Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale (art. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che produca al pubblico ufficiale un falso contrassegno di assicurazione, per ottenere la restituzione dell'autovettura sequestratagli, considerato che, in tal caso, il pubblico ufficiale non si limita a prendere atto delle dichiarazioni del soggetto privato ma compie un accertamento autonomo, ancorché, nella specie, fondato sulla falsa documentazione esibitagli a fondamento della copertura assicurativa.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/09/2007, n. 37568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37568 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 26/09/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1864
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 18645/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE CI, n. a Napoli il 28 gennaio 1948;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli depositata il 16 dicembre 2005;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. CIANI Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di CI RE in ordine al delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale, avendo ottenuto mediante la produzione di un falso contrassegno di assicurazione, la restituzione dell'autovettura sequestratagli per violazione dell'obbligo di assicurazione. Ricorre per Cassazione CI RE e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 48 e 479 c.p., e sostiene che, essendosi limitato a prendere atto del falso tagliando di assicurazione, il pubblico ufficiale non commise alcun falso ideologico addebitabile a chi lo aveva indotto in errore. Con il secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione degli artt. 48 e 479 c.p., e vizio di motivazione della decisione impugnata. Sostiene che, se falso ideologico vi fu, esso è addebitabile al pubblico ufficiale, che omise il doveroso accertamento dell'effettiva esistenza della copertura assicurativa. Con il terzo motivo il ricorrente deduce in via subordinata che nel caso in esame sarebbe semmai configurabile a suo carico il delitto previsto dall'art. 483 c.p.. Il ricorso è infondato.
Il provvedimento di restituzione dell'autovettura, invero, non si limitò, solo a prendere atto della dichiarazione del mentitore. Compì invece un accertamento autonomo rispetto alla dichiarazione del mentitore e, considerando il contrassegno prodottogli come prova dell'esistenza di un'effettiva copertura assicurativa, attestò autonomamente, ma erroneamente, l'esistenza della copertura assicurativa. Fu pertanto integrato un falso ideologico, di cui deve rispondere colui che trasse in errore il pubblico ufficiale. Infatti l'esistenza di un falso del soggetto ingannato può escludersi solo quando costui si limiti a prendere atto della dichiarazione del mentitore, non quando compia un autonomo accertamento, pur se fondato sulla documentazione dal mentitore esibitagli.
Quanto alla dedotta configurabilità del delitto previsto dall'art.483 c.p., non rileva, perché, ove esistente, il reato ipotizzato concorrerebbe con quello contestato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007