Sentenza 15 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di reati edilizi le sospensioni dei procedimenti penali previste dagli artt. 44 e 38 della legge n. 47 del 1985, facenti parte del capo IV di detta legge, richiamato dall'art. 39, comma primo, della legge n. 724 del 1994, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/02/2000, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 15/2/2000
1. Dott. Renato L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " PA ER " N. 782
3. " Alfonso Amato " REGISTRO GENERALE
4. " EN SC " N. 45974/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da SC GI OM, nato a [...] il 1^ marzo 1943
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 23 settembre 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Rilevato che con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati, ritenuti in continuazione, di cui agli artt. 20 lett. c) legge n.47/85, I sezies legge n. 481/85 (capo a), e 483 c.p. (capo c),
commessi fino al luglio 1995;
che con il ricorso si chiede l'annullamento di tale decisione per violazione di norme sostanziali e processuali, per mancata assunzione di prova decisiva (rilievo aerofotogrammetrico) e per illogicità della motivazione;
ritenuto che le doglianze espresse si risolvono in mere censure di merito non apprezzabili in questa sede di legittimità, anche in ragione del fatto che i profili di doglianza - contrariamente all'assunto di parte ricorrente - hanno costituito oggetto di specifica motivazione, da ritenersi idonea e sufficiente, per essere state esaurientemente indicate, attraverso un'ineccepibile ricostruzione dei termini fattuali della vicenda, le ragioni per le quali doveva escludersi che le innovazioni edilizie, realizzate successivamente al 31 dicembre 1993, potessero essere considerate opere di manutenzione, non abbisognevoli di concessione dell'autorità;
che, peraltro, risalendo i fatti al luglio 1995, ed essendo decorsi oltre 4 ani e 6 mesi previsti dagli artt. 157 n. 5 e 160 u.p. cod. pen., i reati contravvenzionali sono estinti per prescrizione;
dovendosi osservare, al riguardo, che le sospensioni dei procedimenti penali previste in tema di reati edilizi dagli artt. 44 e 38 della legge n. 47 del 1985, facenti parte del capo IV di detta legge, richiamato dall'art. 39, comma primo, della legge n. 724 del 1994, non si applicano con riferimento ai reati che, dalla contestazione o dagli atti, risultino - come nel caso concreto - proseguiti dopo la data del 31 dicembre 1993 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 22 del 16 dicembre 1999, Sadini);
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati contravvenzionali (capo a) perché estinti per prescrizione;
elimina il relativo aumento di pena di giorni 20 di reclusione;
dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2000