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Sentenza 12 maggio 2026
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 16961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16961 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AR AS, nato a [...] il [...] 2. AR SA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/12/2025 del Tribunale di DI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita, per i ricorrenti, l'Avv. ES AL, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2025, e depositata in pari data, il Tribunale di DI, pronunciando in materia di misure cautelari reali, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la richiesta di riesame presentata Penale Sent. Sez. 3 Num. 16961 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 17/03/2026 nell'interesse di AS AR e SA AR avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di DI in data 25 novembre 2025. Il provvedimento del G.i.p. appena indicato è stato emesso ex art. 27 cod. proc. pen., ed ha come presupposto un provvedimento, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, di convalida e statuizione di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il sequestro ha ad oggetto: a) 48.700,00 euro in contanti ed orologi, bracciali ed orecchini, per un valore di circa 100.000,00 euro, rinvenuti nella disponibilità di AS AR;
b) 50.000,00 euro in contanti ed un orologio Rolex, rinvenuti nella disponibilità di SA AR. I reati per i quali è stato emesso il provvedimento di sequestro sono tutti reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti;
si tratta dei reati di cui ai capi a), b), c), d) ed e) per AS AR, e di cui al capo g) per SA AR. Il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di DI del 25 novembre 2025, in motivazione, espone che il sequestro è disposto a norma dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., e che vi sono i presupposti sia per l'applicazione della confisca diretta ovvero, in subordine, per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sia per l'applicazione della confisca per sproporzione ex art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di DI indicata in epigrafe AS AR e SA AR, con unico atto sottoscritto dall'Avv. ES AL, articolando due motivi, preceduti da una premessa sull'evoluzione del procedimento. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000 e 240-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca e, in particolare, della c.d. confisca per sproporzione. Si deduce che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione con riguardo sia alla provenienza illecita dei beni sequestrati, sia alla sproporzione dei valori rispetto alle capacità reddituali degli indagati. Si premette che, come precisato anche dalle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 13783 del 2024), il denaro non può essere ritenuto, di per sé, di provenienza illecita, in assenza di elementi da cui evincere il suo collegamento con i reati in contestazione. Si osserva, poi, che la tesi di un arricchimento illecito si pone in contrasto con le acquisizioni agli atti del procedimento, perché: a) secondo l'ipotesi accusatoria, AS AR e SA AR sarebbero gestori di ditte aventi i caratteri di «società cartiere», le quali sarebbero dirette ad assicurare la somministrazione di manodopera alla società "Toncar s.r.l.", emettendo perciò fatture per operazioni inesistenti in favore 4, 2 di questa società, così da consentire a questa di inserirle nelle proprie dichiarazioni e di abbattere imponibile ed IVA;
b) ciononostante, non sono contestati reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti agli amministratori della "Toncar s.r.l.". Si rileva, con specifico riguardo ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione, innanzitutto, che l'unica contestazione mossa a SA AR, relativa al capo g), attiene ad un imponibile pari a 34.850,00 euro, ossia ad un reato che si pone di gran lunga al di sotto della soglia di 200.000,00 euro, prevista per l'applicazione della confisca ex art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ed il cui profitto, inoltre, è di importo ampiamente inferiore rispetto a quanto sequestrato. Si rappresenta, poi, che non sono indicati elementi da cui inferire il nesso pertinenziale fra i beni sequestrati e la frode tributaria ipotizzata. Si osserva, quindi, che non è dimostrata alcuna sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni in sequestro, poiché: a) le dichiarazioni prodotte documentano redditi annui pari a 40.000,00 euro dal 2022 al 2024 per AS AR e a 25.000,00 euro dal 2021 al 2024 per SA AR;
b) l'orologio Rolex rinvenuto nella disponibilità di SA AR è un dono del fratello AS;
c) l'orologio Rolex del valore di 80.000,00 euro rinvenuto nella disponibilità di AS AR proviene da una donazione del padre RC AR;
