Sentenza 25 febbraio 2002
Massime • 1
Il decreto prefettizio di espulsione dello straniero emanato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 286/1998 non perde efficacia dopo che sia trascorso un quinquennio dalla sua emanazione, non prevedendo la legge alcun limite temporale di efficacia del detto provvedimento, e riferendosi la norma di cui all'art. 13 n. 14 del detto decreto all'ipotesi dello straniero espulso dal territorio dello Stato cui sia fatto divieto di rientrare senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno per il periodo di cinque anni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/02/2002, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OY EZ LO DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso l'avvocato SIMONETTA CRISCI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI, QUESTURA DI AVELLINO, QUESTURA DI ROMA;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di ROMA, emesso il 13/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 13 marzo 2001 il Tribunale di Roma convalidava il provvedimento del Questore di Roma in data 10 marzo 2001 con il quale era stato disposto il trattenimento del cittadino uruguayano AB CA OD OM presso il centro di permanenza temporanea - ed assistenza di Ponte Galeria, non essendo possibile l'espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera.
Rilevava in motivazione il Tribunale che i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del t.u. n. 286 del 1998 erano da ritenere sussistenti, che la relazione more uxorio prospettata dal OD OM doveva considerarsi di per sè irrilevante e che lo stato di convivenza con cittadini italiani appariva da escludersi in fatto, essendo stato il predetto ristretto in carcere negli ultimi due anni. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il OD OM deducendo due motivi. Non vi è controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 13 n. 5 e 6 del decr. legisl. 25 luglio 1998 n. 286 e 14 dello stesso decr. legisl., si deduce che il Tribunale ha omesso di esaminare la sussistenza dei presupposti dell'ordine di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea, ed in particolare non ha considerato che l'espulsione decretata nel 1993 doveva considerarsi inefficace per decorso del termine quinquennale, secondo la previsione dell'art. 13 n. 14, ed ha violato la norma che impone al giudice di riscontrare anche in sede di convalida del provvedimento di trattenimento la ricorrenza degli elementi - nella specie certamente sussistenti, stante la situazione familiare del ricorrente, padre di due figli nati dalla convivenza con una cittadina italiana - che consentono la permanenza dello straniero nel territorio dello Stato. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 19 lett. c) del d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 (rectius art. 19 comma 2 lett. c) del decr. legisl. n. 286 del 1998) e degli artt. 29 e 30 Cost., si deduce che il Tribunale, negando rilevanza alla relazione more uxorio ed escludendo in fatto la convivenza con cittadini italiani a causa dello stato di detenzione, non ha considerato che la norma per prima indicata, che vieta l'espulsione dello straniero convivente con il coniuge e con parenti fino al quarto grado di nazionalità italiana, è applicabile anche in caso di convivenza more uxorio, e che nella specie il OD OM ha sempre vissuto con una donna italiana e con i due figli nati da tale relazione, nonostante l'allontanamento forzoso per due anni determinato dallo stato di detenzione. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione. Essi sono infondati, sotto tutti i profili prospettati. Privo di pregio è l'assunto del ricorrente secondo il quale il decreto di espulsione avrebbe perso efficacia per decorso del termine quinquennale, non prevedendo la legge alcun limite temporale di efficacia del provvedimento in discorso e riferendosi la norma invocata dal OD OM alla diversa ipotesi dello straniero espulso dal territorio dello stato, cui è fatto divieto di rientrare senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno per il periodo di cinque anni.
In relazione- alle ulteriori censure relative al mancato controllo dei presupposti cui gli artt. 13 e 14 subordinano il trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza va ricordato che con recente pronuncia n. 105 del 2001 la Corte Costituzionale, cui erano state sottoposte da numerosi giudici di merito varie questioni di costituzionalità degli artt. 13 commi 4, 5 e 6, e dell'art. 14, commi 4 e 5, con specifico riguardo - tra V altro - all'ambito del controllo demandato al giudice della convalida del provvedimento, nel dichiarare l'infondatezza delle questioni proposte ha osservato, traendo argomento anche dal dato testuale offerto dal quarto comma dell'art. 14 - che fa riferimento ai "presupposti di cui all'art. 13 ed al presente articolo e dal terzo comma dello stesso art. 14 - il quale dispone che il questore del luogo in cui si trova il centro trasmetta al giudice copia degli atti", ossia della totalità degli atti del procedimento, inclusa la copia del provvedimento di espulsione amministrativa, corredato delle valutazioni del prefetto in ordine alla scelta dell'accompagnamento coattivo come modo di esecuzione dell'espulsione - che la misura in discorso inerisce direttamente alla materia regolata dall'art. 13 Cost. e che la forza del precetto costituzionale richiamato impone che il controllo non si fermi ai margini del procedimento di espulsione, ma investa i motivi che hanno indotto F amministrazione procedente a disporre quella peculiare modalità esecutiva dell'espulsione "che è causa immediata della limitazione della libertà personale dello straniero e insieme fondamento della successiva misura del trattenimento". E pertanto il giudice, chiamato a verificare la legittimità tanto del provvedimento di trattenimento che di quello di espulsione nella sua specifica modalità di esecuzione, consistente nell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, è tenuto a rifiutare la convalida sia nel caso in cui un provvedimento di espulsione con accompagnamento manchi del tutto, sia quando tale provvedimento sia stato adottato al di fuori delle condizioni previste dalla legge, sia ove il trattenimento presso il centro sia stato disposto in mancanza dei presupposti di cui all'art. 14.
A tale controllo il Tribunale non si è sottratto, affermando in termini sintetici, ma sufficienti ad esprimere la ratio decidendi, e comunque non validamente contrastati da specifiche censure, l'esistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 13 e 14 e per altro aspetto rilevando, ai fini dell'accertamento del concreto pericolo di sottrazione all'esecuzione del provvedimento di espulsione - il quale secondo il disposto del comma 6 dell'art. 13 va effettuato "tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero" - nonché ai fini della verifica della insussistenza di una situazione familiare di per sè ostativa all'espulsione, ai sensi dell'art. 19 comma 2 lett. c), che la dedotta relazione more uxorio con una cittadina italiana doveva considerarsi irrilevante ai fini in discorso e che anche la prospettata convivenza con la predetta e con i figli era da escludere in fatto.
Va al riguardo ricordato che con recenti ordinanze n. 313 e 481 del 2000 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 2 lett. c) della legge n. 40 del 1998, ora sostituito dall'art. 19 comma 2 lett. c) del decr. legisl. n. 286 del 1998, innanzi richiamato, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero convivente more uxorio con un cittadino italiano, per violazione dell'art. 3 Cost., osservando che la previsione del divieto di espulsione solo per lo straniero coniugato con un cittadino italiano e per lo straniero convivente con cittadini che siano con lo stesso in rapporto di parentela entro il quarto grado risponde all'esigenza di tutelare da un lato F unità della famiglia, dall'altro lato il vincolo parentale e riguarda persone che si trovano in una situazione di certezza di rapporti giuridici assente nella convivenza more uxorio.
Il ricorso deve essere in conclusione rigettato.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non avendo svolto gli intimati attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2002