Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2002, n. 28060
CASS
Sentenza 20 marzo 2002

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In tema di sequestro preventivo eseguito presso un terzo, il provvedimento di restituzione a favore di altri non deve essere preceduto dalla convocazione del terzo in camera di consiglio, come previsto per il sequestro probatorio dall'art. 263, comma 2 cod. proc. pen. - non richiamato dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. - ovvero, in materia di criminalità organizzata, dall'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto il terzo può chiedere la revoca del sequestro e la restituzione dei beni, a norma dell'art. 321, co. 3, ed è legittimato all'appello ai sensi dell'art. 322 bis del codice di rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/03/2002, n. 28060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28060
    Data del deposito : 20 marzo 2002

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