Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/02/2001, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
E VARIE DCV! ее солять 01470 /01 E N 0 UBBLICA ITALIANA 1 O 0 / I T / A OPOLO ITA ANO R T S I G NE A E getto L R E TRIBUTI D E B A SEZIONE TRIBUTARIA I D A S INVIA T N I E E R 1 T S 3 E i Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I N 1 T E A S . C A E N R.G.N. 16595/98 M Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Mario CICALA Consigliere Consigliere Cron. 3171 Dott. Eugenio AMARI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 06/10/00 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 豐 ITALRESIDENCE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso lo studio dell'avvocato MORELLI MASSIMO, difesa dagli avvocati CIMINIELLO CARLO, .LATERZA PAOLO, giusta mandato a margine;
N
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO per diritti L. 3000 i 2000 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- 6 FEB. 2001 IL CANCELLIERE 1629 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 58/97 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 17/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato ARENA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del primo e quarto motivo del ricorso;
l'accoglimento del quinto e settimo motivo.
1. FATTO. MOTIVI DEL RICORSO E DEL CONTRORICORSO 1.1. La Italresidence spa, ora Baricentro spa, a seguito di fusione per incorporazione, rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale del- lo Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Re- gionale di Bari ha confermato l'accertamento di valore impugnato dal contribuente.
1.2. In fatto, con avviso di accertamento dell'11.11.1986, l'Ufficio del Registro di Bari ha ret- tificato il valore finale di un suolo della società ri- corrente, elevandolo da lire 760.513.500, dichiarate ai 2 fini dell'invim decennale, a lire 2 miliardi. L'atto impositivo era motivato sulla base di una stima dell'UTE competente, il quale aveva rilevato che trat- tavasi di suolo edificatorio, in zona servita di acqua e luce, compreso in una lottizzazione approvata dal co- mune il 7.11.1980. La Commissione tributaria di primo grado, adita dalla ricorrente ha ridotto il valore fi- nale a lire 1.300.000, tenuto conto del fatto che la lottizzazione è stata approvata in epoca successiva al- la scadenza del decennio al quale si riferiva la di- chiarazione. Entrambi le parti hanno proposto appello. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello dell'ufficio, respinto quello del contribuente ed ha confermato l'originario atto di accertamento, in considerazione del fatto che la data della stipula della convenzione non rilevava ai fini della valutazione.
1.3. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce sette motivi di censura 1.4. Resiste con controricorso il Ministero.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare privo di fondamento.
2.2. Con il primo mezzo, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata è basata su una falsa esposizione dei fatti, in quanto nel riassumere la motivazione 3 dell'atto di accertamento afferma erroneamente che il valore unitario attribuito al suolo in questione, è lo stesso di quello attribuito ad un suolo della stessa tipologia "divenuto definitivo". Assume la ricorrente che nell'atto di accertamento non si fa riferimento ad accertamenti divenuti definitivi. La circostanza è del tutto irrilevante perché anche un accertamento divenuto definitivo nei confronti di altri soggetti non ha nes- suna efficacia vincolante nei confronti dell'odierno ricorrente. Né la sentenza impugnata, nella parte moti- va, richiama tale circostanza per giustificare in tutto o in parte la decisione assunta.
2.3. Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce l'omessa pronuncia e la carenza di motivazione sulla eccezione, formulata "dall'Ufficio, ma contestata dalla resistente", di contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado. La ricorrente si duole, cioè, del fatto che il giudice di secondo grado non ha esaminato una questione prospettata dall'ufficio, sulla quale, tra l'altro, non era nemmeno d'accordo. Ciò si- gnifica che la ricorrente non ha interesse a riproporre la questione della contraddittorietà che ha contestato e che, comunque, non ha dedotto nel precedente grado.
2.4. Con il terzo motivo viene denunciata l'omessa pronuncia e l'omessa motivazione in ordine alla eccepi- 4 ta carenza di motivazione dell'atto di accertamento. Anche questo motivo risulta privo di fondamento. La sentenza impugnata ha escluso qualsiasi vizio della mo- in quanto basato "su datitivazione dell'accertamento, obiettivi forniti dall'UTE a seguito di una stima di- retta con sopralluogo". Tanto più che "il contribuente nei ricorsi non ha minimamente contestato fornendo dati altrettanto obiettivi". Né quest'ultima affermazione è stata censurata, se non genericamente, con il ricorso in esame.
