Sentenza 14 giugno 2000
Massime • 1
In tema di aziende ospedaliere, ai fini della individuazione del destinatario delle norme relative alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro occorre fare riferimento alla struttura organizzativa della ASL in relazione alla ripartizione interna e funzionale delle singole competenze. Ne consegue che la qualifica di amministratore al vertice della struttura non rileva, di per sè, ai fini dell'integrazione della fattispecie di responsabilità dovendosi, per contro, fare riferimento alle funzioni in concreto esercitate sulla base della predetta ripartizione delle singole competenze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/06/2000, n. 9580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9580 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA Presidente del 14/06/2000
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO " N. 2368
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ALDO FIALE " N. 36739/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Repubblica Udine contro
AS LO n. a Pordenone il 1 marzo 1948
avverso la sentenza Pretore Udine in data 26 aprile 1999 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Zumbo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore avv. Tina Castagnino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 26 aprile 1999, il Pretore di Udine assolveva per non aver commesso il fatto AS LO imputato, nella sua qualità di direttore generale della Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia, di numerose contravvenzioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di igiene sul lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56). Rilevava il Pretore che l'attribuzione della responsabilità in materia antinfortunistica segue un criterio di effettività, che le funzioni in concreto esercitate prevalgono sulla carica attribuita ai vari soggetti, che la responsabilità per le violazioni contestate deve essere ricercata in capo agli organi effettivamente operativi non essendo stato riscontrato alcun deficit strutturale tale da involgere la responsabilità del direttore generale. Il procuratore della Repubblica di Udine proponeva ricorso per erronea applicazione di legge sostenendo che nella pubblica amministrazione "datore di lavoro" è l'amministratore al vertice della struttura e che non esistevano deleghe specifiche ad altri soggetti (ai sensi dell'art. 30 D.L. 242/96). Il ricorso non è fondato.
Sostiene il ricorrente che "nella pubblica amministrazione il datore di lavoro è sempre l'amministratore al vertice della struttura pubblica e che lo stesso, nel caso in cui avesse voluto a sua volta spogliarsi di tale potere ovvero voglia individuare gli altri soggetti, responsabili quanto e come lui, anche in sede penale per le violazioni antinfortunistiche, avrebbe dovuto entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del D.Lvo. 242/96 individuare altri soggetti a lui subordinati, che, rivestendo qualità e condizioni soggettive individuate dalla legge, potevano assumere la figura di dirigente-datore di lavoro", e che "all'interno della struttura dell'Azienda Ospedaliera, all'epoca dei fatti (novembre 1996) non esistevano nomine formali di dirigenti con valore, in funzione e per le finalità di cui alla normativa antinfortunistica, non esistevano deleghe specifiche da parte dell'amministratore delegato della stessa, non erano stati individuati i nuovi dirigenti - datori di lavoro ai sensi dell'art. 30 D.Lvo. 242/96".
Deve, però, escludersi un valido fondamento giudico alla tesi accusatoria fondata sul mero dato formale della titolarità del rapporto di lavoro in capo al direttore generale, che perviene ad una automatica attribuzione di responsabilità in capo all'organo di vertice sul presupposto dell'assenza di appositi atti di delega. Per quanto riguarda le aziende ospedaliere, l'articolazione delle stesse è prevista dalla L. 128/1969, recante l'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, e nella regione F.V.G. anche dalla L.R. 20.08.1994, n. 12: in particolare, quest'ultima, dopo aver precisato che il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi centrali e quello sanitario i servizi sanitari a fini organizzativi ed igienico-sanitari, attribuisce al direttore generale la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi determinati dalla regione, della corretta ed efficiente gestione delle risorse a disposizione dell'azienda e del livello qualitativo delle prestazioni rese, determinando gli obiettivi delle strutture operative, assegnando ai relativi responsabili il budget e controllandone la gestione.
L'organizzazione dell'Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia era strutturata in modo da prevedere una suddivisione dei poteri in materia antinfortunistica, tale da consentire ai dirigenti posti a capo delle singole unità operative di assolvere gli obblighi che derivavano loro in materia non in forza della delega ma della legge stessa.
Di ciò da atto lo stesso Pretore il quale afferma che "i prefati dirigenti sottordinati al direttore generale risultano essere titolari di proprie competenze in virtù di provvedimenti normativi, di cui è stata data attuazione pratica con atti amministrativi...." Tale organizzazione di compiti e relative responsabilità rendeva superflua ogni ulteriore attività di "individuazione" o delega per l'attribuzione di competenze già facenti capo a quello che sarebbe il delegato.
A conferma della superfluit di tale individuazione è intervenuta una recente sentenza della Suprema Corte che ha puntualizzato: "a maggior ragione, dunque, la sua responsabilità deve essere esclusa allorché trattasi di ente pubblico, la cui articolazione in varie branche renda, perciò, solo impossibile ad una sola persona, il controllo dell'attività funzionale: in tal caso richiedendosi che quest'ultima sia stata preventivamente suddivisa in distinti settori, rami o servizi e che a ciascuno di essi siano in concreto posti per legge, per pubblici concorsi o per altri titoli, soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari inerenti a quel servizio. Ciò perché in tali fattispecie, cui non ha prestato attenzione il pretore, a differenza della prima l'esigenza della delega è superata ed assorbita dalla predeterminata suddivisione dei servizi, delle attribuzioni e dei compiti;
e per altro verso resa superflua dall'investimento della funzione tipica nonché dal suo concreto esercizio secondo la disciplina prestabilita dalle norme legislative e regolamentari sulla ripartizione interna ed istituzionale delle specifiche competenze dell'ente..." (Cass., Sez. III, 27 marzo 1998, imp. Sodano).
Deve essere, pertanto, ribadito che le funzioni in concreto esercitate prevalgono sulla carica attribuita e che resta valido il principio fissato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 9874 del 1 luglio 1992, Giuliani): "L'individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche che deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, con assoluta prevalenza rispetto alla carica attribuita al soggetto (cioè, alla sua funzione formale). Pertanto, ai fini dell'individuazione della responsabilità del Presidente di una USL in materia di prevenzione igienico-sanitaria non si può prescindere dal far riferimento alla struttura organizzativa della USL stessa in relazione alla ripartizione interna e funzionale delle singole competenze" e ribadito in numerose altre decisioni (III, sent. 1405 del 5 giugno 1997, Medulla;
III, sent. 39 del 13 gennaio 1999, Moffa;
III, sent. 56 del 14 gennaio 1999, Bianchi;
III, sent. 4263 del 16 dicembre 1999).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2000