Sentenza 31 ottobre 2013
Massime • 1
Integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio la condotta dell'agente di polizia municipale che, richiesto con ordine del superiore gerarchico di intervenire immediatamente sul luogo ove si era verificato un grave incidente stradale che stava provocando seri problemi di traffico, rifiuti di recarsi sul posto, adducendo di non aver indosso la divisa e di non essere stato previamente autorizzato all'intervento in abiti civili secondo quanto prescritto dall'art. 4, legge n. 65 del 1986.
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- 2. Rifiuto e omissione di atti d'ufficioAvv. Mattia Fontana · https://avvocatomattiafontana.com/blog-articoli/ · 1 dicembre 2022
L'art 328 cp disciplina due importanti reati: il rifiuto di atti d'ufficio e l'omissione di atti d'ufficio. Si tratta di condotte che possono ledere molteplici interessi a cominciare da interessi di natura pubblicistica. Ma quando c'è omissione di atti d'ufficio? E quando il rifiuto? Mi chiamo Mattia Fontana ed esercito la professione di Avvocato penalista a Roma. In questo articolo ti parlerò dei reati di rifiuto e omissione di atti d'ufficio, entrambi previsti dall'art 328 cp, della pena e dei termini di prescrizione previsti per questi reati. Stai cercando un Avvocato penalista ed hai bisogno di una consulenza? Contattami! L'omissione di atti d'ufficio è una fattispecie penale posta a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2013, n. 44635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44635 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 31/10/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1619
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 29028/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13/02/2013 della Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 18/11/2008 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato ZO SE alla pena di giustizia in relazione al reato di all'art. 328 c.p., per avere, il 03/05/2006, nella sua qualità di agente del corpo di polizia municipale di Saponara, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio che avrebbe dovuto compiere senza ritardo, per ragioni di ordine pubblico, omettendo di recarsi immediatamente, come gli era stato reiteratamente richiesto da altri colleghi, sul luogo dove si era verificato un incidente stradale con feriti e che per il traffico aveva provocato l'intasamento della via Nazionale in Saponara.
Rilevava la Corte di appello come le emergenze processuali avessero dimostrato la colpevolezza dell'imputato in ordine al delitto contestatigli, in quanto, a fronte di una situazione di obiettiva emergenza e di un ordine impartitogli dal suo superiore gerarchico, il ZO si era rifiutato nel luogo indicato sostenendo di non avere la divisa e di dover essere appositamente autorizzato, per potersi allontanare dall'ufficio, da funzionari competente del comune;
e come l'imputato non fosse meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuante generiche in ragione della obiettiva gravità della condotta e dell'elevata intensità del dolo manifestato.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il ZO, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Laura Autru Riolo, il quale ha dedotto i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 328 c.p., per avere la Corte territoriale confermato la condanna di primo grado sostenendo che "ragioni di buon senso" avrebbero imposto all'imputato di eseguire l'ordine impartitogli dal collega, laddove la normativa concernente le attività di polizia municipale ed il collegato regolamento approvato dall'amministrazione comunale di Saponara, stabiliscono che l'agente privo di uniforme può svolgere attività strettamente necessaria e solo previ autorizzazione.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza o manifesta illogicità, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che fosse inaccettabile la scusa addotta dal ZO per non recarsi sul luogo del segnalato sinistro stradale, laddove lo stesso aveva fatto riferimento alla necessità di non chiudere l'ufficio di polizia municipale dove in quel momento si trovava da solo.
2.3. Carenza di motivazione, per avere la Corte distrettuale omesso di spiegare quali fossero i concreti elementi fattuali cui ancorare l'affermazione dell'esistenza della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti, benché l'imputato avesse dato una spiegazione plausibile delle ragioni per le quali non si era allontanato dal suo ufficio.
