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Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2023, n. 26287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26287 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: HE GENGCONG nato il [...] WA IE nato il [...] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 26287 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna, emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prati nei confronti di He NG e WA IE per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone. He NG è stato ritenuto altresì responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., perché, sorpreso dagli operanti all'esterno del condominio ove si stava consumando il furto, prese a scalciare e a dimenarsi nel tentativo di darsi alla fuga oltre a compiere atti di autolesionismo;
nell'occasione, il medesimo imputato fu trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19,5 cm, agganciato alla cintura dei pantaloni (riqualificato tale fatto dal primo Giudice ai sensi dell'articolo 707 cod. pen). WA IE è stato, inoltre, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., per aver usato violenza nei confronti degli agenti intervenuti, colpendoli ripetutamente e provocando loro lesioni personali. Il medesimo imputato è stato ritenuto altresì responsabile del reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A) - furto pluriaggravato in appartamento - era evaso dagli arresti domiciliari a lui imposti dal Tribunale di Arezzo con provvedimento del 17/12/2020. 2. L'avv. Tommaso Magni, nell'interesse di WA IE solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 111, comma 6, Cost., relativamente alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. I Giudici del merito non hanno valutato l'effettivo comportamento processuale dell'imputato che ha ammesso i fatti e ha mostrato resipiscenza rispetto agli stessi. 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 111, comma 6, Cost. relativamente alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Nelle sentenze di merito nulla viene detto su oggetti di effettivo valore;
la sentenza di appello fa riferimento a fatti mai emersi. 2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 111, comma 6, Cost. relativamente al già lamentato eccessivo aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cod. pen. La Corte fiorentina non entra nel merito delle varie doglianze espresse nell'atto d'appello. 3. L'avv. Sabrina Del Fio, nell'interesse di He NG, solleva i seguenti motivi: 3.1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., in riferimento all'omessa comunicazione del parere della Procura generale in relazione alla proposta di concordato. 3.2. Violazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto: la difesa ribadisce di aver chiesto con l'atto d'appello la 2 riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen., sulla base della valorizzazione della distinzione tra le nozioni di asportazione e di impossessamento. 3.3. Violazione dell'art. 337 cod. pen., nonché relative carenza ed illogicità della motivazione: la Corte di appello ha pretermesso ogni valutazione sulla circostanza che l'imputato avesse sin da subito messo in atto comportamenti autolesionistici, interrotti dall'intervento violento della polizia. Nulla è stato riportato sullo stato psicofisico e sull'evidente turbamento del prevenuto, in un impeto autolesionistico. 3.4. Violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione: il fatto avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 4 L. 110/1975, ove, al secondo periodo del comma 3, è prevista un'ipotesi di lieve entità. La motivazione della Corte di appello sulla disponibilità, da parte del prevenuto, degli strumenti rinvenuti, in ragione della disponibilità del veicolo in occasione dei fatti contestati, è illegittima, posta l'assenza di una sua disponibilità esclusiva del predetto veicolo. