Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE00107/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRIMADI CAS. Oggetto cassazione avverso decreto di trasferimento di immobile aggiudicato ex art. 586 c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 17289/99 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere 315 Cron. Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere 53 Rep. Dott. Alberto TALEVI - Consigliere- Ud.21/09/01 ConsigliereMDott. Maria Margherita CHIARINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IV OT, RO NA SEERGUEVNA, IL SOLE 24 ORE 7.55 elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, - 9 GEN. 2002 presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, difesi dall'avvocato MAURIZIO GUIDONI, giusta delega in €155 1.3000 CANCELLERIA atti;
- ricorrenti
contro
DF013243 STUDIO QUADRIFOGLIO DI ZA ON & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante pro-tempore, 56, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CALABRIA 2001 presso lo studio dell'avvocato TITTA CASTAGNINO, che lo 1622 difende unitamente all'avvocato NI MOLIN, giusta 1 delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
EL NI BA;
intimato avverso il decreto del Tribunale di VENEZIA, depositato il 04/02/99; RG.165/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella procedura esecutiva immobiliare n. 165/97, promossa ad istanza della società Studio Quadrifoglio di FI SO e C. s.a.s. in danno di OT ZI e LI RG ZO innanzi al tribunale di Venezia, il giudice dell'esecuzione, con decreto ex art. 586 c.p.c. emesso in data 4.2.1999 a seguito di vendita con incanto, trasferiva il bene espropriato, consistente in un appartamento con annesso garage in Mestre, all'aggiudicatario Giovanni Battista Armellin, che ne aveva versato il prezzo di lire 172.000.000. 2 I debitori esecutaţi ZI e ZO, con ricorso per cassazione notificato al creditore procedente ed all'aggiudicatario dell'immobile, hanno impugnato il decreto di trasferimento, del quale denunciano la illegittimità per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c., in quanto, avendo essi istanti nel corso del processo esecutivo proposto querela di falso relativamente alla trascrizione del pignoramento ed alla iscrizione dell'ipoteca giudiziale sull'immobile pignorato, era stata rigettata la istanza di sospensione della esecuzione, obbligatoria per legge e in virtù della quale il giudice della esecuzione non potuto procedere al compimento di attiavrebbe esecutivi;
2. omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto il decreto di trasferimento nulla aveva precisato in ordine ai motivi per i quali il giudice della esecuzione avrebbe ignorato la esistenza del giudizio sulla querela di falso. Resiste con controricorso la società Quadrifoglio di FI SO e C. sas, creditore procedente, che eccepisce la inammissibilità del ricorso per le seguenti ragioni: a) tardività della impugnazione per avvenuto 3 pu decorso del termine perentorio di sessanta giorni (art. 325, comma 2, c.p.c.) dalla notificazione del provvedimento impugnato;
b) non assoggettabilità del decreto ex art. 586 c.p.c. al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 stesso codice ovvero dell'art. 111, comma 2, Cost., essendo il medesimo impugnabile soltanto mediante la opposizione prevista dall'art. 617 c.p.c.; c) mancata enunciazione dei motivi, non avendo i ricorrenti indicato il nesso causale che collegherebbe il preteso vizio del provvedimento alla violazione denunciata né essendo denunciabile l'uso del potere assolutamente discrezionale di sospensione della esecuzione;
d) inesistenza della notificazione per assoluta incertezza circa il destinatario del ricorso. Non ha svolto difese l'intimato aggiudicatario Giovan Battista Armellin. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva questa Corte che la avanzata impugnazione - che ha ad oggetto ricorso diretto per cassazione avversO decreto di trasferimento di immobile espropriato dall'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 586 c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile, giusta la eccezione per la ragione enunciata dalla società 4 рин resistente sub b), la quale in quanto riferita " all'ammissibilità del mezzo d'impugnazione esperito, deve essere esaminata con precedenza rispetto alle altre ragioni, prospettate a sostegno di altre cause di inammissibilità. Invero, secondo quanto questo giudice di legittimità ribadisce in costante indirizzo (Cass. n. 11430/98; Cass. n. 7755/93; Cass. n. 5751/93), il decreto di trasferimento del bene immobile pignorato, previsto dalla norma di cui all'art. 586 c.p.c., costituisce atto tipico del procedimento esecutivo, che, assolvendo la funzione di trasferire all'aggiudicatario l'immobile pignorato, del quale è avvenuta la conversione in danaro, è soggetto, perciò, alla sola opposizione agli atti esecutivi indicata nell'art. 617 c.p.c. e non al ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 stesso codice, né a quello ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, sono a carico dei ricorrenti, in solido, in virtù del principio della soccombenza. P.T.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in lire 155.000 = 80,05, ть на 5 з aripui ad €3098, fh. oltre lire 6.000.000 (seimilioni) per onorari Roma, 21 settembre 2001. IL CONSIGLIERE EST. ЗабаGara Fiducin IL PRESIDENTE знили ши IL CANCELLIERE 01 Day Gina Vasoli 9.11.02 IL CADCA LERE C1 Agenzia delle Entrate 109T 129,11 Ufficio di Roma 2 15.03.19 Fugto iKER 456T 20,66 Iscritto a Art. 11. TOT 149,77