2.4. Vizio di motivazione, per avere la Corte di merito negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche omettendo di considerare una serie di dati informativi che erano stati segnalati dalla difesa dell'imputato.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che l'elemento oggettivo del reato addebitatogli non sarebbe, nella specie, configurabile in quanto la normativa primaria e secondaria concernente l'attività della polizia municipale fa divieto al relativo personale di espletare l'attività di servizio in abiti civili, salvo che non risulti strettamente necessario e l'attività non sia previamente autorizzata: di talché il rifiuto manifestato dall'imputato, il quale aveva risposto al suo superiore di non avere indosso la divisa e che non era stato autorizzato a svolgere il servizio richiesto in abiti civili, non poteva essere considerato indebito.
Si tratta di motivo manifestamente infondato, in quanto la norma di cui alla citata L. n. 65 del 1986, art. 4, nello stabilire che i regolamenti comunali del servizio di polizia municipale devono prevedere che le attività del personale vengano svolte, di regola, in uniforme e non in abiti civili, è chiaramente una disposizione finalizzata a salvaguardare il decoro di coloro che siano chiamati, in via ordinaria, a svolgere quelle attività dell'ufficio, mentre, ammettendo espressamente una deroga in ipotesi di necessità e di autorizzazione, non legittimano affatto il rifiuto di adempiere ad uno specifico ordine che sia rivolto ad un agente di polizia municipale per fare fronte ad una situazione di emergenza, quale quella verificatasi nel caso oggetto del presente processo. Nessuna violazione di legge è, pertanto, configurabile nella decisione della Corte di appello di Messina di confermare la sentenza di condanna di primo grado emessa nei confronti del ZO, autore di un indebito rifiuto di un atto del proprio ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di ordine pubblico, tenuto conto che l'ordine di intervenire gli era rivolto da un superiore gerarchico, dunque conteneva implicitamente l'autorizzazione ad operare sia pure in abiti civili, e che l'esigenza rappresentata, in relazione alla quale era stato sollecitato un suo immediato intervento, aveva riguardato una situazione di assoluta urgenza - tale da escludere la sussistenza di alcuna buona fede nell'interessato - connessa ad un incidente stradale, verificatosi nell'abitato di Saponara, che aveva causato una pluralità di feriti ed un blocco del traffico automobilistico.
3.2. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili perché formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali, può ritenersi acclarato come la determinazione antigiuridica assunta dall'imputato nel rifiutare il compimento dell'attività che gli era stata ordinata di svolgere, si era caratterizzata in termini di rara intensità, dato che il ZO, che aveva maturato verso i suoi superiori un sentimento di ostilità a causa di un trasferimento ad altro ufficio che egli aveva interpretato come una iniziativa pregiudizievole, anziché precipitarsi, come gli era stato richiesto, sul luogo ove si era verificato un grave incidente stradale con feriti, aveva accampato come giustificazione del suo sostanziale rifiuto l'esigenza di non chiudere l'ufficio comunale nel quale, in quel momento, era l'unico dipendente presente, pur prospettando la possibilità di recarsi presso la sede del comune per chiedere chiarimenti su quanto sarebbe stato meglio per lui fare (v. pag. 2 sent. impugn.).
I rilievi formulati al riguardo dal ricorrente si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'è puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli già sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.
D'altra parte, la decisione della Corte messinese, nell'escludere che l'imputato avesse rifiutato in buona fede il compimento dell'atto di ufficio, ha fatto buon governo della regola di diritto per la quale, per la configurabilità del reato di cui all'art. 328 c.p. si richiede, sotto il profilo psicologico, il solo dolo generico, cioè, la volontà cosciente da parte del pubblico ufficiale di rifiutare, ritardare od omettere l'atto da lui dovuto, atteso che l'avverbio "indebitamente" inserito nel dettato legislativo, non comporta l'esigenza di un dolo specifico, ma sottolinea la necessità della consapevolezza di agire in violazione dei doveri imposti (così, tra le altre, Sez. 6, n. 2301/86 del 20/11/1985, Rizza, Rv. 172196).
3.3. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente pretende che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche:
esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di appello di Messina ha ritenuto irrilevante lo stato di formale incensuratezza dell'imputato ed ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche la gravità obiettiva della condotta tenuta dall'imputato e l'eccezionale intensità del dolo dallo stesso dimostrato: parametri considerati dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini della definizione dell'operatività dell'art. 62 bis c.p.. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2013