Sentenza 18 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/06/2001, n. 8243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8243 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
| Aula 'A' 0 8 243 REPUBBLICA IT IN NOME L LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TREZZA Presidente R.G.N. 1259/99 Dott. Vincenzo Cron.18970 RAVAGNANI Rel. Consigliere Dott. Erminio Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 09/04/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: LL LA RO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 SC., presso lo studio che la rappresenta e dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2001 1086 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 4/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 22/01/98 R.G.N. 20640/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Modena, adito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), pronunciava l'estinzione del giudizio introdotto in primo grado davanti al Pretore del Lavoro di Modena dalla signora NG RO NE, vertendosi in tema di cristallizzazione dell'importo dell'integrazione al minimo dalla stessa conseguito al 30 settembre 1983. La NE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. Motivi della decisione La ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, legge n. 662 del 1996 in relazione agli artt. 3, 24, 38, 81, 101, 102, 103, 104, 136 e 137 Cost., assumendo che la norma dell'art. 1 cit. abbia lasciato irrisolto l'accertamento del diritto dei pensionati, sottratto ai giudici e trasferito agli enti previdenziali le valutazioni circa decadenze, prescrizioni ed altri requisiti, disposto una datio in solutum non autorizzata dal creditore, escluso il diritto ad interessi e rivalutazione, sottratto al potere giurisdizionale le normali attribuzioni del medesimo, oltre che la decisione sulle spese giudiziali, e trascurato di assicurare la copertura finanziaria per il periodo successivo al 1998. Il ricorso non può essere accolto. E' invero manifestamente infondata (v., per tutte, Corte Cost. n. 310 del 2000) la questione di legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'estinzione, da dichiararsi d'ufficio, con compensazione delle spese giudiziali e comportante la perdita di efficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato, dei giudizi aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo, legge n. 662 del 1996, posto che deve escludersi la menomazione 3 猡 del diritto di azione nel caso in cui la legge sopravvenuta soddisfi, ancorché non integralmente, i diritti riconosciuti dall'intervento di sentenze costituzionali, come nella specie, nel quadro del perseguimento della finalità di consentire la concreta realizzabilità dei diritti con il contemperamento richiesto dalle esigenze di politica economica connesse al reperimento delle necessarie risorse finanziarie (v., tra le altre, Cass. 11 gennaio 2000 n. 229). Consegue dalla manifesta infondatezza della norma che impone l'estinzione dei giudizi pendenti la preclusione dell'esame di costituzionalità delle norme sostanziali concernenti il credito vantato (v., tra le altre, Cass. 19 giugno 1999 n. 6171) Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese giudiziali debbono essere compensate, ai sensi dell'art. 36 legge n. 448 del 1998, estensibile al giudizio di cassazione (v. Cass. n. 229 del 2000 cit.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001. Il consigliere estensore lendar Pravaymon Il Presidente сейча I D , A O S IL CANCELLIERE S L 0 L 1 A Depositato in Cancelleri T O . 3 P , T 3 A I R 5 S D 18 GIU. 2001 ! 'A E . P L A S N L T I E S 3 N O D oggi.. -7 G P I S O -8 IL CANCELLIERE IM N 1 A E A D 1 S D E I , E E A O T G R O N G IST T E E IT S L E G IR E A R D L L O E D 4