Sentenza 24 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2003, n. 11519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11519 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 9.51 1 5 1 9 / 03 REPUB LIC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SE LONE Lavoro 03 Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 20367/00 .25393 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Cron. Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Rep. -Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA Ud.31/01/03 - Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RA NC, elettivamente domiciliata in ROMA 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO VIA ARNO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 631 CERIONI, ANTONINO TODARO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 676/99 del Tribunale di LOCRI, depositata il 23/10/99 R.G.N. 312/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FABIANI per delega TODARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore del lavoro di Locri, RA ET chiedeva la condanna dell'Inps al pagamento dell'indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa;
costituitosi l'Inps, che eccepiva la decadenza e la prescrizione della pretesa azionata, nonché l'inesistenza del diritto per mancanza del rapporto di lavoro subordinato presupposto per il diritto alla prestazione, il Pretore, con sentenza del 16 dicembre 1997, rigettava la domanda, ritenendo maturata la prescrizione. Sull'appello della lavoratrice, che asseriva che la prescrizione di cui all'art. 6 della legge n. 138 del 1943 sarebbe stata implicitamente abrogata dall'art. 4 della legge n. 384 del 1992, che aveva introdotto il regime della decadenza sostanziale, il Tribunale, con sentenza del 23 ottobre 1999, confermava la statuizione di primo grado, escludendo ogni incompatibilità tra gli istituti della decadenza e della prescrizione, sul rilievo che la prima presuppone l'esercizio del diritto entro un termine perentorio, che opera fin dall'inizio e che, una volta esercitato, non è più soggetto a decadenza ma a prescrizione;
mentre quest'ultimo istituto si basa sulla presunzione che il titolare abbia rinunciato al diritto non esercitato per un certo periodo, rinuncia che può essere contrastata all'infinito con una serie di atti interruttivi, il che non è possibile per la decadenza. Avverso detta sentenza la RA propone ricorso affidato a due motivi. Resiste l'Inps con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6 legge n. 138 del 1943, dell'art. 415 cod. proc. civ. e dell'art. 1219 cod. civ., nonché difetto 1 di motivazione, per avere ritenuto che l'azione giudiziaria era stata proposta alla data in cui era avvenuta la notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, e non già alla data del 10 febbraio 1996, in cui il ricorso introduttivo era stato depositato in cancelleria;
al riguardo la ricorrente invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 1986. Il motivo è infondato, giacché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che (cfr. Cass. 17 gennaio 1992 n. 543) l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
questo effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, in tutti i casi in cui la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione di un determinato diritto. p Ed infatti la Corte Costituzionale (sent. 1021-88) ha dichiarato infondata la questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 3 e 38 - Cost. dell'articolo 6, ultimo comma, L. 138-43 - nella parte in cui, tra l'altro, subordina, alla notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, l'effetto interruttivo della prevista prescrizione annuale (del diritto a prestazione di malattia) essenzialmente in base al rilievo che "il diritto del - creditore risulta sufficientemente garantito e protetto, in quanto l'atto introduttivo del giudizio non e' il solo mezzo previsto dall'ordinamento per l'interruzione della prescrizione prevista dalla norma denunciata, ma ve ne sono altri, anche di natura extragiudiziale, che il creditore puo' agevolmente utilizzare (articolo 2943, ult. comma, C.C.)". Viceversa la stessa Corte (sent. 123-86) aveva dichiarato la illegittimita costituzionale dell'articolo 112, 1° comma, D.P.R. 1124-65 - nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell'azione 2 per conseguire le prestazioni assicurative (per infortunio sul lavoro e malattia professionale) sia interrotto a far tempo dalla data di deposito del ricorso introduttivo della controversia in base al rilievo, conforme alla giurisprudenza - dell'epoca, che solo la domanda giudiziale, fosse idonea ad interrompere quella prescrizione. Si fa poi riferimento, nel primo motivo, ad altro ricorso amministrativo del 20 febbraio 1996, ma ad esso la sentenza impugnata non fa alcun cenno, né si lamenta sul punto il difetto di motivazione, onde si tratta di circostanza di fatto nuova e come tale inammissibile in questa sede. Con in secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DL n. 384/92 convertito in legge 438/92, dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943, della legge n. 1204 del 1971, dell'art. 6 legge n. 166 del 1991 e dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, nonché difetto di motivazione, per avere i Giudici di merito ritenuto applicabile l'istituto della prescrizione annuale di cui al citato art. 6 della legge n. 138 del 1943 anche dopo le modifiche apportate al regime di decadenza dalla citata legge del 1992, mentre vi sarebbe una oggettiva incompatibilità tra l'istituto della prescrizione ed il nuovo regime della decadenza sostanziale, con conseguente abrogazione implicita della disposizione sulla prescrizione. Infatti l'effetto interruttivo è assolutamente impedito dalle regole della decadenza sostanziale, essendo la ratio di quest'ultima proprio quella di impedire che l'obbligazione si protragga indefinitamente per effetto di eventuali atti interruttivi. Il tempo di esercizio del diritto soggettivo non potrebbe per ragioni di logica giuridica, essere sottoposto contemporaneamente a due discipline diverse. La censura non merita accoglimento come già statuito da questa Corte con la sentenza n. 1616 del 5 febbraio 2001. La questione attiene al rapporto tra la prescrizione comminata dall'art. 6 della legge 11 gennaio 1943 n. 138 e la decadenza cd “sostanziale" sancita dall'art. 6 della 3 legge primo giugno 1991 n. 166 (di conversione del d.l. 29 marzo 1991 n. 103), nonché dall'art. 4 della legge 19 settembre 1992 n. 384. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può ipotizzarsi una abrogazione implicita delle disposizioni in tema di prescrizione ad opera della nuova disciplina della decadenza, poiché tra i due istituti non vi è alcuna incompatibilità, giacché la decadenza opera nella correlazione tra azione giudiziaria e procedimento amministrativo, che se si è concluso negativamente, solo in essa può trovare utile sbocco, delimitando nel tempo la possibilità di trasferire la pretesa nella sede giudiziaria (cfr. in tale senso, con riguardo alla disciplina previgente della f✓ decadenza,Cass. Sez. un.21 giugno 1990 n. 6245). Diversa è la ratio della prescrizione, che opera al di fuori e prima del procedimento amministrativo, per evitare che la pretesa possa essere avanzata ad indefinita distanza dal verificarsi dell'evento che conferisce il diritto, mentre, con la tesi propugnata dal ricorrente, l'aspirante alle prestazioni di maternità non avrebbe limiti di tempo per presentare la domanda amministrativa, restando soggetta solo al termine di decadenza per l'azione giudiziaria, che decorre dalla conclusione del procedimento amministrativo, secondo le prescrizioni dell'art. 4 della legge 384 del 1992. D'altra parte vi è una disposizione di coordinamento tra i due istituti, si tratta dell'art. 97 del RDL 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936 n. 1155, con la quale si intende evitare che nel periodo in cui è in corso il procedimento amministrativo si debba provvedere ad interrompere la prescrizione;
dispone infatti l'ultimo comma (non modificato dalle norme sopravvenute che hanno cambiato solo il regime dei ricorsi amministrativi), che < Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo del termine di prescrizione>>, Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.. 4
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Meme te zw IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 24 LUG. 2003 oggi, IL CANCELLIERÊ IL PRESIDENTE Vince ro esse A S S 0 A 1 T . 3 , T 3 A R S 5 'A E . SP L L N I E N D 3 G -7 I O S -8 N A E 1 D S 1 E I , E A O G R O T T G IS IT E L G IR E R D A L O L E D 5