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I primi due motivi del ricorso di WA le si appalesano generici, atteso che si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione che solo in parte richiama quella di primo 3 grado, ma che in ogni caso svaluta l'elemento asseritamente favorevole indicato dalla difesa della resipiscenza, in quanto ritenuta in effetti insussistente e comunque subvalente rispetto alla gravità della condotta (l'imputato ha manifestato professionalità e aggressività, munendosi di strumenti atti a scardinare porte e serrature rinforzate e aggredendo gli esponenti della forza degli ordine) e alla personalità dell'imputato (WA ha commesso il furto mentre era agli arresti dorniciliari). Parimenti si dica per il secondo motivo, in cui il ricorrente si limita a non condividere il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con una censura che in realtà attiene alla ricostruzione dei fatti, ossia alla natura dei beni trafugati (per la difesa di scarso valore, per la Corte consistenti in gioielli, come da capo di incolpazione), non deducibile in questa sede. Le argomentazioni della sentenza impugnata sul punto sono non manifestamente illogiche laddove hanno evidenziato il fatto che furono trafugati gioielli, apparecchi medicali, un orologio, una penna d'argento e altri oggetti, considerata altresì che fu scardinata la porta del garage in cui tali beni si trovavano. Congrue sono infine anche le argomentazioni a sostegno della ritenuta adeguatezza degli aumenti per la continuazione, oggetto di sicura valutazione e come tali non ulteriormente riducibili, ad avviso del giudicante, perché contenuti. 3. Quanto al ricorso di He NG, la lamentata violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per omessa enunciazione del parere della Procura Generale in relazione alla proposta di concordato, con conseguente violazione del diritto di difesa, è questione del tutto infondata, atteso che, a fronte di una richiesta trasmessa dalla difesa mediante posta elettronica, lo stesso difensore rappresenta come, all'udienza del 1.4.2022, il Procuratore generale si sia espresso con una "non adesione alla richiesta di concordato proposta". Che tale dicitura non sia univoca rispetto alla richiesta del ricorrente (al riguardo, invero, la difesa censura tale dizione come indeterminata rispetto alla proposta di HE, potendo riguardare proposte di concordato di altri imputati), costituisce un'interpretazione del tutto congetturale del dato processuale, senza considerare l'inconsistenza di un eventuale vizio di tal fatta come formatosi alla presenza del medesimo difensore (presente al momento del parere negativo del P.G.) e non rilevato. La Corte, poi, adotta una corretta motivazione nell'escludere l'ipotesi tentata del furto, in luogo di quella consumata, sulla base di una ricostruzione degli eventi in cui l'intervento degli operanti (allarmati da un vicino di casa) si colloca in un momento successivo a quello in cui, anche per breve tempo, gli imputati hanno avuto una piena e effettiva disponibilità della refurtiva che, infatti, era già stata collocata sull'autovettura degli imputati, mentre costoro si trovavano ancora nelle cantine solamente perché alla ricerca di ulteriori beni. La difesa, invero, tenta di escludere l'avvenuta sottrazione dei beni sulla base di una mera confusione terminologica tra il concetto di "spostamento" dei beni (verificatosi a suo avviso nella fattispecie) e quello di impossessamento (necessario per l'integrazione del furto), concretizzatosi appunto nel caso in esame con la suddetta disponibilità autonoma ed effettiva sui beni. Anche rispetto ai reati di cui all'art. 337 cod. pen. e all'art. 4 L. 110/75, la difesa non fa che rinnovare le doglianze espresse in sede di appello e a cui la Corte contrappone una 4 Il Presidente motivazione adeguata, priva di discrasie logiche, nel considerare come sussistenti entrambi i reati contestati, rispetto a cui si richiede una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. Invero, le censure difensive investono il merito e si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti e degli elementi di prova in una chiave ricostruttiva ritenuta più corretta e persuasiva dal ricorrente, non tenendosi conto di come la valutazione della resistenza a pubblico ufficiale si fondi su una colluttazione con gli operanti avvenuta per darsi alla fuga e in un momento successivo al compimento di atti autolesionistici e che la contestazioneGen di possesso di strumenti atti allo scasso sia attribuita al ricorrente a prescindere dalla proprietà dell'autovettura al cui interno erano custoditi. Analogamente, la Corte puntualizza in modo appropriato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un comportamento collaborativo ritenuto in realtà privo di riscontro, e comunque non valorizzabile rispetto agli ulteriori parametri di cui all'art. 133 cod. pen. su cui adeguatamente motiva (la pluralità di illeciti, il comportamento aggressivo e altro). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P . Q . M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunò in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 26287 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 01/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di condanna, emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prati nei confronti di He NG e WA IE per il reato di furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone. He NG è stato ritenuto altresì responsabile del reato di cui all'art. 337 cod. pen., perché, sorpreso dagli operanti all'esterno del condominio ove si stava consumando il furto, prese a scalciare e a dimenarsi nel tentativo di darsi alla fuga oltre a compiere atti di autolesionismo;