d) il denaro contante è frutto di vincite di scommesse sportive avvenute tra il giugno ed il novembre 2025. Si segnala, ancora, che non è rispettato nemmeno il requisito della "ragionevolezza temporale" della presunzione di illecita provenienza dei beni rispetto al reato, in quanto l'orologio Rolex rinvenuto nella disponibilità di SA AR è stato acquistato nel dicembre 2023, in epoca in cui non vi era l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si rimarca, inoltre, che il Tribunale non ha lasciato alcuno spazio alla difesa, perché ha affermato che solo una "prova piena" della lecita provenienza dei beni potrebbe precludere l'applicazione della misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce che illegittimamente è stato disposto il sequestro d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria, la quale ha rinvenuto il denaro e i preziosi mentre procedeva a perquisizione e sequestro al fine di reperire documentazione e supporti informatici. Si espone, in argomento, che i reati per i quali è stato eseguito il sequestro erano datati, che l'attività investigativa era in corso da tempo, e che non erano emerse condotte dirette a far rilevare il rischio di dispersione dei beni. c. 3 3. Ha presentato memoria nell'interesse di entrambi i ricorrenti l'Avv. ES AL. Nella memoria si ripropongono e si sviluppano gli argomenti esposti nell'atto contenente i ricorsi, in particolare evidenziandosi, quanto al profilo del periculum, che gli indagati risultano percettori di redditi e titolari di patrimoni non inferiori a quelli suscettibili di confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, i ricorsi sono fondati con riguardo alle censure esposte nel primo motivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze formulate nel secondo motivo. 2. Le censure enunciate nel primo motivo contestano l'affermazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca, e, quindi, del sequestro strumentale a quest'ultima, deducendo che non sono indicati gli elementi necessari perché si proceda alla confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente, ovvero alla confisca c.d. per sproporzione. 3. Occorre esaminare in primo luogo, per evidenti ragioni di ordine logico, la questione concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente. 3.1. I reati per i quali è stato applicato il sequestro preventivo a fini di confisca sono costituiti, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, da fatti sussunti nella fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Si tratta, precisamente, dei fatti di cui ai capi a), b), c), d) ed e) per AS AR, e del fatto di cui al capo g) per SA AR. Ciò posto, costituisce principio assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01, e Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01). 3.2. Ciò posto, poi, deve rilevarsi che, per disporre la confisca ed il sequestro preventivo a questa funzionale del prezzo del reato di emissione di fatture per i 71 4 n, operazioni inesistenti, occorre necessariamente individuarne, almeno in parte, l'entità, in termini di certezza "indiziarla". Invero, l'art. 12 bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, statuisce: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». In sintesi, la disposizione appena citata prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato (confisca c.d. diretta), ovvero di beni «per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» (confisca c.d. per equivalente). La stessa, quindi, consente ed impone la confisca, nonché, implicitamente, ma necessariamente, il sequestro strumentale all'ablazione, nei soli limiti in cui il prezzo o il profitto del reato siano stati individuati, quanto meno nel loro valore economico. Di conseguenza, se non sono stati individuati, sia pure in termini indiziari, i beni effettivamente conseguiti come prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, o comunque il valore economico degli stessi, quanto meno in parte, proprio in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca ed il preliminare sequestro non possono essere disposti. 3.3. L'ordinanza impugnata, così come anche il provvedimento da essa confermato, non fornisce alcuna indicazione sull'entità del prezzo eventualmente conseguito dai due attuali ricorrenti per realizzare i fatti di emissione di fatture per operazioni inesistenti ad essi ascritti. Ora, l'assenza di qualunque indicazione in ordine al prezzo percepito per commettere i reati costituenti titolo per l'applicazione del sequestro preventivo in esame, determina, per le ragioni indicate nel § 3.2, la carenza dei presupposti previsti dall'art. 12-bis, comma 1, digs. n. 74 del 2000 per disporre la precisata misura cautelare reale. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve ritenersi in violazione di legge nella parte in cui conferma l'applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca c.d. diretta o di confisca c.d. per equivalente nei confronti dei due attuali ricorrenti. 4. Esclusa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente, occorre esaminare la questione concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca c.d. "per sproporzione", di cui all'art. 12 ter d.lgs. n. 74 del 2000. 