Sentenza 30 gennaio 2004
Massime • 1
Non può ritenersi sufficiente a giustificare la proroga dei termini di custodia cautelare per particolare complessità degli accertamenti da compiere, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod.proc.pen., il mero richiamo ad una "rogatoria in corso", senza alcuna indicazione delle ragioni della sua indispensabilità ne' di quelle della sua particolare complessità, tale da renderne impossibile l'espletamento entro il normale termine di scadenza della custodia cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2004, n. 10760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10760 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 30/01/2004
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 00138
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 039904/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AU RM N. IL 10/11/1969;
avverso ALTRO TRIB. LIBERTÀ del 18/08/2003 di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. V. Geraci, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
OSSERVA
AU AN ricorre avverso l'ordinanza del TdR di Catania del 18.8.2003, che ha rigettato l'appello proposto avverso ordinanza del GIP di quella città, con la quale veniva autorizzata la proroga della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto. Deduce vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo ai presupposti ex art. 305 comma 2^ c.p.p., in quanto la impugnata ordinanza di fatto disapplica il DPR 447/98. Non è poi vero quel che si legge nel provvedimento impugnato, vale a dire che gli appellanti non contestavano la sussistenza o permanenza del periculum libertatis. In realtà, le doglianze circa la mancata produzione da parte del P.M. di documentazione a sostengo della sua richiesta di proroga la rende del tutto immotivata, atteso che l'Organo dell'accusa ha semplicemente sostenuto la richiesta di proroga con la necessità espletare rogatoria internazionale. Detta rogatoria, si è poi appreso, fu richiesta solo nell'ottobre 2002 (vale a dire 10 mesi dopo l'inizio delle indagini). In ogni caso il P.M. nulla riferiva sull'oggetto della attività da svolgere in rogatoria, ne' chiariva perché le esigenze probatorie si fossero ulteriormente aggravate (come pure affermava) in ragione di acquisizioni ottenute proprio a seguito della predetta rogatoria. La affermazione contrasta con quella precedente, vale a dire con l'assunto che i risultati della rogatoria non sono ancora stati trasmessi. È di tutta evidenza che, così operandoci P.M. non ha soddisfatto il dovere di allegazione che la giurisprudenza di legittimità pretende sia rispettato nel caso in esame. L'omessa menzione dell'oggetto della rogatoria e, al contempo, la menzione del suo risultato (pur non essendo pervenuta la relativa documentazione) costituisce una patente violazione di ogni logica.
In ogni caso, nei confronti del Laudani, non sussistono esigenze cautelari, atteso che la sua posizione è del tutto assimilabile a quella del coimputato AS CO, nei cui confronti, in considerazione del tempo trascorso, fu disposta revoca dell'occ ed atteso che la proroga della misura cautelare è provvedimento eccezionale, come ha chiarito la giurisprudenza. Non è dunque sufficiente che il P.M. affermi, come nel caso in esame, la sussistenza dei presupposti per la proroga. Ciò è viceversa quel che si ricava dalla decisione del TdR, il quale evidentemente si accontenta di una motivazione apparente e del tutto tautologica. Il ricorrente deduce inoltre omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti ex art. 274 lett. b) e c) c.p.p., atteso che la motivazione della proroga deve comunque dare conto della permanenza del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio, cosa del tutto mancante nel provvedimento impugnato, il quale oltretutto manca di qualsiasi indicazione di un termine per la concessa proroga. Il ricorso ha fondamento e deve essere accolto.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato come la proroga della custodia cautelare, nel corso delle indagini preliminari, sia un istituto di carattere eccezionale (ex plurimis ASN 199905746 - RV 212433, oltre a SSUU.
P.M. in proc. Maccari, sent. n. 12 del 1995, RV 201207/8/9), il cui ambito di operatività è rigorosamente subordinato alla sussistenza di gravi esigenze cautelari, funzionalmente e necessariamente preordinate agli specifici e particolarmente complessi accertamenti da compiere, accertamenti che rendono indispensabile il protrarsi dello status custodiae. Ne consegue che il provvedimento di proroga deve essere adeguatamente motivato (così come la pronunzia del giudice dell'impugnazione, che decide sull'appello avverso detto provvedimento). Non può dunque esser sufficiente il richiamo generico alla complessità degli accertamenti da compiere in relazione alla gravità delle imputazioni (ed, eventualmente, al loro numero ed a quello degli indagati), essendo invece, necessario che siano anche indicati gli accertamenti concreti, specifici e particolarmente complessi, relativi alla posizione processuale dell'indagato nei cui confronti la proroga è stata richiesta. Nel caso in esame, il generico richiamo ad una rogatoria in corso non soddisfa certamente i predetti requisiti di motivazione, atteso anche che la rogatoria è lo strumento di collaborazione tra AAGG, attraverso il quale si esegue un accertamento di indagine o un atto istruttorio;
orbene la mancanza di qualsiasi accenno alla natura di tale accertamento (ed il riferimento solo allo strumento, "la rogatoria", appunto) certo non costituisce valida esplicazione da parte del P.M. procedente o del TdR giudicante. È di tutta evidenza che l'onere di allegazione cui fa più volte riferimento la giurisprudenza (cfr. SS.UU. P.M./Maccari, già citata, ed altre) non può risolversi nella mera attestazione che un'attività è in corso, ma deve avere ad oggetto le ragioni per le quali si rende indispensabile, ai fini della decisione sulla posizione processuale dell'indagato per il quale viene richiesta la proroga, l'accertamento da eseguire. Non basata: deve anche darsi atto della complessità dell'accertamento e della circostanza che lo stesso non possa essere espletato durante il decorso del periodo normale di custodia cautelare.
L'impugnata ordinanza non si è conformata ai principi di diritto sopra enunziati e riporta inoltre la contraddittoria affermazione, mutuata dal P.M. (ed evidenziata dal l'impugnante), in base alla quale, pur non essendo ancora stata espletata la rogatoria, se ne conoscerebbero già gli esiti.
Tanto chiarito, rimanendo assorbite le ulteriori censure, l'ordinanza in questione deve essere annullata con rinvio al medesimo Tribunale, che, procederà a nuovo esame, alla stregua dei principi di diritto sopra evidenziati. Va data comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
la Corte annulla la impugnata ordinanza con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo esame;
manda alla Cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004