimali, tanto che la stessa consentiva al AT, pur in assenza di attività lavorative che producessero altro reddito dichiarato o accertato, di accumulare ingenti somme che venivano variamente investite, tra l'altro anche nell'acquisto della "A Discount srl".
5. - Il difensore ricorre per cassazione con quattro motivi. a - Denuncia, con il primo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 321, comma 3, 104, disp. att., 263
e 127 c.p.p.", deducendo che "anche in caso di sequestro preventivo, giusto il richiamo operato dall'art. 104 disp. att. alle disposizioni relative al sequestro probatorio, il giudice deve provvedere alla convocazione delle parti ai sensi dell'art. 127 c.p.p., come prescritto dall'art. 263, comma 2, c.p.p.". Deduce, inoltre, che "il tribunale erra nell'affermare che il NI non è terzo nel senso di cui all'art. 263 c.p.p.", ché "il NI non è imputato nel procedimento penale de quo ed egli è, tuttavia, destinatario del provvedimento cautelare perché ritenuto interpositore fittizio del AT e in tale veste sono state sequestrate le quote societarie a lui intestate".
2^ - Denuncia, con il secondo motivo, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c), c.p.p., in relazione agli artt. 1 sexies L. 356/1992 e 2-ter, quinto comma, L. 575/1965, deducendo che "essendo il sequestro preventivo ex art. 12 sexies inserito tra i 'provvedimenti legislativi di contrasto alla criminalita' organizzatà ed essendo finalizzato alle particolari ipotesi di confisca ivi indicate, il quadro normativo di riferimento non può che essere quello contemplato delle prescrizioni previste dagli artt. 2 e ss. della legge 575 del 1965, il cui art.
2-ter dispone, appunto, che il giudice convochi le parti in camera di consiglio quando il sequestro concerne beni che appartengono a terzi".
3^ - Denuncia, con il terzo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) e b), c.p.p., assoluta carenza di motivazione, erronea applicazione dell'art. 12 sexies L. 356/1992, attuale in sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma", deducendo che "il tribunale, ancorché correttamente affermi che è necessario verificare se i fatti nuovi nel frattempo intervenuti siano tali da comportare modifiche di rilievo al quadro esaminato - interposizione fittizia e provenienza dei denari utilizzati per acquistare le quote - in realtà poi non affronta affatto il problema inerente la interposizioni fittizia e l'assoluta carenza di modificazione sul punto emerge ictu oculi dal testo del provvedimento impugnato che non contiene il benché minimo riferimento a detta problematica. Deduce, inoltre, che "il tribunale non ha tenuto alcun conto della profonda modifica intervenuta nella imputazione a carico del AT con esclusione del reato associativo nonché di alcuni episodi di cessione di stupefacenti, ché la presunzione di illecita acquisizione patrimoniale delle quote societarie e temporalmente ed ontologicamente incompatibile con l'attuale imputazione a carico del AT al quale è stato contestato di avere acquistato e detenuto stupefacente nel mese di maggio 1999, mentre l'acquisto delle quote societarie risale ai mesi di ottobre-dicembre 1998". 4^ - Deduce, con il quarto motivo, "abnormità del provvedimento impugnato", deducendo che il tribunale ha illegittimamente rifiutato di intervenire sulla problematica relativa ai poteri del custode, problematica del quale si è occupato il tribunale monocratico, nel proprio provvedimento, a seguito d'istanza del custode che aveva chiesto che il NI venisse autorizzato a gestire la società, ribadendo successivamente, la necessità di adottare un provvedimento che consentisse la gestione dell'azienda o la sua messa in liquidazione.
Aggiunge che "se è vero che la problematica è stata introdotta dal custode, quanto statuito in ordine ad essa costituisce, però, il contenuto di un provvedimento diretto al NI ed incidente sui suoi diritti sicché il NI aveva interesse ad impugnare il provvedimento".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo e il secondo motivo sono infondati.
a - Il ricorrente ritiene che, allorché il sequestro preventivo sia stato eseguito presso un terzo e si discuta della revoca e della restituzione delle cose sequestrate, il relativo provvedimento non possa essere emesso senza il previo contraddittorio con la partecipazione del terzo e ciò in applicazione sia della norma dettata per il sequestro probatorio dell'art. 263, comma 2 la quale stabilisce che "quando le cose sono state sequestrate presso un terzo la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in Camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127, sia, comunque, della norma, dell'art.
