Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 4788
CASS
Sentenza 5 ottobre 1998

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L'art. 11 cod. proc. pen. costituisce un'evidente eccezione al principio generale del giudice naturale, così come individuato dal codice di rito, e trova la sua ragion d'essere nella necessità di assicurare in ogni caso l'imparzialità del giudice che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e quindi di frequentazioni quotidiane. Allorquando, peraltro, tale comunanza risulta meramente occasionale e temporanea, sì che non è tanto l'esercente una pari attività giudiziaria nel distretto che si deve giudicare come parte privata (sia essa indagato o parte offesa o danneggiato), quanto il soggetto comune che, solo occasionalmente, ha esercitato o sta esercitando temporaneamente una simile attività, deve prevalere il principio generale della competenza del giudice naturale precostituito per legge previsto dall'art. 25 della Costituzione, rispetto a quello eccezionale previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. Ne consegue che al giudice popolare non si applicano le regole derogatorie della competenza stabilite nel citato art. 11.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/1998, n. 4788
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4788
    Data del deposito : 5 ottobre 1998

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