5 4.1. L'art. 12-ter, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74 del 2000 prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., relativo alla c.d. confisca per sproporzione, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti quando «l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila». In particolare, l'art. 240-bis cod. pen., al primo comma, stabilisce che «è sempre disposta la confisca di denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Per quanto concerne i presupposti per l'applicazione della misura ablatoria, è consolidato il principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12- sexies, commi 1 e 2, dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, poi trasposto nell'art. 240-bis cod. pen., per effetto dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (così Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01, e Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Zammataro, Rv. 274550 - 01). Relativamente al periodo di tempo in cui la "sproporzione" può giustificare l'adozione di un provvedimento ablatorio, poi, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, in tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ()culi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 - 01, e Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01). 6 Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, ancora, si è condivisibilmente affermato che, nel caso di confisca ex art. 12-sexies, dl. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 - 01). Inoltre, sembra doveroso aggiungere che, in applicazione dei principi in tema di obbligo costituzionale di motivazione, la presentazione di specifiche allegazioni da parte dell'interessato, le quali siano astrattamente idonee a giustificare in tutto o in parte la legittima provenienza dei beni sequestrati, indicando una fonte proporzionata di reddito astrattamente lecita, impone al giudice di fornire puntuali riferimenti a fatti storici che dimostrino concretamente l'illiceità del reddito proveniente da tale fonte (cfr., per indicazioni in tal senso, Sez. 5, n. 3682 del 12/01/2011, Impastato, Rv. 249711 - 01). 4.2. L'ordinanza impugnata, in proposito, è estremamente stringata. Il Tribunale, innanzitutto, riporta i capi di imputazione formulati bei capi dil impu azion , e chiarisce che i fatti per i quali è stata disposta l'applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, tutti qualificati come emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) per AS AR, e alla lettera g) per SA AR. Precisamente, a AS AR si contesta: 1) al capo a) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 269.852,50 euro (più IVA) dal 01/02/2022 al 23/07/2024; 2) al capo b) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 7.529.691,27 euro (più IVA) dal 26/07/2022 al 2025; 3) al capo c) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 1.612.021,73 euro (più IVA) dal 21/10/2022 al 2025; 4) al capo d) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 1.736.044,20 euro (più IVA) dal 21/10/2022 al 2025; 5) al capo e) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 597.410,04 euro (più IVA) dal 06/04/2022 al 15/03/2024. A SA AR si contesta al capo g) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 763.966,92 euro in data antecedente e prossima al 08/11/2025. Il Tribunale, poi, sul requisito della sproporzione tra guadagni e patrimonio e sull'elemento negativo della legittima provenienza del bene confiscato si limita a dA osservazioni laconiche. 7 L'ordinanza impugnata, infatti, dà analiticamente conto di dati apprezzabili eminentemente in una prospettiva di esigenze cautelari, quali la fungibilità del denaro contante e la facile alienazione o dispersione degli orologi e dei preziosi, nonché il luogo in cui è stato rinvenuto il denaro di SA AR (una lavatrice). La decisione, però, nulla dice in ordine ai redditi ufficialmente dichiarati dai due indagati nel periodo rilevante, e, quanto alle allegazioni difensive sulla lecita provenienza dei beni sequestrati, si limita ad osservare che «trattasi di documentazione non immediatamente verificabile da parte del Collegio, dovendo l'ufficio di Procura riscontrarne la veridicità ed attendibilità. Le documentazioni addotte (ricevute, rendicontazioni, estratti) necessitano pertanto secondo il Tribunale di verifiche e riscontri allo stato incompatibili e recessive rispetto all'esigenza di immediata tutela reale, giustificando la cautela in essere». Per una più precisa valutazione del quadro indiziario occorrente per disporre il sequestro preventivo funzionale all'applicazione della confisca c.d. per sproporzione, è però doveroso anche tener conto degli elementi esposti nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di DI in data 25 novembre 2025, e confermato dall'ordinanza impugnata. Innanzitutto, per chiarezza, va premesso che, per quanto si evince dal provvedimento del G.i.p., il sequestro ha ad oggetto: a) 48.700,00 euro in contanti ed orologi, bracciali ed orecchini, per un valore di circa 100.000,00 euro, rinvenuti nella disponibilità di AS AR;
b) 50.000,00 euro in contanti ed un orologio Rolex, rinvenuti nella disponibilità di SA AR. Il provvedimento del G.i.p., poi, rappresenta che: a) AS AR, nel 2022, ha dichiarato redditi imponibili per 26.905,00 euro, e percepito retribuzioni per 27.059,00 euro, nel 2023, ha dichiarato redditi imponibili per 32.123,00 euro, e percepito retribuzioni per oltre 36.000,00 euro, nel 2024, ha dichiarato redditi imponibili per 60.594,00 euro, e percepito retribuzioni per quasi 67.000,00 euro;
