Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE0 2-24 LA CORTE S Oggetto 03 CONDI CIVINE SEZ I jonene di serika Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 26415/0 5146 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 669 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Rep. - Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere Ud. 26/06/02 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AO, elettivamente domiciliato in ROMA FZZA EUCI.IDE 31, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ORSINI, difeso dall'avvocato ANTONIO SARANDRIA, giusta delega in atti;
ricorrente ет contro в IG NC RI, EM RO, elettivamente и domiciliati in ROMA VIA TARO 35, presso lo studio Ч dell'avvocato CLAUDIO MAZZONI, difesi dall'avvocato MARISA TROTTA ALBENZIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2002 avverso la sentenza n. 952/01 della Corte d'Appello di 1004 -1- FIRENZE, depositata il 19/05/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/06/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato ; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI RAFFAELE con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, voglia con sentenza in camera di consiglio, ai sensi del secondo comma novellato dall'art. 375 cpc, rigettare il ricorso siccome manifestamente infondato, con le pronunce seguenti per legge. r Eu -2- i FATTO E DIRITTO Ritenuto in fatto che: la Corte d'Appello di Firenze, decidendo sull'appello proposto da LO NT avverso la sentenza con la quale il Pretore di Firenze aveva dichiarata inammissibile la donanda proposta, con ricorso in data 26 maggio dall'appellante nei confronti dei coniugi1992, OB GE e AN RI IG domanda volta alla cessazione di turbative di una servitù all'abbattimento di manufatti di passaggio ed חנן muro di cinta realizzati a ridosso di - con sentenza resa in data 19 maggio 2001 ha rigettato il gravame;
il giudice d'appello ha ritenuto del tutto mancante la prova del possesso;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso il NTi, affidandosi a due motivi;
resistono con ccntroricorso il GE e la IG;
vi Боло memorie difensive per entranbe le т и parti;
д и il P. M., cui gli atti sono stati trasmessi ai у sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso per i rigetto del ricorso perché manifestamente infondato;
considerato in diritto che: il primo motivo, 3 attinente al possesso della servitù di passaggio, si rivela inammissibile per violazione del principio di autonoria ой autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente fa genericamente richiamo alle risultanze della prova per testi espletata al fine di dimostrare di avere esercitato 11 passaggio, senza indicare alcuna specifica circostanza, che, riferita dai testi, assumerebbe decisiva rilevanza per risolvere la controversia nel senso da lui anticipato er pertanto, indebitamente sarebbe stata trascurata dal giudice d'appello; quanto al secondo motivo, che riguarda la costruzione а ridosso del muro di cinta di due manufatti, poiché tra le parti è pacifica la natura di muro di cinta de] muro che separa le due proprietà, il ricorrente non può colersi del distanze da parte dei mancato Iispetto delle т и confinanti, in quanto, ai sensi dell'art. 878 cod. в civ., il muro di cinta non è considerato per il и computo delle distanze tra costruzioni;
ч il ricorso è, pertanto, manifestamente inanmis- sibile ed il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudicato di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna 11 ai controricorrenti le rimborsarea ricorrente che liquida in presente giudizio, spese del г di cui euro1394,00 001 complessivi euro , 4 39 1.300,00 per onorari. Così deciso in Roma, addì 26 giugno 2002, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile. Me Puripleyte Je Eulation убаровси IL CANCELLIERE 01 AG IC DEPOSITATO IN CANCELLERIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 14 5 FEB 2003 14 FEB. 2003 Roma ध् किजि IL CANGELLE ZLERE C1 Loloias 12 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione *. presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 1.5 Q.PR. 2003. Serie 4 al n. 15475 varsate € 149,7 apposta in calce alla copla autentica (art. 278 TU, n°116 del 30/5/2002) ALLERIA. IL DIRETTORE DI CANCELLERIA, (F. Flipp;
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