Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7338 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
07 338 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTRATTO SEZIONE SECONDA CIVILE D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 13287/99 Cron. 20436 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 1512 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Rep. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 09/11/01 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA per dritti € 1.55 dal Sig. +20 MAG, 2002 sul ricorso proposto da: IL LL GI LO, difeso da stesso, se elettivamente domiciliato in ROMA VIA AREZZO 49, presso lo studio dell'avvocato SICA P. F.I giusta delega in atti;
CANCELLERIA - ricorrente contro (EMO HI FI DITTA) RO EMO impresa individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. RO EMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 52, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCCHI, che lo difende unitamente all'avvocato MARCO 2001 MANNUCCI, giusta delega in atti;
1489 -1- : controricorrente avverso la sentenza n. 818/98 del Tribunale di LIVORNO, depositata il 24/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato Gabriello GI, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato Claudio LUCCHI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- : SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv.Gabriello Giubbilei convennne in giudizio davanti al Pretore di Livorno la ditta MO HiFi di MO OF per sentirla condannare al pagamento di lire 11.031.000, a compenso dell'attività titolo di professionale da lui prestata per la redazione di un atto di transazione denominato "regolamento di concorrenza" stipulato tra la ditta OT, da lui assistita, e la MO, il quale prevedeva, con apposita clausola, che le spese dell'atto erano dovute in misura uguale da ciascuna parte. La convenuta, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda sostenendo di non dovere alcunché, in quanto non aveva conferito al professionista alcun ي ك incarico. Espletata l'istruttoria, il Pretore, con sentenza 14/10/97, rigettò la domanda dell'avv. Giubbilei. La decisione fu confermata dal Tribunale di Livorno che, con sentenza 24/11/98, rigettò l'appello proposto dall'avv. Giubbilei condannandolo alle spese del grado. Secondo il Tribunale il professionista, avendo fondato la sua pretesa creditoria sulla clausola contenuta nell'atto transattivo relativa alle spese dell'atto, era sfornito di legittimazione attiva nei confronti della ditta MO, essendo terzo rispetto al contratto intercorso tra altri soggetti. Contro la sentenza il soccombente avv. Giubbilei ha proposto ricorso per cassazione per quattro motivi. L'intimata ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente deduce la I violazione dell'art. 68 del RDL n.1578/33 per non avere la sentenza tenuto conto che l'atto denominato "regolamento di concorrenza", da lui redatto per regolare i rapporti negoziali tra la ditta OT, da lui assistita, e la ditta MO, obbligava solidalmente entrambi i contraenti trattandosi di atto transattivo col quale le parti avevano posto fine alla causa tra loro pendente, cosicché era irrilevante il fatto che l'incarico fosse stato conferito al ricorrente soltanto dalla Ditta OT e non anche dalla MO, nascendo l'obbligo di pagamento del compenso professionale dalla natura transattiva dell'atto. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'art.81 c.p.c. censurando la sentenza per non avere tenuto conto che le parti, sottoscrivendo l'atto di transazione redatto dal ricorrente nell'interesse di entrambe e parti uguali contenente uno specifico regolamento in delle spese legali,, si erano entrambe obbligate al 5 pagamento del compenso al professionista, costituendo il detto atto prova scritta del credito del professionista indipendentemente dal conferimento dell'incarico. Le censure, da esaminare congiuntamente perché connesse, non meritano accoglimento. La ratio decidendi su cui poggia l'impugnata sentenza è costituita dall'interpretazione della domanda proposta dall'avv. Giubbilei. Secondo il giudicein giudizio d'appello (il quale ha, sul punto, confermato l'interpretazione del Pretore), tale domanda era "fondata" sull'atto