b) SE DR, moglie di AS AR, nel 2022, ha dichiarato redditi imponibili per 17.044,00 euro, e percepito retribuzioni per quasi 21.000,00 euro, nel 2023, ha dichiarato redditi imponibili per 32.123,00 euro, e percepito retribuzioni per oltre 34.000,00 euro, nel 2024, ha dichiarato redditi imponibili per 43.590,00 euro, e percepito retribuzioni per quasi 46.000,00 euro;
c) SA AR, nel 2022, ha dichiarato redditi imponibili per 19.161,66 euro, e percepito retribuzioni per 19.942,00 euro, nel 2023, ha dichiarato redditi imponibili per 19.161,66 euro, e percepito retribuzioni per oltre 27.000,00 euro, nel 2024, ha dichiarato redditi imponibili per 43.950,63 euro, e percepito retribuzioni per oltre 63.000,00 euro. Il provvedimento del G.i.p., inoltre, dà conto degli acquisti di immobili in comunione da parte di AS AR e della moglie, effettuati il 10 settembre /4 8 2024, per un importo complessivo di 195.000,00 euro, di cui 115.000,00 finanziati mediante mutuo erogato da una banca, nonché di acquisiti di autoveicoli da parte di AS AR, della moglie SE DR, e di SA AR. 4.3. In considerazione dei principi giuridici da applicare e degli elementi valutabili in questa sede, deve concludersi che l'ordinanza impugnata risulta affetta da vizio di violazione di legge relativamente all'affermazione della sussistenza dei presupposti per l'operatività della confisca c.d. per sproporzione, anche per assoluta mancanza di motivazione in proposito, nonostante gli elementi risultanti dagli atti e le allegazioni difensive. Va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto indicato nei ricorsi, i reati per cui si procede consentono l'applicazione dell'istituto della c.d. confisca allargata nei confronti di entrambi i ricorrenti. In particolare, anche nei confronti di SA AR si procede per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ad un «importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti [...] superiore a euro duecentomila». Al medesimo, infatti, al capo g), è contestato di aver emesso, quale legale rappresentante di una società formalmente in attività dal 27 marzo 2025, fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 763.966,92 euro in data antecedente e prossima al 08/11/2025. Né risultano formulate doglianze in ordine alla sussistenza del quadro indiziario posto a base della misura cautelare. Ciò posto, però, la decisione del Tribunale è affetta da plurimi vizi di carenza assoluta di motivazione. L'ordinanza impugnata, innanzitutto, non ha esaminato se, e in quale misura, il valore dei beni sequestrati a AS AR e a SA AR sia da ritenere sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dai medesimi o ai proventi della loro attività economica. E questa valutazione era necessaria alla luce, da un lato, dei significativi redditi ufficialmente dichiarati dai due attuali ricorrenti e dai loro familiari, e, sotto altro profilo, dell'onere della prova in proposito, gravante a carico dell'accusa. L'ordinanza impugnata, in secondo luogo, non ha concretamente esaminato le allegazioni specifiche degli attuali ricorrenti in ordine alla legittima provenienza dei beni, in quanto si è laconicamente e lapidariamente limitata a definire la documentazione prodotta a supporto «non immediatamente verificabile». L'ordinanza impugnata, ancora, non ha concretamente affrontato il problema della congruenza temporale tra l'acquisto dell'orologio rinvenuto nella disponibilità di AS AR, avvenuta nel dicembre 2023, e le attività illecite al medesimo ascritte come reato-presupposto, siccome contestate come commesse in data antecedente e prossima al 08/11/2025, e con riferimento ad una società indicata «in attività dal 27.03.2025». 9 Il Presi. -nte Gastone dreazza Depositata in Cancelleria Oggi, n 2 MAG. 2026 Il Consigliere estensore / AnI t na iArz 5. La fondatezza delle censure formulate nel primo motivo del ricorso, le quali contestano l'affermazione della configurabilità dei presupposti per l'applicazione della confisca, in via diretta o per equivalente, ovvero per sproporzione, e, quindi, del sequestro strumentale a quest'ultima, impongono di annullare l'ordinanza impugnata e di disporre nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio esaminerà gli elementi acquisiti, nonché quelli ulteriori eventualmente prodotti dalle parti, al fine di valutare se, nella specie, sussistano concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca, in via diretta o per equivalente, ovvero per sproporzione, e, quindi, del sequestro strumentale a quest'ultima, eventualmente per tutti i beni sottoposti a vincolo o solo per parte di essi, evitando di incorrere nei vizi evidenziati in precedenza, e, in particolare, sinteticamente, nei §§ 3.3 e 4.3. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso determinano la superfluità dell'esame, in questa sede, delle ulteriori censure esposte nel secondo motivo, concernenti il periculum in mora. Ovviamente, però, il Giudice del rinvio, qualora ritenga sussistenti, per tutti i beni, o anche solo per alcuni di essi, i presupposti per l'applicazione della confisca diretta, o per equivalente, o per sproporzione, darà conto anche del profilo concernente la ravvisabilità delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di DI competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/03/2026.
