Sentenza 1 giugno 2002
Massime • 1
In tema di trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, l'art. 6 D.L. n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, ha previsto "a regime", con decorrenza 1 agosto 1994, la competenza dell'Istituto postelegrafonici in ordine al complessivo trattamento di quiescenza dei dipendenti, comprensivo di trattamento pensionistico e di indennità di buonuscita. Per quanto concerne i dipendenti cessati dal servizio tra il 1 gennaio e il 31 luglio 1994, la normativa attribuisce all'Ente poste una competenza per la liquidazione in via provvisoria delle sole pensioni. Pertanto sono rimaste immutate le attribuzioni dell'Inpdap circa il trattamento di buonuscita spettante a tali dipendenti, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Istituto postelegrafonici
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7957 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO FUSILLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO NASUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 10412/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 12/07/99 - R.G.N. 580/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI M. ELISABETTA, che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Genova, l'IPOST - Istituto
Postelegrafonici proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di EL AC della somma di L.
7.348.533 a titolo di trattamento di fine rapporto maturato negli anni di impiego (1.7.1990 - 25.7.1994) presso l'Ente Poste Italiane: l'opposizione era basata sulla contestazione della legittimazione passiva del medesimo Istituto.
L'opposizione era rigettata dal Pretore con sentenza che, appellata dall'Ipost, era riformata dal Tribunale di Genova, che, dichiarato il difetto di legittimazione di detto Istituto, revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Osservava il Tribunale che dal complesso delle disposizioni dei commi da 5 a 10 dell'art. 6 del d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni dalla 1. 29 gennaio 1994 n. 71, si evinceva che nessuna norma aveva derogato alla competenza dell'INPDAP quanto alla liquidazione e al pagamento dell'indennità di buonuscita dei dipendenti, il cui rapporto era cessato entro il 31.7.1994. In particolare, questa conclusione emergeva con sufficiente chiarezza, tenendo presente che talune disposizioni si riferivano al "trattamento di quiescenza", comprensivo anche dell'indennità di buonuscita, oltre che del trattamento pensionistico, e ad altre alle sole "pensioni".
La AC propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
L'Istituto Postelegrafonici resiste con controricorso. La BA ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c., con cui eccepisce l'inammissibilità del controricorso, in quanto notificato tardivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di inammissibilità del controricorso non è fondata, dato che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere notificato non presso la locale Avvocatura distrettuale dello Stato, ma presso l'Avvocatura generale dello Stato, a norma dell'art. 11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 (cfr. Cass., Sez. Un., 11 aprile 1995 n.
4149 e 6 febbraio 1998 n. 1275), visto che l'ente pubblico nel giudizio di merito era stato difeso dall'Avvocatura dello Stato, come consentito dall'art. 6, comma 7, d.m. 12 giugno 1995 n. 329, contenente il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'istituto postelegrafonici (antecedentemente era l'art. 10 della l. 18 ottobre 1942 n. 1408 a prevedere la difesa erariale); ne è
conseguita la nullità della notificazione del ricorso, sanata, per il raggiungimento dello scopo, proprio per effetto della notificazione del controricorso, che quindi non può essere ritenuta tardiva (Cass. 16 maggio 1994 n. 4755, 18 febbraio 1997 n. 1501, 28 luglio 1997 n. 7033). La ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.l. n. 487/1993, convertito dalla l. n. 71/1994, e difetti di motivazione - sostiene che dal contesto letterale della normativa invocata risulta chiaro che dal 1^ agosto 1994 è comunque l'Ipost deputato a liquidare ai dipendenti il trattamento di fine rapporto. Una diversa soluzione, infatti, porrebbe in contrasto tra di loro i commi 5, 7 e 9 dell'art. 6 del d.l. cit. Inoltre - sostiene la parte - anche i commi 8 e 10 confermano che i commi 5 e 9 si riferiscono al trattamento di quiescenza;
ne' in alcuna delle disposizioni citate si afferma che al pagamento del trattamento di fine rapporto siano deputati l'Inpdap o il Ministero del Tesoro, dopo il 31.7.1994.
Non sono fondate le censure proposte nei confronti dei risultati interpretativi cui è pervenuto il giudice a quo.
L'art. 6, commi 6/10, del d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994 n. 71, contiene una disciplina transitoria volta a risolvere, quanto al trattamento di quiescenza, problemi derivanti dalla trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico, disposta dall'art. 1 e avente effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente, dei quali l'art. 1, comma 1, ha previsto l'emanazione entro il 31.12.1993. Dal comma 7 del cit. art. 6 si evince che è stata prevista, "a regime", e con decorrenza dal 1^ agosto 1994, la competenza dell'Istituto postelegrafonici in ordine al complessivo trattamento di quiescenza, comprensivo di trattamento pensionistico e di indennità di buonuscita. Poiché i relativi contributi dovevano essere versati dall'Ente poste a detto Istituto solo a partire dalla medesima data del 1^ agosto 1994, a norma del comma 8, la seconda parte del comma 7 in esame disciplina la ripartizione degli oneri economici tra il medesimo istituto e il Ministero del Tesoro e l'Inpdap, per i rapporti di lavoro già in essere, il comma 5, il comma 9 e il comma 10 dell'art. 6 regolano, quanto al trattamento pensionistico, il caso particolare dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1^ gennaio 1994 al 31 luglio 1994: è attribuita all'Ente Poste una competenza per la liquidazione in via provvisoria delle pensioni (comma 5), evidentemente al fine di utilizzare strutture amministrative già in possesso dei dati e delle competenze necessarie. Però dal 1^ agosto 1994 spetta all'istituto postelegrafonici la liquidazione definitiva e "la gestione delle partite di pensione" (comma 9), ferma restando la competenza delle direzioni provinciali del tesoro "per il pagamento e la concessione dei relativi trattamenti di reversibilità" (comma 10).
Poiché manca qualsiasi disposizione circa il trattamento di buonuscita spettante ai dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1^ gennaio al 31 luglio 1994, deve ritenersi che per le relative posizioni siano rimaste immutate le attribuzioni dell'Inpdap. Nè può rilevare in senso contrario l'impiego nel comma 10 dell'espressione "trattamenti di quiescenza". Infatti, poiché si parla in realtà del "pagamento dei trattamenti di quiescenza indicati ai commi 5 e 9", l'espressione generica è adeguatamente e non impropriamente utilizzata al fine di indicare i trattamenti pensionistici a cui fanno esclusivamente riferimento i commi 5 e 9 richiamati, come del resto confermato dall'ulteriore menzione dei "relativi trattamenti di reversibilità".
D'altra parte, come giustamente osservato nella sentenza impugnata, per la buonuscita spettante al personale cessato dal servizio entro il 31 luglio 1994 è logico che non sia stato previsto alcun passaggio di attribuzioni all'Istituto postelegrafonici, essendo in questione un trattamento erogato in un'unica soluzione. Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2002