Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43660
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Sentenza 18 ottobre 2007

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In tema di benefici penitenziari, le disposizioni più favorevoli per i collaboratori di giustizia di cui al D.L. n. 8 del 1991 conv. dalla L. n. 82 del 1991, possono essere applicate, dopo l'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, solo nel caso in cui a tale data fossero già in atto i benefici penitenziari, ovvero fossero quanto meno sussistenti i presupposti per goderne.

In tema di applicabilità dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, la più rigida disciplina dettata dalla L. n. 45 del 2001 trova applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole normativa dettata dall'abrogato art. 13 ter D.L. n. 8 del 1991, non vertendosi in materia di leggi sostanziali e non trovando, quindi, applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle più sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2007, n. 43660
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43660
    Data del deposito : 18 ottobre 2007

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