2.5. Con il quarto motivo viene denunciato che i giudici di appello, affermando che la ricorrente non ha fornito dati obiettivi per contrastare la stima dell'UTE, avrebbero invertito l'onere della prova, ac- collandola indebitamente alla ricorrente. La censura palesemente infondata, atteso che la decisione favore- vole all'ufficio è determinata dal fatto che l'ufficio stesso ha offerto elementi probatori oggettivi a sup- porto della valutazione effettuata. Tali elementi avrebbero dovuto essere contrastati con dati di altret- tanto peso, che sono mancati. I giudici di appello non dicono che la ricorrente doveva provare il minor valo- re. Dicono che l'Ufficio ha provato il maggior valore, ed in più che la ricorrente non ha offerto elementi di segno contrario. Dire che la prova offerta dall'attore 5 in giudizio non è contrastata da prove di segno contra- rio offerte dal convenuto, non significa addossare in- debitamente l'onere della prova a quest'ultimo. In ogni caso, resta il fatto che, nemmeno con i motivi di ri- corso vengono indicati obiettivi elementi forniti dalla ricorrente ed ignorati dalla decisione impugnata, ai fini di un'eventuale vizio di motivazione.
2.6. Con il quinto motivo viene dedotta la falsa esposizione dei fatti in relazione alla circostanza che l'appello incidentale non conteneva alcuna riserva di produzione di documenti, intesa a contrastare la prete- sa dell'Erario, contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata. La circostanza, però, è irrilevante atteso che, comunque, non sono stati prodotti documenti che la Commissione potrebbe avere ignorato. Viene anco- ra denunciata la omessa pronuncia e la omessa motiva- zione su specifiche censure proposte con l'appello in- cidentale in relazione al merito dei criteri di valuta- zione. Anche su questo punto la risposta va ricercata nella affermazione che la società, quali che siano gli argomenti prospettati (relativamente a concreti criteri di valutazione), non ha fornito specifici elementi og- gettivi a sostegno delle proprie tesi le quali, per questa ragione, sono state respinte globalmente. Né, come già detto, la ricorrente contesta tale assunto in- 6 dicando gli elementi forniti ed in ipotesi ignorati Commissione. Nell'ambito dello stesso motivo, dalla sviluppati argomenti intesi a dimostrare vengono l'erroneità della valutazione formulata dall'Ufficio, con riferimento a circostanze che attengono al merito.
2.7. Con il sesto motivo viene dedotta la falsa ap- plicazione dell'art. 29 del regolamento edilizio del e,Comune di Casamassima, che è censura del tutto nuova quindi, inammissibile.
2.8. Infine, viene eccepito il vizio di ultrapeti- zione della sentenza impugnata, in relazione al punto nel quale viene affermata la irrilevanza della stipula della convenzione con il Comune, relativa allo lottiz- zazione, ai fini della valutazione del suolo in que- stione. Secondo la ricorrente, l'ufficio avrebbe fatto acquiescenza alla statuizione relativa alla circostanza che la convenzione venne stipulata successivamente alla maturazione dei dieci anni dichiarati ai fini invim e che, conseguentemente, aveva accettato la conseguente riduzione. La censura è priva di fondamento, ove si consideri che la decisione impugnata dà per scontato che la con- venzione è stata firmata dopo la dichiarazione invim, così come accertato in primo grado. Mentre non è vero che l'Ufficio non abbia contestato l'affermazione che 7 la mancanza della convenzione al momento della dichia- razione invim legittimava la riduzione operata dai primi giudici, attesodell'accertamento che, come riferisce la stessa ricorrente (p. 3 del ri- corso) la Commissione di primo grado ha ridotto il valo- re dell'accertamento soltanto a causa di questa circo- stanza. Quindi, l'appello dell'Ufficio non poteva non comprendere (a torto o a ragione) l'assunto che il mo- mento della stipula della convenzione non poteva inci- dere sulla valutazione in questione.
2.9. Conseguentemente, il ricorso della società de- ve essere respinto e le spese, liquidate come da dispo- sitivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società alle spese che liquida nella misura di lire 8.300.000 comprese lire otto milioni (ottomilionitrecentomila), per onorari. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Michele Can (dr. Merone) IL CANCELLERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 02 FEB. 2007 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista