Sentenza 5 ottobre 1998
Massime • 1
L'art. 11 cod. proc. pen. costituisce un'evidente eccezione al principio generale del giudice naturale, così come individuato dal codice di rito, e trova la sua ragion d'essere nella necessità di assicurare in ogni caso l'imparzialità del giudice che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e quindi di frequentazioni quotidiane. Allorquando, peraltro, tale comunanza risulta meramente occasionale e temporanea, sì che non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 della Costituzione, rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. Ne consegue che al giudice popolare non si applicano le regole derogatorie della competenza stabilite nel citato art. 11.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 4788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4788 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Camera di consiglio
Dott. Edoardo Fazzioli Presidente del 05/10/1998
Dott. Severo Chieffi Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe De Nardo " N.4788
Dott. Gianfranco Riggio " REGISTRO GENERALE
Dott. Dario De Pascalis " N.20043/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. del Tribunale di Messina con ordinanza in data 2 maggio 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Vincenzo Verderosa il quale ha chiesto affermarsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Palmi;
OSSERVA
Con sentenza in data 19/12/97 il G.I.P. del Tribunale di Palmi dichiarava la propria incompetenza a conoscere del reato di tentata truffa ascritto, fra gli altri, anche a tale Foci Antonino assumendo che, essendo questi giudice popolare della Corte di Assise di Palmi, vigeva anche nei di lui confronti il disposto dell'art. 11 c.p.p. (competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati), di guisa che competente al riguardo era la autorità giudiziaria di Messina cui rimetteva di conseguenza gli atti.
La Procura della Repubblica di tale città, con istanza in data 23/3/98, chiedeva al G.I.P. in sede di sollevare conflitto di competenza, assumendo che il giudice popolare della Corte di Assise, in quanto giudice temporaneo non poteva essere assimilato al giudice ordinario quanto a garanzie di inamovibilità duratura dalla sede e quanto a natura del rapporto di colleganza professionale con i restanti magistrati del medesimo distretto. Ne conseguiva che, essendo proprio tale permanenza nel medesimo ufficio (sia pure a livello distrettuale) e tale colleganza professionale, la ragione per la quale il legislatore aveva ritenuto opportuno, eccezionalmente, di rimettere a giudici diversi da quelli altrimenti territorialmente competenti la competenza nei casi di cui al citato art. 11 c.p.p., ciò non poteva avvenire nei casi, come quello in questione, in cui tale particolare rapporto di colleganza professionale non sussisteva, essendo l'incarico di giudice popolare di Corte di Assise notoriamente temporaneo e rimesso meramente alla sorte, contrariamente a quanto avveniva per l'accesso alla magistratura ordinaria.
Il G.I.P. del Tribunale di Messina ha fatto proprie tali considerazioni e conclusioni ed ha pertanto rimesso a questa Corte la risoluzione del relativo conflitto.
Tanto premesso, la Corte, condividendo la motivazione della istanza e del provvedimento di rimessione, dichiara la competenza a conoscere il procedimento in questione del G.I.P. del Tribunale di Palmi cui rimette conseguentemente gli atti.
Osserva al riguardo che l'art. 11 c.p.p. costituisce una evidente eccezione al principio generale del giudice naturale, così come individuato dal codice di rito, e trova la sua ragion d'essere nella necessità di assicurare in ogni caso la imparzialità del giudice che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e quindi di frequentazioni quotidiane. Allorquando peraltro, tale comunanza risulta meramente occasionale e temporanea, si ché non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 del Costituzione, rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 c.p.p. A tale conclusione, d'altronde, si perviene anche sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma in questione che, non a caso fa riferimento ai "magistrati", così individuando in una specifica categoria professionale, regolamentata da particolari normative di accesso, di progressione di attribuzione di funzioni ed altro, i soggetti che la norma stessa prende in considerazione. Categoria questa del tutto diversa da quella dei rappresentanti popolari ammessi temporaneamente all'amministrazione della giustizia secondo ben specifiche normative di legge. Una riprova di quanto appena detto la si ricava dalla lettura dell'art. 102 della Costituzione dove viene chiaramente distinta la "magistratura"
ordinaria esercente la funzione giurisdizionale, dai casi in cui, secondo le forme previste dalla legge, è ipotizzata la partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia.
P. Q. M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Palmi cui ordina restituirsi gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 1998