CASS
Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 18/12/2023, n. 50409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50409 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FR FR nato a [...] 11 17/02/1996 avverso la sentenza del 03/05/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50409 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato FR ES ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e il verbale di accettazione, redatti il 12 maggio 2023 dai Carabinieri della stazione di Mirto-Crosia. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 06/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 50409 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'imputato FR ES ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna in ordine al reato di cui all'art. 582 cod. pen.. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e il verbale di accettazione, redatti il 12 maggio 2023 dai Carabinieri della stazione di Mirto-Crosia. 3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 06/12/2023