Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8113
CASS
Sentenza 11 febbraio 2010

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Massime2

La sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, di durata anche inferiore al limite massimo previsto dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., non può essere disposta nei confronti di soggetto al quale sia stata applicata la recidiva reiterata, a nulla rilevando che egli si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della pena da eseguire.

Ai fini dell'operatività del divieto di sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 656, comma nono, lett. c), cod. proc. pen. nei confronti dei condannati a cui sia stata applicata la recidiva reiterata, è sufficiente che la recidiva sia stata contestata. (Fattispecie relativa a pena patteggiata di sette mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e due mesi e dieci giorni di arresto, oltre 1.200 euro di ammenda per guida in stato di ebbrezza).

Commentario1

  • 1L'ordine di esecuzione della carcerazione con contestuale sospensione
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 marzo 2020

    Di seguito la formula per disporre l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. La presente formula per disporre l'ordine di carcerazione è tratta da “Nuovo formulario annotato dell'esecuzione penale” scritto da Valerio de Gioia, Paolo Emilio De Simone. La formula per l'ordine di esecuzione per la carcerazione con contestuale decreto di sospensione. N…………… R.G.E. Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………… (ovvero) Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di …………… Ufficio Esecuzioni Penali (1) Il Pubblico ministero (ovvero) Il Procuratore Generale poiché è in esecuzione la sentenza n. ……………, emessa in data …………… dal…………… …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2010, n. 8113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8113
Data del deposito : 11 febbraio 2010

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