Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2002, n. 4086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4086 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
RE PU04 0 8 6 / 02 Aula "A" POPOLO ITALIANO OGGETTO: IN NO D I CAS SAZ IONE Lavoro LA CORTE SUPREMA R.G.n.12535/99 SEZIONE LAVORO Cron. 9551 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rel. Rep. PrestipinoDott. Giovanni Consigliere Ud. 14.12.2001 11 Pietro Cuoco 11 FrancesCO Maiorano 1 Maura La Terza #1 Saverio Toffoli "1 - ha pronunciato la seguente SENTENZA ん sul ricorso proposto da RU GE, elett.te dom.to in Roma, Via Bruxelles n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Patrizi, che unitamente all'Avv. Corrado De Cesare lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione. Ricorrente
contro
CONTRO GLI NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE ISTITUTO (INAIL), in persona del legale INFORTUNI SUL LAVORO elett.te dom.to in Roma, rappresentante pro-tempore, 5003 Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono per procura speciale in atti. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari n. 2429 del 12.6.1998 (R.G. n. 797/97). Udita nella pubblica udienza del 14.12.2001 la relazione della causa svolta dal Presidente Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti l'Avv. Giovanni Patrizi per il ricorrente e, per delega, l'Avv. Emilia Favata per 1'Istituto resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che M ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 29 novembre 1994 GE ES RU conveniva davanti al Pretore del lavoro di Bari contro gli l'Istituto Nazionale per 1'Assicurazione che da due Infortuni sul Lavoro INAIL e, premesso il 16 giugno infortuni subiti il 5 dicembre 1988 e 1992, in occasione dell'attività di lavoro subordinato derivati postumi svolta, gli eranoda lui 1'Istituto fosse indennizzabili, chiedeva che una rendita per condannato a costituire a suo favore invalidità permanente del 20%. 2 Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Disposta consulenza tecnica d'ufficio, il Pretore sentenza del 30 gennaio 1997 condannava 1'INAIL a con costituire la rendita а favore del ricorrente per inabilità permanente dell'11%. Questa decisione, impugnata dall'Istituto previdenziale, veniva riformata dal Tribunale di Bari con sentenza del 12 giugno 1998, con la quale la domanda dell'assicurato veniva rigettata in base al rilievo che i postumi complessivi derivanti dai due infortuni non raggiungevano il minimo indennizzabile per legge, dato che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado aveva accertato che dai suddetti infortuni non erano residuate lesioni degne di rilievo almeno sul piano funzionale, mentre era pervenuto al parere finale in base a presupposti di fatto del tutto errati. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il RU, che ha dedotto un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'INAIL. Motivi della decisione Con l'unico motivo dell'impugnazione il RU denuncia il vizio di motivazione "sull'accertamento e 3 sulla valutazione dei postumi", in relazione all'art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. e, pur riconoscendo che il consulente tecnico nominato nel giudizio di primo grado aveva espresso il Suo parere in modo non esaustivo, avendo utilizzato, in ordine all'esistenza dei postumi indennizzabili, non già gli accertamenti dallo stesso eseguiti, ma le valutazioni date da altri, sostiene che il Tribunale è pervenuto alla conclusione finale senza minimante motivare le ragioni che lo avevano indotto a disattendere la domanda proposta in giudizio. Il motivo è privo di fondamento. Il Tribunale, dopo avere constatato che il consulente tecnico d'ufficio, nel fare la sommatoria della percentuale indennizzabile (7% + 4%) riferita ai due diversi infortuni, aveva utilizzato un dato (11 primo dei due) che era stato in tal modo individuato in un precedente giudizio quello relativo all'infortunio subito dal RU nel 1988 e conclusosi con il rigetto della domanda dell'assicurato erroneamente attribuendolo ad una determinazione proveniente dall'Istituto viceversa mai espressa (errore, codesto, ora riconosciuto pure dal ricorrente), ha rilevato che il medesimo consulente, tenuto conto di una visita di uno specialista ortopedico, aveva accertato che "alla 4 visita praticata non sembrano residuare lesioni degne di rilievo almeno sul piano funzionale". Secondo il suddetto consulente, infatti, avendo i due infortuni procurato ai menischi di entrambi gli arti danni inferiori, per i quali si erano resi necessari due interventi chirurgici, non si notavano "alterazioni patologiche né misure alterate della circonferenza dei due ginocchi ed anche i movimenti di essi sono possibili anche se riferiti dolenti nei gradi estremi, come pure nella digito pressione delle rime interne". questa esauriente (ancorché Come risulta da sintetica) motivazione, oltre tutto non investita da specifiche censure da parte del ricorrente, il giudice di appello ha spiegato le ragioni che lo inducevano a l'assenza, riguardo ai due infortuni, di ritenere indennizzabili. E ciò ė sufficiente a postumi disattendere le argomentazioni svolte nel ricorso per il quale, per conseguenza, deve essere cassazione, rigettato. Ai sensi dell'art. 152 c.p.c., non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001 Il President estensore Phel IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 21 MAR. 2002 IL CANCELLIERE R O