Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7957
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Sentenza 1 giugno 2002

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In tema di trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente Poste Italiane, l'art. 6 D.L. n. 487 del 1993, convertito in legge n. 71 del 1994, ha previsto "a regime", con decorrenza 1 agosto 1994, la competenza dell'Istituto postelegrafonici in ordine al complessivo trattamento di quiescenza dei dipendenti, comprensivo di trattamento pensionistico e di indennità di buonuscita. Per quanto concerne i dipendenti cessati dal servizio tra il 1 gennaio e il 31 luglio 1994, la normativa attribuisce all'Ente poste una competenza per la liquidazione in via provvisoria delle sole pensioni. Pertanto sono rimaste immutate le attribuzioni dell'Inpdap circa il trattamento di buonuscita spettante a tali dipendenti, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'Istituto postelegrafonici

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/06/2002, n. 7957
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7957
    Data del deposito : 1 giugno 2002

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