CASS
Sentenza 27 marzo 2023
Sentenza 27 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12749 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ON AN, nata a [...] il [...], AN IA CA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 02/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 17/04/2018, con cui AN ON e IA CA AN erano stati condannati a pena di giustizia in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, la 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12749 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 23/01/2023 prima quale amministratore di diritto ed il secondo quale amministratore di fatto della Sorin s.r.I., dichiarata fallita in data 07/02/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti della ON per essere il reato di cui al capo B) - art. 10-bis d.l.gs. 74/2000 - estinto per prescrizione;
assolveva entrambi gli imputati dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena principale e le pene accessorie, e concedeva alla ON il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. AN ON e IAluca AN ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Roberto Mariani, in data 17/06/2021, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 e 217 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha confermato la sentenza impugnata in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale benché fosse risultata l'esistenza dei libri contabili, ad eccezione del solo libro degli inventari, individuando la difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari neanche indicata dal curatore, che aveva estratto dal server le scritture contabili ed ha potuto ricostruire quanto necessario senza particolari difficoltà; quanto al libro giornale ed al libro Iva per il solo anno 2009, gli stessi non erano stati stampati, ma la contabilità risultava registrata nell'elaboratore aziendale;
nessuna motivazione risulta fornita in riferimento al dolo che, eppure generico, deve consistere nella coscienza e volontà di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio aziendale, con conseguente omessa valutazione della possibilità di inquadrare la condotta in quella di cui all'art. 217 legge fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di AN ON e di IA CA AN sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. La sentenza impugnata ha affermato come fosse stato accertato che il libro degli inventari non fosse stato mai tenuto, mentre le altre scritture contabili erano state irregolarmente tenute, non consentendo la ricostruzione del patrimonio o, comunque, consentendone la ricostruzione con estrema difficoltà, come indicato dal curatore e dallo stesso consulente della difesa, che aveva riferito che la contabilità tenuta non consentiva di collegare con certezza i versamenti eseguiti dalla ON alle distrazioni. 2 In sostanza, nel caso in esame, la situazione contabile non era stata ricostruibile, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili consegnate al curatore. Sebbene quindi, l'omessa tenuta del solo libro inventari potrebbe, in astratto, configurare la fattispecie di bancarotta documentale semplice, di cui all'art. 217 legge fallimentare, trattandosi di un libro obbligatorio ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., oppure la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fallimentare, qualora fosse dimostrato il dolo specifico di danneggiare il ceto creditorio o arrecare un ingiustD profitto a taluno, ciò che rileva, ai fini della individuazione degli specifici connotati della fattispecie, è la irregolare tenuta delle scritture contabili rinvenute. In tal senso, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta avesse consentito l'occultamento delle distrazioni accertate e poi riparate, sottraendole ai possibili controlli da parte degli altri soci e dei creditori. In riferimento all'aspetto relativo all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale nel caso di specie delineata, ossia quella descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fallimentare, vanno richiamate alcune significative pronunce di legittimità che, in epoca meno recente, hanno chiarito come in tale ipotesi l'elemento soggettivo debba essere individuato nel dolo intenzionale, ciò in quanto la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, cioè l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa, anziché ad un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, qual è il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 13/01/2009, Vianello e altri, Rv. 242550; Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, De Simone, Rv. 189812). Tale opzione ricostruttiva appare ancor più condivisibile se messa in relazione con un ulteriore profilo, che accomuna tutte le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: sotto l'aspetto fenomenico deve osservarsi che, in realtà, sia la tenuta confusa, incompleta, falsificata della contabilità, che l'omessa tenuta della stessa - totale o parziale che sia -, ovvero le condotte di sottrazione, distruzione, occultamento e falsificazione, determinano tutte, indistintamente, una impossibilità ricostruttiva dell'andamento dell'azienda e delle scelte imprenditoriali, nella misura in cui queste ultime rilevano sul piano penale. Tuttavia, nei soli casi individuati dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fallimentare (sottrazione, distruzione, ecc.), è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l'ingiusto profitto che l'agente intende raggiungere, per sé o per terzi), che costituisce il fuoco dell'elemento soggettivo, integrando il dolo specifico richiesto dalla norma;
le condotte di bancarotta documentale fraudolenta a dolo generico, invece, sono connotate esclusivamente da una peculiare modalità della condotta che, pur non 3 costituendo l'evento del reato, individuano l'atteggiamento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. In particolare, si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi Roberto, Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani Noris, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, Vianello e altro, Rv. 236032). In tal senso si rende necessario sottolineare, infatti, che la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale è strutturata come norma incriminatrice mista alternativa, il che significa che la disposizione incriminatrice prevede un unico reato che, tuttavia, può essere commesso con condotte diverse, ma equivalenti, ossia con condotte fungibili. Ciò consente di spiegare la ragione per la quale si afferma che, una volta accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il solo dolo generico, diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, nel caso in cui - attraverso la detta modalità alternativa - siano contestate entrambe le condotte (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271753). Il che è quanto si è verificato proprio nel caso in esame, in cui, a fronte della omessa tenuta del solo libro degli inventari - che avrebbe potuto integrare, per le ragioni in precedenza indicate, tanto una bancarotta semplice quanto una bancarotta fraudolenta a dolo specifico, trattandosi di libro obbligatorio -, nondimeno la contemporanea tenuta irregolare delle altre scritture e la verifica che ciò aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'impresa, a fronte delle specifiche risultanze probatorie, hanno consentito di verificare - con motivazione del tutto immune da censure logiche - la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23/01/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Modena in data 17/04/2018, con cui AN ON e IA CA AN erano stati condannati a pena di giustizia in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, la 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 12749 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 23/01/2023 prima quale amministratore di diritto ed il secondo quale amministratore di fatto della Sorin s.r.I., dichiarata fallita in data 07/02/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti della ON per essere il reato di cui al capo B) - art. 10-bis d.l.gs. 74/2000 - estinto per prescrizione;