nell'occasione, il medesimo imputato fu trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 19,5 cm, agganciato alla cintura dei pantaloni (riqualificato tale fatto dal primo Giudice ai sensi dell'articolo 707 cod. pen). WA IE è stato, inoltre, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., per aver usato violenza nei confronti degli agenti intervenuti, colpendoli ripetutamente e provocando loro lesioni personali. Il medesimo imputato è stato ritenuto altresì responsabile del reato di cui all'art. 385, commi 1 e 3, cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A) - furto pluriaggravato in appartamento - era evaso dagli arresti domiciliari a lui imposti dal Tribunale di Arezzo con provvedimento del 17/12/2020. 2. L'avv. Tommaso Magni, nell'interesse di WA IE solleva i seguenti motivi: 2.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 111, comma 6, Cost., relativamente alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. I Giudici del merito non hanno valutato l'effettivo comportamento processuale dell'imputato che ha ammesso i fatti e ha mostrato resipiscenza rispetto agli stessi. 2.2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 111, comma 6, Cost. relativamente alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Nelle sentenze di merito nulla viene detto su oggetti di effettivo valore;
la sentenza di appello fa riferimento a fatti mai emersi. 2.3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e all'art. 111, comma 6, Cost. relativamente al già lamentato eccessivo aumento di pena per la continuazione ex art. 81 cod. pen. La Corte fiorentina non entra nel merito delle varie doglianze espresse nell'atto d'appello. 3. L'avv. Sabrina Del Fio, nell'interesse di He NG, solleva i seguenti motivi: 3.1. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., in riferimento all'omessa comunicazione del parere della Procura generale in relazione alla proposta di concordato. 3.2. Violazione degli artt. 56 e 624-bis cod. pen., nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sul punto: la difesa ribadisce di aver chiesto con l'atto d'appello la 2 riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 56 cod. pen., sulla base della valorizzazione della distinzione tra le nozioni di asportazione e di impossessamento. 3.3. Violazione dell'art. 337 cod. pen., nonché relative carenza ed illogicità della motivazione: la Corte di appello ha pretermesso ogni valutazione sulla circostanza che l'imputato avesse sin da subito messo in atto comportamenti autolesionistici, interrotti dall'intervento violento della polizia. Nulla è stato riportato sullo stato psicofisico e sull'evidente turbamento del prevenuto, in un impeto autolesionistico. 3.4. Violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., nonché relativo vizio di motivazione: il fatto avrebbe dovuto essere sussunto nell'ipotesi di cui all'art. 4 L. 110/1975, ove, al secondo periodo del comma 3, è prevista un'ipotesi di lieve entità. La motivazione della Corte di appello sulla disponibilità, da parte del prevenuto, degli strumenti rinvenuti, in ragione della disponibilità del veicolo in occasione dei fatti contestati, è illegittima, posta l'assenza di una sua disponibilità esclusiva del predetto veicolo. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. I primi due motivi del ricorso di WA le si appalesano generici, atteso che si limitano a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione coerente ed adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Invero, è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha adeguatamente illustrato il diniego delle circostanze attenuanti generiche con una motivazione che solo in parte richiama quella di primo 3 grado, ma che in ogni caso svaluta l'elemento asseritamente favorevole indicato dalla difesa della resipiscenza, in quanto ritenuta in effetti insussistente e comunque subvalente rispetto alla gravità della condotta (l'imputato ha manifestato professionalità e aggressività, munendosi di strumenti atti a scardinare porte e serrature rinforzate e aggredendo gli esponenti della forza degli ordine) e alla