2-ter della L.31 maggio 1965, n. 575 - Disposizione contro la mafia -, la quale dispone che, "se risulta che i beni sequestrati appartengano a terzi questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono anche con l'assistenza di un difensore nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in Camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile fini della decisione sulla confisca". La tesi è priva di pregio.
1^ - Come hanno bene sottolineato sia il tribunale monocratico, sia il tribunale distrettuale l'art. 104 delle disp. att. c.p.p. - "Norme applicabili al sequestro preventivo", questa la relativa rubrica - nel prevedere che "per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo 6^ e si applica, altresì, la disposizione dell'art. 92", richiama esclusivamente le precedenti disposizioni transitorio del capo 6^ nonché l'art. 92 scritto nel capo 7^.
Nessun riferimento, come si può notare ad altre norme e, in particolare, alla norma dell'art. 263, comma 2, c.p.p. dianzi citata. E questo silenzio del legislatore ha una sua chiarissima ragione. Il legislatore, invero, non ha lasciato il terzo presso il quale il sequestro sia stato eseguito, senza tutela, senza possibilità di intervenire e di intervenire in contraddittorio, avendo previsto, nelle norme sul procedimento da seguire per il sequestro preventivo, e la possibilità che il terzo, presso il quale è stato eseguito il sequestro si rivolga il giudice per la revoca e per la restituzione della cosa sequestrata, sia in contraddittorio.
La norma dell'art. 321, comma 3, c.p.p. dispone, infatti, che "il sequestro immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previsti nel comma 1", e l'art. 322-bis stabilisce che, "fuori dei casi previsti dall'art. 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione - e non v'è alcun dubbio che il NI sia uno dei interessati e sia la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione - possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca emesso dal pubblico ministero".
Nel caso, dunque, il giudice non accolga la richiesta di revoca o di restituzione, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione, che abbia presentato quella richiesta ha la possibilità di impugnare l'ordinanza e di far valere le proprie ragioni in contraddittorio in sede di appello ed, eventualmente in sede di ricorso.
È di tutto evidenza dunque, l'assoluta mancanza di necessità di ricorrere, come vorrebbe il ricorrente, ad un istituto quale quello previsto dall'art. 127 c.p.p., richiamato dall'art. 263 comma 2, c.p.p., ché il procedimento camerale, disciplinato dall'art. 127 c.p.p., non porrebbe, di certo, il terzo in una posizione processualmente più vantaggiosa di quella che gli offrono le norme dettate dal legislatore per il sequestro preventivo. 2^ - Per l'applicazione, dal ricorrente, dell'art.
2-ter della L. n.575 del 1965 valgono le stesse considerazioni.
Può stimarsi esatta l'affermazione che il sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, convertito con L. 7 agosto 1992, n. 356 "è inserito tra i provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata ed è finalizzato alle particolari ipotesi di confisca ivi indicate", anche se, nel caso in esame, venuta meno la contestazione del reato di associazione a delinquere di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, resta il solo reato continuato di acquisto e detenzioni di stupefacenti a fine di spaccio, il quale non è reato proprio della criminalità organizzata e che, tuttavia, l'art. 12 sexies della L. n. 356 del 1992 contempla tra i reati alla condanna per il quali - o alla applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fatta eccezione per l'ipotesi del fatto di lieve entità - segue la confisca del denaro o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza.
Ma, prescindendo da ciò deve dirsi - e riconoscersi - che la norma dell'art.
2-ter della L. n. 575 del 1965, invocata dal ricorrente e dianzi trascritta, non dà al terzo, quanto a garanzie, più di quanto gli diano, perché interessato le norme sul procedimento per il sequestro conservativo nella loro previsione della iniziativa anche del terzo per ottenere la revoca del sequestro e nella loro previsione della impugnabilità, con l'appello e con il ricorso per cassazione, dei provvedimenti di rigetto della richiesta. 3. - Il terzo motivo è infondato.
a - È vero che il provvedimento impugnato non dedica spazio al tema della interposizione fittizia.
