Sentenza 11 febbraio 2010
Massime • 2
La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, di durata anche inferiore al limite massimo previsto dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., non può essere disposta nei confronti di soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata, a nulla rilevando che egli si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della pena da eseguire.
Ai fini dell'operatività del divieto di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti dei condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata, è sufficiente che la recidiva sia stata contestata. (Fattispecie relativa a pena patteggiata di sette mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e due mesi e dieci giorni di arresto, oltre 1.200 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza).
Commentario • 1
- 1. L'ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale sospensioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020
Di seguito la formula per disporre l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. La presente formula per disporre l'ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell'esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone. La formula per l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. N…………… R.G.E. Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………… (ovvero) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di …………… Ufficio Esecuzioni Penali (1) Il Pubblico ministero (ovvero) Il Procuratore Generale poiché è in esecuzione la sentenza n. ……………, emessa in data …………… dal…………… …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8113 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/02/2010
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 439
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - N. 33060/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ RI, n. il 7 marzo 1954;
avverso l'ordinanza 4 giugno 2009 - Tribunale di Trento;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 4 giugno 2009, depositata in cancelleria il 18 giugno 2009, il Tribunale di Trento, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di ZA AL volta a ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso in data 13 maggio 2009 dalla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento. Il giudice, in via di premessa, chiariva che la sentenza in esecuzione è quella di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p., dal Tribunale di Trento con la quale era stata applicata la pena di mesi sette di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e di mesi due e giorni dieci di arresto ed Euro 1.200 di ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi ad alcotest. Essendo stata ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 99 c.p.p., comma 4, l'ordine di carcerazione non era sospendibile.
2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per Cassazione ZA AL chiedendo l'annullamento per i seguenti profili:
a) violazione di legge per genericità della recidiva contestata;
il divieto di sospensione dell'ordine di carcerazione non può applicarsi al ricorrente, ai sensi dell'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), dal momento che il dispositivo della sentenza fa riferimento genericamente alla recidiva senza alcuna specificazione dell'ipotesi di cui all'art. 99 c.p.p., comma 4. b) violazione di legge per la mancata applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 10; trattasi per vero di disposizione autonoma e successiva a quella prevista dal comma 9, mentre il riferimento al comma 5 è solo quoad poenam. È pertanto sufficiente che si tratti di una pena non superiore a tre anni di reclusione (o sei anni di reclusione nei casi di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 90 e 94) e che il condannato si trovi agli arresti domiciliari. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - In relazione al primo motivo di ricorso va osservato che, perché la genericità della recidiva possa ritenersi incidente nel caso in questione e dunque perché il profilo ostativo di cui all'art. 656 c.p.p., comma 9, lett. c), possa essere ritenuto operante occorre che la non specificità emerga dalla contestazione dell'accusa, posto che è con stretto riferimento alla stessa che le parti processuali si sono relazionate. E tale argomentazione è ancora più evidente nell'ipotesi del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. dove imputato e Pubblico Ministero hanno concordato la pena sulla base della piattaforma accusatoria. Nella fattispecie il riferimento alla recidiva in dispositivo da parte del giudice del merito (non essendo stato diversamente stabilito) non può dunque che riferirsi a quella contestata dal rappresentante della pubblica accusa che appunto è quella di cui all'art. 99 c.p.p., comma 4, non potendo esservi dubbi sulla qualità del rimando.
3.2. - Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato e va respinto. Se alla disposizione in commento si desse l'interpretazione voluta dalla difesa (vale a dire che la disposizione di cui all'art.656 c.p.p. è da ritenersi autonoma e successiva a quella prevista dal comma 9, mentre il riferimento al comma 5, sarebbe solo quoad poenam, perderebbe di significato l'ostatività fissata nell'art. 656 c.p.p., comma 9, che infatti finirebbe per essere aggirata per il caso in cui il condannato già si trovi agli arresti domiciliari, circostanza peraltro non infrequente in casi consimili a quello di cui è causa ove il soggetto è plurirecidivo. Diversamente opinando si creerebbe altresì una ingiustificabile disparità di trattamento nei confronti del recidivo reiterato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi in stato di libertà. 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2010. Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010