Sentenza 9 giugno 2009
Massime • 1
La richiesta di revisione per prove nuove non può essere dichiarata inammissibile sull'assunto che le prove dichiarative addotte, pur avendo ad oggetto circostanze significative ai fini dell'affermazione di responsabilità, devono ancora essere sottoposte all'ordinario vaglio di credibilità e alla necessaria verifica con opportuni elementi di riscontro in autonomo procedimento penale. (Fattispecie relativa alla richiesta di revisione della condanna per omicidio avanzata sulla base delle dichiarazioni rese da uno degli operanti, successivamente all'estinzione per prescrizione degli eventuali reati ipotizzabili in proposito, in merito alle "torture" e alle "sevizie" cui era stato sottoposto il chiamante in correità prima della verbalizzazione delle sue accuse, poi poste a fondamento della condanna dell'istante).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2009, n. 26476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26476 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/06/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - rel. Consigliere - N. 1929
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 005136/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GU PP nato il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Messina in data 5 dicembre 2008;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Giovanni Canzio;
Lette le conclusioni del P.G., Dott. Eugenio Selvaggi, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 5/12/2008, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata da UL PP, condannato dalla Corte d'assise di appello di Catania, con sentenza divenuta irrevocabile il 19/9/1990, alla pena DEergastolo per concorso in omicidio dei CC VA AL e NE UZ, uccisi nella notte del 27/1/1976 all'interno della caserma di Alcamo Marina, e per i connessi reati di armi. Le nuove prove allegate alla domanda erano costituite principalmente (oltre alle dichiarazioni DEavv. Francesco Lauda, officiato dai familiari della difesa del UL, che era stato fermato dai CC la notte del 12/2/1976, e dei coniugi UL) dalle testimonianze rese l'1/2 e il 15/4/2008 al Procuratore della Repubblica di Trapani da OL RE, ex carabiniere intervenuto nelle indagini per l'attentato in caserma, circa l'avvenuta sottoposizione a "torture" e "sevizie", da parte del nucleo dei carabinieri diretti dal tenente Russo, delle persone fermate in quella occasione e portate in caserma, fra le quali il chiamante in correità SC PP, lo stesso UL e gli altri indagati.
Rilevava in proposito la Corte territoriale che le nuove prove avevano ad oggetto le accuse di violente pressioni esercitate dai CC per ottenere la chiamata in correità del SC e le confessioni degli indagati, "già elaborate dagli imputati nell'immediatezza dei fatti e non considerate incisive" dai giudici della cognizione;
sicché, da un lato, le dichiarazioni DEOL "oltre a dover superare il vaglio di attendibilità e credibilità, hanno necessità di ulteriori riscontri", e, dall'altro, "è necessario che le relative responsabilità vengano accertate giudizialmente in modo definitivo e solo successivamente potrà essere valutata l'incidenza delle torture, ove sussistenti, sulla posizione di UL". 2. - Avverso detta ordinanza i difensori del UL hanno proposto distinti ricorsi per cassazione denunciandone violazione di legge e vizio motivazionale, in considerazione della prevalente esigenza di un approfondimento dibattimentale e di una valutazione critica delle nuove prove, poste a fondamento della domanda di revisione, sul punto decisivo se le prove dichiarative poste a fondamento della condanna DEimputato (la chiamata in correità del SC, morto in carcere e mai sentito in dibattimento, e le confessioni, poi ritrattate, dei coimputati) fossero state, o non, estorte dagli investigatori con metodi violenti e illegali. 3. - Le censure sono fondate.
L'ordinanza di inammissibilità, limitandosi ad una mera enunciazione delle prove dichiarative poste a fondamento della domanda di revisione, non ne contesta il connotato di sostanziale novità rispetto a un tema pure trattato nel giudizio di cognizione. E però, da un lato si risolve nell'esposizione della prospettiva di estraneità DEistante al fatto omicidiario, omettendone ogni valutazione di tipo analitico o sintetico, e dall'altro non si dispiega nel doveroso apprezzamento della loro complessiva attitudine dimostrativa a porre in crisi l'originario costrutto accusatorio e la conseguente affermazione di responsabilità del UL. D'altra parte, l'assunto della resistenza di quest'ultima (della quale non sono neppure indicate gli elementi di prova che ne hanno costituito il fondamento) al nuovo quadro probatorio prospettato dal richiedente appare meramente apodittico, in quanto del tutto sprovvisto di apparato argomentativo idoneo ad evidenziarne la solidità, apparendo assolutamente inadeguate e non puntuali, con riguardo alla fase di ammissibilità della richiesta, le argomentazioni circa la necessità che le dichiarazioni DEOL siano sottoposte al consueto vaglio di credibilità e che necessitino di opportuni riscontri.
I gravi e illegali atti di violenza denunziati a carico degli investigatori - asserita causa della condanna DEimputato - ben possono, infatti, essere fatti valere nel giudizio di revisione, a prescindere dalla sentenza irrevocabile di condanna (richiesta, invece, come presupposto della domanda dal combinato disposto DEart. 630 c.p.p., lett. d, e art. 633 c.p.p., comma 3) o comunque dall'avvio del relativo procedimento penale per queste eventuali ipotesi di reato, quando le prove DEillecito (nella specie: le postume rivelazioni del carabiniere OL) siano emerse soltanto dopo che sia sopravvenuta una causa estintiva di siffatto reato, come la prescrizione.
In tal caso, attesa la prevalenza DEinteresse all'accertamento della verità sostanziale sull'esigenza di verifica formale della responsabilità del terzo, il dato storico rivelato mediante rituali dichiarazioni testimoniali, sempre che esse ineriscano (come nella specie) a circostanze assolutamente significative ai fini DEaffermazione di responsabilità e della condanna DEimputato, ben può direttamente formare oggetto di accertamento incidentale da parte del giudice della revisione, superandosi la necessità del preventivo giudicato formatosi in esito a un autonomo processo (Cass. Sez. 3^, 28/11/2007 n. 4960/08, Galli, rv. 239088, Sez. 5^, 14/7/1993, Srangio, rv. 196153; Sez. 1^, 22/4/1991, Taldone, rv. 187247; Sez. 1^, 2/7/1985, Jovinella, rv. 170597). 4. - Di talché, deve concludersi che la Corte territoriale è pervenuta con motivazione carente e non aderente alla ratio del modulo procedimentale previsto per la pregiudiziale declaratoria di inammissibilità della richiesta, al negativo apprezzamento prognostico di affidabilità e perciò di idoneità "ictu oculi" delle prospettate nuove prove dichiarative a ribaltare, nel giudizio di revisione, il costrutto accusatelo e l'affermazione di responsabilità del UL, contenuta nella sentenza di condanna. L'impugnata ordinanza va annullata con rinvio, per nuovo e più approfondito esame della portata delle nuove prove, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, a norma DEart. 634 c.p.p., comma 2, sost. dalla L. 23 novembre 1998, n. 405, art. 1.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame della Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2009. Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009