transattivo denominato "regolamento di concorrenza" e, in particolare, sulla clausola 1.9) relativa al regolamento delle spese, che l'attore invocava quale titolo giustificativo del proprio credito nei confronti di entrambi i contraenti. Sulla base di tale interpretazione, che induceva a qualificare l'azione introdotta dal professionista come azione contrattuale, il giudice d'appello ha rigettato a domanda sul rilievo che il contratto era, rispetto all'attore, res inter come tale, non poteva obbligare che ialios er contraenti. Ne è conseguito il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva. Tale interpretazione della domanda, già effettuata dal Pretore, non era stata specificamente censurata dal Giubbilei con l'appello, come puntualmente osserva l'impugnata sentenza. Soltanto in questa sede il ricorrente ha prospettato la possibilità di una diversa qualificazione della domanda ex art.68 della legge professionale, e cioè come azione nascente dalla natura transattiva dell'atto, proponibile, quando le parti abbiano posto fine alla lite The loca pendente, non solo nei confronti del cliente, ma anche confronti dell'altra parte, stante il vincolo di nei solidarietà stabilito dalla norma citata (primi due motivi). Si tratta di una nuova prospettazione che, essendo basata su una norma di diritto singolare, e quindi di stretta applicazione, avrebbe dovuto essere avanzata con l'appello, il che non è avvenuto. I primi due motivi vanno, perciò, rigettati. III Col terzo motivo si lamenta omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al riduttivo significato attribuito dal giudice d'appello clausola relativa al regolamento delle spese. alla Secondo il ricorrente la clausola doveva intendersi riferita non solo alle spese di registrazione, come erroneamente affermato dalla sentenza, ma anche alle spese legali comprensive del compenso al professionista. Anche questa censura prescinde dalla ratio decidendi, non già sull'interpetazionebasata come si è detto - P della clausola contrattuale, ma sull'interpretazione della domanda che il giudice d'appello, sulla base del devoluto, ha ritenuto introdotta non in base ad un titolo contrattuale, rispetto al quale l'attore eraterzo. Col quarto motivo si denuncia violazione V - c.p.c. per avere la sentenza ritenuto dell'art.184 inammissibili i mezzi di prova articolati dal ricorrente in primo grado e reiterati in appello. Anche tale censura va disattesa. Il giudice d'appello ha anzitutto deciso la causa in rito sicché a nulla rileva che non abbia espressamente disatteso il motivo attinente ai mezzi di prova. Peraltro, ove volesse ritenersi che i provvedimenti del Pretore in ordine alle richieste istruttorie del ricorrente siano stati implicitamente condivisi confermato, quindi, il giudizio di non decisività del giuramento decisorio, di tardività della prova per testi di superfluità della CTU, che sorreggeva i suddettie provvedimenti, parimenti il mezzo sarebbe da rigettare. Invero, per consentire a questa Corte la possibilità di provvedere al controllo diretto della decisività delle richieste istruttorie, la parte avrebbe dovuto indicare le specifiche circostanze di fatto per le quali i mezzi di prova dovevano ritenersi decisivi, non essendo 6 0 sufficiente, a tal fine, richiami per relationem alle precedenti richieste (Cass. nn.2602/2001; 1037/94). Nel caso in esame tale specificazione manca, essendosi ricorrente limitato ad affermareil apoditticamente la rilevanza delle prove da lui richieste, richiamandole genericamente senza alcuna precisazione significativa in ordine al loro, asseritamente decisivo, contenuto. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Si ritiene, in relazione alla natura della causa, equo compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 9 novembre 2001 I presidente L'estensore Goran Jch es 109T 29.11 20.66 1 LL C1 456T sa Donatella D'Anna ΤΟΠ149,771 CANCELLER A 20 MAG. 2002DEPOSITATO AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 AL LL C1 Roma Registrato in dard.S.ET.2003. Serie 4 149,7730482 versate €. al n. CENTOQUARANTANOVE/77...) (euro. p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maris G FILIPPO) Responsabile Sob Giudiziari 0 3 77 0 YO AL RAQCICHINY DIROMA