Il Tribunale, però ha affermato, con contraddetto, che, "sia in sede di riesame con ordinanza n. 79/2000 del 14 luglio del 2000, sia in sede di appello, con ordinanza n. 132/2000 del 6 dicembre 2000, aveva ripetutamente affrontato e la questione relativa alla provenienza delle somme adoperate dal AT per l'acquisto delle quote della "A Discount", ritenendo del tutto carente la prova fornita dal AT circa la provenienza legittima delle stesse, e la problematica afferente alla interposizione fittizia del NI. Deve dirsi, allora, che se la giurisprudenza di questa suprema corte ha affermato che, "essendo prevista la possibilità di revoca del sequestro, ex art. 321, comma 3, c.p.p., 'anche per fatti sopravvenuti', deve ritenersi che la stessa sia possibile anche per una nuova e diversa valutazione dei fatti posti inizialmente a fondamento del provvedimento (Cass, 1 giugno 1992, De Pisapia;
8 giugno 200, CED Cass. n. 218286), quest'affermazione postula necessariamente, che in questa sede, l'interessato esponga le ragioni che avrebbero dovuto imporre una nuova e diversa valutazione dei fatti posti inizialmente a fondamento del provvedimento, esposizione che nel ricorso manca del tutto, ché il ricorrente si è limitato a denunciare il silenzio sul punto, del tribunale senza nulla aggiungere.
b - Nel motivo si insiste soltanto sui fatti sopravvenuti ciò sul proscioglimento in sede di udienza preliminare, dalla imputazione di associazione per delinquere e sul fatto che a carico del AT sia rimasto il solo acquisto di stupefacente del maggio 1999, acquisto - si eccepisce - intervenuto molto dopo l'acquisto delle quote societarie risalente all'ottobre - dicembre 1998, donde "l'irragionevolezza temporale della presunta illegittima acquisizione dei beni da parte dell'imputato rispetto alla data di commissione del reato".
Il tribunale però, si è soffermato non poco sul punto mettendo in risalto, come si è visto che all'imputato è stata contestata la continuazione "dal novembre 1998", nell'ambito della quale ha osservato - il fatto del maggio 1999, è soltanto uno dei fatti e a ciò il ricorrente nulla di specifico a opposto se non una precisazione che finisce per essere di supporto alle considerazioni del tribunale.
Quest'ultimo, infatti, si è posto il problema della "ragionevolezza temporale della presunzione di illegittimità acquisizione dei beni rispetto alla data di commissione del fatto" e, contestando che le quote risultavano acquistate nell'ottobre del 1998 e che, la continuazione era stato contestata come iniziata nel novembre 1998, a sottolineato che quella ragionevolezza non poteva essere negata perché vi "era, in pratica, una coincidenza quasi perfetta l'attività continuata di spaccio e l'investimento del provento in attività commerciali con uno spasamento di appena un mese". Ma è lo stesso ricorrente che, nel motivo, ha trasformato la coincidenza quasi perfetta, della quale ha parlato il tribunale in coincidenza perfetta, avendo precisato che "l'acquisto delle quote societarie risale ai mesi di ottobre-dicembre 1998" e quindi, a mesi in cui la continuazione nel reato era già iniziata e non ad ottobre poco prima che la continuazione iniziasse.
4. - Il quarto motivo e inammissibile.
Non si nega che l'istanza del custode e la reiezione della stessa coinvolgessero anche gli interessi sostanziali del NI. È, però da escludere che la richiesta del custode al giudice di affidare al NI la gestione dei beni sequestrati, in quanto amministratore unico della società, tendesse ad un provvedimento "in materia di sequestro preventivo" come tale impugnabile e non invece come ha osservato il tribunale, ad un intervento del giudice in ordine alle "modalità esecutive alla problematiche connesse alla gestione concreta", temi che nulla hanno a che fare con la legittimità originaria del sequestro e con la permanenza della legittimità grazie anche a fatti sopravvenuti, che sono i temi tipici in materia di sequestro e, quindi, i temi che possano dar luogo ad una ordinanza impugnata impugnabile ai sensi dell'art. 322- bis c.p.p.. Del resto, un segno che la richiesta del custode non tendesse ad un provvedimento "in materia di sequestro preventivo" e, per tanto, ad un provvedimento impugnabile - e, se impugnabile, impugnabile soltanto da chi lo aveva richiesto, ciò dal custode e dal NI - si coglie proprio nell'ordinanza del Tribunale il cui incipit reca "viste le istanze di revoca del provvedimento di sequestro preventivo avanzate nell'interesse dell'imputato FA AT e IM NI nonché le istanze avanzate dal Dott. Mario Balduini nominato custode giudiziario dei beni in sequestro" e il cui dispositivo mentre "respinge le istanze di dissequestro avanzate nell'interesse di AT FA e NI IM" - tipiche istanze in materia di sequestro preventivo - si limita per il resto, a mandare alla cancelleria per la comunicazione agli istanti, al custode e all'amministratore NI IM", senza un provvedimento formale di reiezione dell'istanza del custode.
5. - Il ricorso per tanto deve essere rigettato.
P.Q.M.
La corte di cassazione rigetta
il ricorso condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002