CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 20/07/2023, n. 31592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31592 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE IA NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31592 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rilevato che RE IA ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano 28.9.22 ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2) e n. 7) cod. pen. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, la persona offesa, all'udienza del 17.02.2021, ha dichiarato di rimettere la querela, sicché essendo sopravvenuta in virtù della riforma Cartabia di cui alla D.Igs. 159/2022 la procedibilità a querela del reato di furto aggravato ex art. 625 nn.2 e 7 (cosa esposta alla pubblica fede) deve essere rilevata la indicata causa estintiva. 3. Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 31592 Anno 2023 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 27/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Rilevato che RE IA ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano 28.9.22 ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 n. 2) e n. 7) cod. pen. 2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero, la persona offesa, all'udienza del 17.02.2021, ha dichiarato di rimettere la querela, sicché essendo sopravvenuta in virtù della riforma Cartabia di cui alla D.Igs. 159/2022 la procedibilità a querela del reato di furto aggravato ex art. 625 nn.2 e 7 (cosa esposta alla pubblica fede) deve essere rilevata la indicata causa estintiva. 3. Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire ad una pronuncia ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. 4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01). 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata,perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente