Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2004, n. 20214
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Sentenza 3 marzo 2004

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In tema di gratuito patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 12 comma secondo-bis della legge n. 217 del 1990, introdotto dall'art. 11 comma secondo della legge n. 134 del 2001, che stabilisce che il compenso spettante al difensore per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili, non si applica nel caso in cui il difensore proponga impugnazione per resistere all'appello del pubblico ministero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2004, n. 20214
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20214
    Data del deposito : 3 marzo 2004

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