Sentenza 3 marzo 2004
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 12 comma secondo-bis della legge n. 217 del 1990, introdotto dall'art. 11 comma secondo della legge n. 134 del 2001, che stabilisce che il compenso spettante al difensore per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili, non si applica nel caso in cui il difensore proponga impugnazione per resistere all'appello del pubblico ministero.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2004, n. 20214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20214 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 03/03/2004
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere SENTENZA
Dott. MARZANO Franco Consigliere N. 444
Dott. IACOPINO Silvana Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso Consigliere N. 14754/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo;
avverso l'ordinanza in data 21.1.2003 della Corte d'appello di Palermo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI, che ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato ed il decreto 22.3.2002 della stessa Corte senza rinvio. FATTO E DIRITTO
Con atto del 12.2.2003 il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso avverso il decreto in data 21.1.2003 della Corte d'appello di Palermo che aveva rigettato il suo ricorso-reclamo avverso il decreto 22.3.2002 della Corte d'assise d'appello di Palermo che aveva liquidato all'avv. Silvio Forti, difensore di Francesco Bastone, ammesso al patrocinio dei non abbienti, la somma di Euro 1091,79. Il provvedimento impugnato, erroneamente emesso in composizione collegiale, motivava spiegando che, se è vero che per le impugnazioni inammissibili nulla compete al difensore dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 12, comma 2 bis della legge 217/90 (ora art. 106 D.P.R. 115/02), nel caso di specie l'attività difensiva è stata espletata anche per resistere all'appello proposto dal P.M., tanto che la Corte d'assise d'appello aveva specificato di aver liquidato unicamente le somme spettanti per l'attività difensiva concernente l'impugnazione del P.M..
Lamenta il ricorrente che la legge non opera alcuna distinzione circa le inammissibilità delle impugnazioni e stabilisce incontrovertibilmente che non va liquidato alcun compenso nel caso in cui le impugnazioni coltivate dalla parte siano dichiarate inammissibili. Nè si comprende in qual modo ed in quale misura si possa procedere a liquidare un compenso per l'attività dispiegata per contrastare l'appello del P.M. distinguendola da quella relativa alla propria impugnazione che va dichiarata inammissibile. Osserva questa Corte che il ricorso è infondato: ed infatti, se è indubitabile che per le impugnazioni dichiarate inammissibili nulla compete al difensore dell'ammesso al patrocinio dei non abbienti in base alla norma volta a scoraggiare impugnazioni infondate e dilatorie (ed eventualmente volte più a lucrare un onorario che ad ottenere un risultato utile per il cliente), è altrettanto vero che per la convergente attività di difesa avverso l'impugnazione del P.M. l'attività dev'essere remunerata, trattandosi di attività distinta sul piano logico pur se la stessa attività sia volta al duplice fine. Nè è esatto affermare che non sia possibile operare distinzioni: premesso che, ad es., è pacifico che l'atto d'impugnazione, ove prescinda dall'impugnazione del P.M., non debba essere oggetto di remunerazione, deve affermarsi che le attività finalizzate unicamente a contrastare l'impugnazione del P.M. o anche a svolgere detta funzione di contrasto debbono essere remunerate, e la quantificarne della liquidazione da un minimo ad un massimo terrà conto, in tale ultimo caso, unicamente dell'attività di contrasto all'altrui impugnazione.
Diverso discorso potrebbe essere fatto unicamente qualora l'impugnazione del P.M. sia incidentale, e cioè provocata dall'impugnazione inammissibile in favore dell'imputato, ma nulla lascia ritenere che sia questo il caso.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2004