Sentenza 18 ottobre 2007
Massime • 2
In tema di benefici penitenziari, le disposizioni più favorevoli per i collaboratori di giustizia di cui al D.L. n. 8 del 1991 conv. dalla L. n. 82 del 1991, possono essere applicate, dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, solo nel caso in cui a tale data fossero già in atto i benefici penitenziari, ovvero fossero quanto meno sussistenti i presupposti per goderne.
In tema di applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, la più rigida disciplina dettata dalla L. n. 45 del 2001 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991, non vertendosi in materia di leggi sostanziali e non trovando, quindi, applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle più sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43660 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/10/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3343
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CULOT Dario - Consigliere - N. 014007/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO CL, N. IL 27/08/1959;
avverso ORDINANZA del 27/03/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il gravame proposto nell'interesse di RO CL appare infondato e va pertanto rigettato.
In tema di benefici penitenziari, le disposizioni più favorevoli per i collaboratori di giustizia di cui alla L. n. 2 del 1991, possono essere applicate, dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, solo nel caso in cui a tale data fossero già in atto i benefici penitenziari, ovvero fossero quanto meno sussistenti i presupposti per goderne (Sez. 1, Sentenza n. 9273 del 01/03/2006 Cc. (dep. 16/03/2006) Rv. 233587, Sorpasso).
Il tribunale di sorveglianza pone in evidenza che nel caso di specie non si versa in ipotesi di regressione trattamentale con l'applicazione della nuova normativa atteso che, nel caso di specie, in passato non era stato concesso al detenuto l'affidamento in prova al servizio sociale, non ritenendosi tale beneficio adeguato alla personalità del ricorrente e quindi la concessione dell'invocato beneficio costituirebbe un quid pluris rispetto all'attuale trattamento cui il detenuto è sottoposto. Va in proposito posto in rilievo che la facoltà di concedere le misure alternative alle persone ammesse a speciale programma di protezione anche in deroga alle disposizioni vigenti riguarda soltanto le limitazioni in tema di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti ed alle finalità di conseguire la loro rieducazione. Ne conseguirebbe altrimenti la mancanza di qualsiasi criterio di valutazione e si dovrebbe pervenire alla conclusione che per i soggetti sottoposti allo speciale programma di protezione la concessione del beneficio è obbligatoria e non consente margini di valutazione discrezionale del giudice. Il tribunale inoltre ha correttamente ritenuto l'applicabilità alla fattispecie della L. n.45 del 2001, dal momento che in tema di benefici penitenziari la più
rigida disciplina dettata con riguardo alla loro applicabilità in favore dei collaboratori di giustizia dalla norma citata trova applicazione anche nei confronti di soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole disciplina dettata dall'abrogato D.L. n. 8 del 1991, art. 13 ter non vertendosi in materia di leggi sostanziali e non trovando applicazione quindi il principio di irretroattività stabilito per quelle più sfavorevoli dall'art. 2 c.p.. Il tribunale quindi con adeguata motivazione ha ritenuto l'applicabilità alla fattispecie della L. n. 45 del 2001, ed ha ritenuto altresì che non sussistessero i presupposti di ammissibilità dell'istanza del detenuto volta ad ottenere il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007