Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 529
CASS
Sentenza 1 dicembre 2010

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È ammissibile la dichiarazione di ricusazione, seppur priva della documentazione di riferimento, ove risulti l'oggettiva impossibilità di allegazione contestuale. (Nella specie la mancata allegazione della documentazione, rappresentata dalla trascrizione di una fonoregistrazione, era determinata dal mancato deposito di quest'ultima, resa disponibile in data successiva alla presentazione della dichiarazione di ricusazione, come attestato dalla cancelleria del giudice ricusato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/12/2010, n. 529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 529
    Data del deposito : 1 dicembre 2010

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