Sentenza 14 ottobre 2009
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Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal PM, poichè la chiusura delle indagini ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicchè, ai fini della "vocatio in iudicium", è necessario un nuovo decreto di irreperibilità.
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Cassazione civile sez. lav., 25/08/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 25/08/2021), n.23417 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente – Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere – Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere – Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20367/2018 proposto da: ISVEIMER S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; – ricorrente – …
Leggi di più… - 2. Dalle Sezioni unite una soluzione compromissoria circa la notificaGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2009, n. 2741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2741 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 14/10/2009
Dott. BARTOLINI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 4430
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 29712/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TIPERCIUC CORNEL, N. IL 29/12/1977;
avverso la sentenza n. 5170/2004 CORTE APPELLO di ROMA, del 05/12/2006;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Bua Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. Meroci Mercati Laura, la quale si riporta alle richieste di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
TIPERCIUC CORNEL tramite il proprio difensore ricorre per Cassazione avverso la sentenza 5.12.2006 con la quale la Corte d'Appello di Roma, confermando la decisione 14.11.2002 del Tribunale di Latina, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione e Euro 600,00 di multa per la violazione degli artt. 110 e 648 c.p., perché, in concorso con altra persona, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque riceveva un ciclomotore marca Piaggio telaio n. 112273 provento del reato di furto commesso in danno di LE IA che ne aveva denunciato la sottrazione in data 7.4.2000 presso la Questura di Latina, consapevole della illecita provenienza delittuosa dello stesso.
Fatto accertato in Latina il 24.7.2000.
Con un unico motivo la difesa lamenta la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, segnalando in particolare che l'imputato (avendo dichiarato, in sede di identificazione, di essere privo di fissa dimora) era stato ritenuto irreperibile dall'ufficio requirente con decreto 19.9.2000, peraltro non rinnovato a seguito di ulteriori ricerche da disporsi in sede di emissione del decreto di citazione avvenuta in data 9.10.2001 con conseguente violazione delle norme in tema di successive notificazioni, posto che dal 21.9.2001 lo imputato aveva ottenuto il permesso di soggiorno essendo residente in Latina, v. Cicerone n. 114/b; la difesa si duole in particolare del fatto che, sollevata la suddetta questione (integrante una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., siccome concretantesi in una omessa notificazione) in grado di appello, la Corte ha respinto la doglianza affermando che, nella specie, la dichiarazione di "essere senza fissa dimora" integra una ipotesi di insufficiente o inidonea elezione di domicilio con la conseguenza che deve darsi applicazione, per le successive notificazioni, alla disciplina di cui all'art. 161 c.p.p., comma 4;
la difesa eccepisce che l'irritualità del richiamo alla disciplina dell'art. 161 c.p.p., tanto che lo stesso ufficio del Pubblico Ministero, aveva disposto le ricerche dello imputato, dichiarandolo quindi irreperibile ai sensi dell'art. 159 c.p.p.. Il motivo è fondato e va accolto.
Dall'esame degli atti, peraltro pure richiamati dalla stessa Corte territoriale emerge che l'ufficio del Pubblico Ministero, ritenendo insoddisfacente la dichiarazione resa dall'imputato alla polizia giudiziaria in sede di identificazione, ai fini della applicazione dell'art. 161 c.p.p., ha legittimamente e concretamente optato per la scelta del procedimento di notificazione previsto dall'art. 159 c.p.p., per gli irreperibili. La scelta della disciplina di questa forma di notificazione imponeva la emissione di un nuovo decreto di irreperibilità, previa rinnovazione delle ricerche dell'imputato nei luoghi previsti dall'art. 159 c.p.p., perché, come già affermato (v. Cass. sez. 1, 13.7.2005, Serigne;
Cass. sez 1, 28.1.2003, Vedda) il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiega efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal p.m. ai sensi dell'art. 552 c.p.p., in quanto la chiusura delle indagini di cui all'art. 160 c.p.p., comma 1, ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicché, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l'inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità (fattispecie nella quale, avendo il giudice del merito ritenuto operante il primo decreto di irreperibilità anche per la notificazione della citazione a giudizio, la corte ha annullato sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l'ulteriore giudizio).
Nel caso di specie, inoltre la rinnovazione delle ricerche avrebbe permesso di accertare che lo imputato aveva acquisito una stabile residenza, con le relative susseguenti conseguenze posto che In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto;
ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite;
eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (Cass., sez. 5, 15.12.1999 Loloys).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina per il giudizio. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010