CASS
Sentenza 25 settembre 2023
Sentenza 25 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/09/2023, n. 38904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38904 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto da: IC CI OR nato il [...] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo e- 1A -A^ JA' udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 38904 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CI CI OR propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, rideterminata in relazione ai restanti reati la pena allo stesso inflitta in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n.1, 477 e 481, commessi sino alla data del 31/12/2014, perché estinti per maturata prescrizione, conseguentemente riducendo l'importo della disposta confisca in misura pari alle somme relative ai prescritti reati. 2. Con l'unico motivo sollevato, il ricorrente si duole della totale mancanza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della riduzione dell'importo della confisca, con ciò impedendo ogni valutazione sulla relativa congruità dell'importo che si traduce nell'indeterminatezza dell'oggetto della confisca. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Francesca Costantini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 14/03/23, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. Piero Fornasaro De Manzini, nell'interesse della costituita parte civile, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nella persona del suo Direttore Generale, dott. Antonio Poggiana. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Il preminente profilo di inammissibilità è rappresentato dalla sua genericità, perché si limita a denunciare in termini del tutto generici una carenza di motivazione, senza indicare specifici vizi da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta e senza fornire alcun elemento concreto che possa , r/ t7 disattendere i criteri di determinazione della riduzione dell'importo della confisca utilizzati dalla Corte di appello, traducendosi la doglianza in una mera contestazione. Il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione resa dalla pronuncia impugnata. La Corte di appello ha, infatti, espressamente disposto la revoca della confisca limitatamente all'importo di euro 42.937,53 2 Il Presidente per i reati di truffa relativa alle prescrizioni di ossicodone e di euro 9.450 per le truffe relative alle vaccinazioni, facendo pertanto specifico riferimento alle somme integranti il profitto dei reati prescritti, che risultano specificamente indicate nei corrispondenti capi di imputazione. Non può, pertanto, in alcun modo configurarsi la dedotta carenza motivazionale, trattandosi di apparato argomentativo del tutto idoneo ad individuare le modalità di determinazione degli importi rispetto ai quali la confisca deve ritenersi revocata. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla va disposto sulle spese in favore della parte civile, atteso che, nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, non è consentito l'intervento della parte civile, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, TT Maria, Rv. 274935; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, DA e altri, Rv. 254525).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile. Così deciso il 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo e- 1A -A^ JA' udito il difensore Penale Sent. Sez. 4 Num. 38904 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 15/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. CI CI OR propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste, rideterminata in relazione ai restanti reati la pena allo stesso inflitta in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui agli artt. 640, comma 2, n.1, 477 e 481, commessi sino alla data del 31/12/2014, perché estinti per maturata prescrizione, conseguentemente riducendo l'importo della disposta confisca in misura pari alle somme relative ai prescritti reati. 2. Con l'unico motivo sollevato, il ricorrente si duole della totale mancanza di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della riduzione dell'importo della confisca, con ciò impedendo ogni valutazione sulla relativa congruità dell'importo che si traduce nell'indeterminatezza dell'oggetto della confisca. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto Francesca Costantini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 14/03/23, sono pervenute conclusioni scritte dell'avv. Piero Fornasaro De Manzini, nell'interesse della costituita parte civile, Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, nella persona del suo Direttore Generale, dott. Antonio Poggiana. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Il preminente profilo di inammissibilità è rappresentato dalla sua genericità, perché si limita a denunciare in termini del tutto generici una carenza di motivazione, senza indicare specifici vizi da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta e senza fornire alcun elemento concreto che possa , r/ t7 disattendere i criteri di determinazione della riduzione dell'importo della confisca utilizzati dalla Corte di appello, traducendosi la doglianza in una mera contestazione. Il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione resa dalla pronuncia impugnata. La Corte di appello ha, infatti, espressamente disposto la revoca della confisca limitatamente all'importo di euro 42.937,53 2 Il Presidente per i reati di truffa relativa alle prescrizioni di ossicodone e di euro 9.450 per le truffe relative alle vaccinazioni, facendo pertanto specifico riferimento alle somme integranti il profitto dei reati prescritti, che risultano specificamente indicate nei corrispondenti capi di imputazione. Non può, pertanto, in alcun modo configurarsi la dedotta carenza motivazionale, trattandosi di apparato argomentativo del tutto idoneo ad individuare le modalità di determinazione degli importi rispetto ai quali la confisca deve ritenersi revocata. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla va disposto sulle spese in favore della parte civile, atteso che, nel giudizio di cassazione avente per oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio o la confisca dei beni degli imputati, non è consentito l'intervento della parte civile, in quanto tali questioni non possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l'intervento sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell'imputato le relative spese (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, TT Maria, Rv. 274935; Sez. 5, n. 47876 del 12/11/2012, DA e altri, Rv. 254525).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile. Così deciso il 15 giugno 2023 Il Consigliere estensore