personalità dell'imputato (WA ha commesso il furto mentre era agli arresti dorniciliari). Parimenti si dica per il secondo motivo, in cui il ricorrente si limita a non condividere il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., con una censura che in realtà attiene alla ricostruzione dei fatti, ossia alla natura dei beni trafugati (per la difesa di scarso valore, per la Corte consistenti in gioielli, come da capo di incolpazione), non deducibile in questa sede. Le argomentazioni della sentenza impugnata sul punto sono non manifestamente illogiche laddove hanno evidenziato il fatto che furono trafugati gioielli, apparecchi medicali, un orologio, una penna d'argento e altri oggetti, considerata altresì che fu scardinata la porta del garage in cui tali beni si trovavano. Congrue sono infine anche le argomentazioni a sostegno della ritenuta adeguatezza degli aumenti per la continuazione, oggetto di sicura valutazione e come tali non ulteriormente riducibili, ad avviso del giudicante, perché contenuti. 3. Quanto al ricorso di He NG, la lamentata violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., per omessa enunciazione del parere della Procura Generale in relazione alla proposta di concordato, con conseguente violazione del diritto di difesa, è questione del tutto infondata, atteso che, a fronte di una richiesta trasmessa dalla difesa mediante posta elettronica, lo stesso difensore rappresenta come, all'udienza del 1.4.2022, il Procuratore generale si sia espresso con una "non adesione alla richiesta di concordato proposta". Che tale dicitura non sia univoca rispetto alla richiesta del ricorrente (al riguardo, invero, la difesa censura tale dizione come indeterminata rispetto alla proposta di HE, potendo riguardare proposte di concordato di altri imputati), costituisce un'interpretazione del tutto congetturale del dato processuale, senza considerare l'inconsistenza di un eventuale vizio di tal fatta come formatosi alla presenza del medesimo difensore (presente al momento del parere negativo del P.G.) e non rilevato. La Corte, poi, adotta una corretta motivazione nell'escludere l'ipotesi tentata del furto, in luogo di quella consumata, sulla base di una ricostruzione degli eventi in cui l'intervento degli operanti (allarmati da un vicino di casa) si colloca in un momento successivo a quello in cui, anche per breve tempo, gli imputati hanno avuto una piena e effettiva disponibilità della refurtiva che, infatti, era già stata collocata sull'autovettura degli imputati, mentre costoro si trovavano ancora nelle cantine solamente perché alla ricerca di ulteriori beni. La difesa, invero, tenta di escludere l'avvenuta sottrazione dei beni sulla base di una mera confusione terminologica tra il concetto di "spostamento" dei beni (verificatosi a suo avviso nella fattispecie) e quello di impossessamento (necessario per l'integrazione del furto), concretizzatosi appunto nel caso in esame con la suddetta disponibilità autonoma ed effettiva sui beni. Anche rispetto ai reati di cui all'art. 337 cod. pen. e all'art. 4 L. 110/75, la difesa non fa che rinnovare le doglianze espresse in sede di appello e a cui la Corte contrappone una 4 Il Presidente motivazione adeguata, priva di discrasie logiche, nel considerare come sussistenti entrambi i reati contestati, rispetto a cui si richiede una rivalutazione in fatto non consentita in sede di legittimità. Invero, le censure difensive investono il merito e si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura dei fatti e degli elementi di prova in una chiave ricostruttiva ritenuta più corretta e persuasiva dal ricorrente, non tenendosi conto di come la valutazione della resistenza a pubblico ufficiale si fondi su una colluttazione con gli operanti avvenuta per darsi alla fuga e in un momento successivo al compimento di atti autolesionistici e che la contestazioneGen di possesso di strumenti atti allo scasso sia attribuita al ricorrente a prescindere dalla proprietà dell'autovettura al cui interno erano custoditi. Analogamente, la Corte puntualizza in modo appropriato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sulla base di un comportamento collaborativo ritenuto in realtà privo di riscontro, e comunque non valorizzabile rispetto agli ulteriori parametri di cui all'art. 133 cod. pen. su cui adeguatamente motiva (la pluralità di illeciti, il comportamento aggressivo e altro). 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P . Q . M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunò in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2023 Il Consigliere estensore