Sentenza 9 agosto 2001
Massime • 1
Poiché la giurisdizione va determinata, a norma dell'art. 386 cod. proc. civ., sulla base dell'oggetto della domanda, la controversia proposta da un dipendente in quiescenza delle Poste Italiane SpA che abbia direttamente ad oggetto il trattamento di pensione (nella specie, il riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione comprensiva dell'intero aumento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva), senza alcun riflesso sul rapporto di lavoro già risolto, appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che la legge n. 71 del 1994 - che trasformato l'amministrazione postale in ente pubblico economico - ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente, senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/08/2001, n. 10973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10973 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ili.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI FIORILLO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZO SA, elettivamente domiciliata in ROMA, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore, di Parma SA AV, dipendente dell'Ente Poste Italiane fino al 29 dicembre 1994, chiedeva l'accertamento del diritto a differenze di trattamento pensionistico derivanti dalla inclusione nella base retributiva di calcolo dell'aumento previsto dal c.c.n.l. del 26 novembre 1994 per i dipendenti ancora in servizio alla data del 1 ottobre 1994. Costituitosi il contraddittorio con la S.p.a. Poste Italiane, il Pretore adito accoglieva la domanda, con decisione che il Tribunale di Parma confermava in appello con sentenza del 17 gennaio 2000, ritenendo infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, già disattesa dal Pretore. Sul punto, rilevava che la domanda azionata aveva come oggetto il riconoscimento di incrementi retributivi, e riguardava quindi il rapporto di lavoro, nonostante i riflessi sul trattamento di quiescenza. Avverso questa sentenza la S.p.a. Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
SA AV resiste con controricorso illustrato da memoria. La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite per l'esame del primo motivo del ricorso, attinente alla questione di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la S.p.a. Poste Italiane deduce, al sensi dell'art. 360 n. 1 cod.proc.civ., che la controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni a carico dello Stato, in relazione alle disposizioni dell'art. 6 della legge n. 71/1994 e degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/1934.
Il motivo è fondato. Ai sensi dell'art. 386 cod.proc.civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda, secondo il criterio del petitum sostanziale, ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio ed individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima. senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Alla stregua di tale criterio, si deve osservare che la domanda introduttiva del giudizio di merito risulta specificamente diretta al riconoscimento di un trattamento pensionistico calcolato sulla base di una retribuzione comprensiva dell'intero aumento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva;
la situazione giuridica soggettiva fatta valere riguarda dunque esclusivamente la prestazione pensionistica e non può essere riferita, ai fini della individuazione della causa petendi, al rapporto di lavoro dell'attuale resistente, posto che le differenze retributive In questione sono destinate ad incidere esclusivamente sulla misura del trattamento di pensione e non sul trattamento economico relativo a detto rapporto e dovuto dal datore di lavoro (cfr. per fattispecie simili Cass. Sez.Un. 15 marzo 1993 n. 3061, 29 dicembre 1997 n. 13058, 29 gennaio 2000 n.20). La controversia rientra nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, atteso che il decreto legge 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, con cui è stata stabilita la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico (e quindi in società per azioni), ha affidato alla cognizione del giudice ordinario solo le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con detto ente (art. 10), senza modificare le preesistenti regole di riparto della giurisdizione per quanto riguarda le questioni relative al trattamento pensionistico. In materia, l'art. 6 dello stesso testo normativo, dopo aver previsto al quinto comma la liquidazione in via provvisoria da parte dell'ente Poste Italiane delle pensioni del personale degli uffici principali che cessa dal servizio nel periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 luglio 1994 e il rimborso del relativo onere al Ministero del Tesoro (restando a carico del medesimo Ministero l'onere delle pensioni per il personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazione proveniente dal ruoli tradizionali già in quiescenza alla data del 31 luglio 1994) ha specificamente disposto al successivo comma 7 che "a decorrere dal 1 agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste Italiane provvede, all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e salvi i diritti acquisiti, l'Istituto postelegrafonici, applicando le norme previste per Il personale statale. Per il personale proveniente dal ruoli tradizionali degli uffici principali collocato a riposo a decorrere dalla predetta data, l'onere relativo al trattamento di quiescenza e di previdenza sarà ripartito fra il Ministero del tesoro, DA e l'Istituto postelegrafonici In misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'ente Poste Italiane".
In relazione a questa previsione (applicabile nel caso di specie, in considerazione della data di cessazione del rapporto di lavoro dell'attuale resistente) di un onere economico dello Stato per l'erogazione del trattamento di pensione, si deve ravvisare il presupposto per l'attribuzione della cognizione alla giurisdizione alla Corte dei Conti, in relazione al principio di cui all'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 (recante approvazione del Testo Unico
delle legg sulla Corte dei Conti), secondo cui la stessa Corte giudica sul ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato, e all'art.62 dello stesso Testo Unico, secondo cui "contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente sezione della Corte".
Va dunque accolto il motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente nella specie la giurisdizione del giudice ordinario;
la stessa sentenza deve essere cassata senza rinvio, restando assorbito il motivo residuo, con dichiarazione, ai sensi dell'art.382 cod.proc.civ., della giurisdizione della Corte dei Conti.
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2001