Sentenza 21 gennaio 2010
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevando l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore d fiducia dell'imputato, rinvia il procedimento ad altra udienza e dispone che il pubblico ministero provveda alla notificazione di tale atto.
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2010, n. 13531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13531 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 21/01/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - ORDINANZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 190
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 33934/2009
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI ROMA, nei confronti di:
1) AL RE GD N. IL 05/07/1982;
avverso l'ordinanza n. 14859/2009 TRIBUNALE di ROMA, del 03/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Il tribunale di Roma, con ordinanza del 3 giugno 2009, nel rilevare che il Pubblico Ministero risultava aver omesso di notificare al difensore di fiducia dell'imputato AG ER il decreto di citazione diretta a giudizio, disponeva che alla notificazione di tale atto provvedesse lo stesso pubblico ministero, rinviando il procedimento ad una nuova udienza, che fissava.
2. Il Pubblico Ministero, ritenendo tale provvedimento abnorme, perché, nel dichiarare la nullità del decreto di citazione, aveva determinato un'indebita regressione del procedimento alla fase precedente, lo impugnava con ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione è inammissibile perché proposta contro un provvedimento non impugnabile. Come a ragione sostenuto dal Procura Generale presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, l'ordinanza impugnata, infatti, non può fondatamente qualificarsi come un atto abnorme.
Ed invero, il Tribunale, investito della verifica della regolare costituzione delle parti, esercitando pertanto un potere espressamente riconosciutogli dall'ordinamento, nel rilevare la mancanza in atti della relazione di notifica al difensore dell'imputato del decreto di citazione, non ha disposto la restituzione degli atti come sostenuto in ricorso, ma ha investito il PM della notifica di detto decreto, disponendo il rinvio del procedimento ad altra udienza.
Orbene, conformemente a quanto sostenuto dal PG nella sua requisitoria, deve riconoscersi, anche alla luce della più recente ed autorevole elaborazione giurisprudenziale in argomento (Sez. U, Sentenza n. 25957 del 26/3/2009 - 22/6/2009, ric. Toni, Rv. 243590) che il provvedimento impugnato, a prescindere dagli eventuali profili di illegittimità, non avendo provocato in effetti alcuna regressione del procedimento, non può qualificarsi come abnorme.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010