assolveva entrambi gli imputati dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena principale e le pene accessorie, e concedeva alla ON il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. AN ON e IAluca AN ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Roberto Mariani, in data 17/06/2021, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216 e 217 legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito ha confermato la sentenza impugnata in riferimento alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale benché fosse risultata l'esistenza dei libri contabili, ad eccezione del solo libro degli inventari, individuando la difficoltà nella ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari neanche indicata dal curatore, che aveva estratto dal server le scritture contabili ed ha potuto ricostruire quanto necessario senza particolari difficoltà; quanto al libro giornale ed al libro Iva per il solo anno 2009, gli stessi non erano stati stampati, ma la contabilità risultava registrata nell'elaboratore aziendale;
nessuna motivazione risulta fornita in riferimento al dolo che, eppure generico, deve consistere nella coscienza e volontà di rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio aziendale, con conseguente omessa valutazione della possibilità di inquadrare la condotta in quella di cui all'art. 217 legge fallimentare. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di AN ON e di IA CA AN sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. La sentenza impugnata ha affermato come fosse stato accertato che il libro degli inventari non fosse stato mai tenuto, mentre le altre scritture contabili erano state irregolarmente tenute, non consentendo la ricostruzione del patrimonio o, comunque, consentendone la ricostruzione con estrema difficoltà, come indicato dal curatore e dallo stesso consulente della difesa, che aveva riferito che la contabilità tenuta non consentiva di collegare con certezza i versamenti eseguiti dalla ON alle distrazioni. 2 In sostanza, nel caso in esame, la situazione contabile non era stata ricostruibile, alla luce delle modalità di tenuta delle scritture contabili consegnate al curatore. Sebbene quindi, l'omessa tenuta del solo libro inventari potrebbe, in astratto, configurare la fattispecie di bancarotta documentale semplice, di cui all'art. 217 legge fallimentare, trattandosi di un libro obbligatorio ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., oppure la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fallimentare, qualora fosse dimostrato il dolo specifico di danneggiare il ceto creditorio o arrecare un ingiustD profitto a taluno, ciò che rileva, ai fini della individuazione degli specifici connotati della fattispecie, è la irregolare tenuta delle scritture contabili rinvenute. In tal senso, infatti, la sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta avesse consentito l'occultamento delle distrazioni accertate e poi riparate, sottraendole ai possibili controlli da parte degli altri soci e dei creditori. In riferimento all'aspetto relativo all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale nel caso di specie delineata, ossia quella descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fallimentare, vanno richiamate alcune significative pronunce di legittimità che, in epoca meno recente, hanno chiarito come in tale ipotesi l'elemento soggettivo debba essere individuato nel dolo intenzionale, ciò in quanto la finalità dell'agente è riferita ad un elemento costitutivo della stessa fattispecie oggettiva, cioè l'impossibilità di ricostruire il patrimonio e gli affari dell'impresa, anziché ad un elemento ulteriore, non necessario per la consumazione del reato, qual è il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 13/01/2009, Vianello e altri, Rv. 242550; Sez. 5, n. 3951 del 18/02/1992, De Simone, Rv. 189812). Tale opzione ricostruttiva appare ancor più condivisibile se messa in relazione con un ulteriore profilo, che accomuna tutte le fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale: sotto l'aspetto fenomenico deve osservarsi che, in realtà, sia la tenuta confusa, incompleta, falsificata della contabilità, che l'omessa tenuta della stessa - totale o parziale che sia -, ovvero le condotte di sottrazione, distruzione, occultamento e falsificazione, determinano tutte, indistintamente, una impossibilità ricostruttiva dell'andamento dell'azienda e delle scelte imprenditoriali, nella misura in cui queste ultime rilevano sul piano penale. Tuttavia, nei soli casi individuati dall'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, legge fallimentare (sottrazione, distruzione, ecc.), è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l'ingiusto profitto che l'agente intende raggiungere, per sé o per terzi), che costituisce il fuoco dell'elemento soggettivo, integrando il dolo specifico richiesto dalla norma;
le condotte di bancarotta documentale fraudolenta a dolo generico, invece, sono connotate esclusivamente da una peculiare modalità della condotta che, pur non 3 costituendo l'evento del reato, individuano l'atteggiamento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. In particolare, si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi Roberto, Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani Noris, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, Vianello e altro, Rv. 236032). In tal senso si rende necessario sottolineare, infatti, che la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale è strutturata come norma incriminatrice mista alternativa, il che significa che la disposizione incriminatrice prevede un unico reato che, tuttavia, può essere commesso con condotte diverse, ma equivalenti, ossia con condotte fungibili. Ciò consente di spiegare la ragione per la quale si afferma che, una volta accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il solo dolo generico, diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, nel caso in cui - attraverso la detta modalità alternativa - siano contestate entrambe le condotte (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi e altro, Rv. 271753). Il che è quanto si è verificato proprio nel caso in esame, in cui, a fronte della omessa tenuta del solo libro degli inventari - che avrebbe potuto integrare, per le ragioni in precedenza indicate, tanto una bancarotta semplice quanto una bancarotta fraudolenta a dolo specifico, trattandosi di libro obbligatorio -, nondimeno la contemporanea tenuta irregolare delle altre scritture e la verifica che ciò aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'impresa, a fronte delle specifiche risultanze probatorie, hanno consentito di verificare - con motivazione del tutto immune da censure logiche - la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 4 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23/01/2023