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udita, per i ricorrenti, l'Avv. ES AL, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 10 dicembre 2025, e depositata in pari data, il Tribunale di DI, pronunciando in materia di misure cautelari reali, per quanto di interesse in questa sede, ha rigettato la richiesta di riesame presentata Penale Sent. Sez. 3 Num. 16961 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: 17/03/2026 nell'interesse di AS AR e SA AR avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di DI in data 25 novembre 2025. Il provvedimento del G.i.p. appena indicato è stato emesso ex art. 27 cod. proc. pen., ed ha come presupposto un provvedimento, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, di convalida e statuizione di sequestro preventivo d'urgenza ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il sequestro ha ad oggetto: a) 48.700,00 euro in contanti ed orologi, bracciali ed orecchini, per un valore di circa 100.000,00 euro, rinvenuti nella disponibilità di AS AR;
b) 50.000,00 euro in contanti ed un orologio Rolex, rinvenuti nella disponibilità di SA AR. I reati per i quali è stato emesso il provvedimento di sequestro sono tutti reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti;
si tratta dei reati di cui ai capi a), b), c), d) ed e) per AS AR, e di cui al capo g) per SA AR. Il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di DI del 25 novembre 2025, in motivazione, espone che il sequestro è disposto a norma dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., e che vi sono i presupposti sia per l'applicazione della confisca diretta ovvero, in subordine, per equivalente, ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sia per l'applicazione della confisca per sproporzione ex art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di DI indicata in epigrafe AS AR e SA AR, con unico atto sottoscritto dall'Avv. ES AL, articolando due motivi, preceduti da una premessa sull'evoluzione del procedimento. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000 e 240-bis cod. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca e, in particolare, della c.d. confisca per sproporzione. Si deduce che l'ordinanza impugnata è priva di motivazione con riguardo sia alla provenienza illecita dei beni sequestrati, sia alla sproporzione dei valori rispetto alle capacità reddituali degli indagati. Si premette che, come precisato anche dalle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 13783 del 2024), il denaro non può essere ritenuto, di per sé, di provenienza illecita, in assenza di elementi da cui evincere il suo collegamento con i reati in contestazione. Si osserva, poi, che la tesi di un arricchimento illecito si pone in contrasto con le acquisizioni agli atti del procedimento, perché: a) secondo l'ipotesi accusatoria, AS AR e SA AR sarebbero gestori di ditte aventi i caratteri di «società cartiere», le quali sarebbero dirette ad assicurare la somministrazione di manodopera alla società "Toncar s.r.l.", emettendo perciò fatture per operazioni inesistenti in favore 4, 2 di questa società, così da consentire a questa di inserirle nelle proprie dichiarazioni e di abbattere imponibile ed IVA;
b) ciononostante, non sono contestati reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti agli amministratori della "Toncar s.r.l.". Si rileva, con specifico riguardo ai presupposti della confisca c.d. per sproporzione, innanzitutto, che l'unica contestazione mossa a SA AR, relativa al capo g), attiene ad un imponibile pari a 34.850,00 euro, ossia ad un reato che si pone di gran lunga al di sotto della soglia di 200.000,00 euro, prevista per l'applicazione della confisca ex art. 12-ter d.lgs. n. 74 del 2000, ed il cui profitto, inoltre, è di importo ampiamente inferiore rispetto a quanto sequestrato. Si rappresenta, poi, che non sono indicati elementi da cui inferire il nesso pertinenziale fra i beni sequestrati e la frode tributaria ipotizzata. Si osserva, quindi, che non è dimostrata alcuna sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni in sequestro, poiché: a) le dichiarazioni prodotte documentano redditi annui pari a 40.000,00 euro dal 2022 al 2024 per AS AR e a 25.000,00 euro dal 2021 al 2024 per SA AR;
b) l'orologio Rolex rinvenuto nella disponibilità di SA AR è un dono del fratello AS;
c) l'orologio Rolex del valore di 80.000,00 euro rinvenuto nella disponibilità di AS AR proviene da una donazione del padre RC AR;
d) il denaro contante è frutto di vincite di scommesse sportive avvenute tra il giugno ed il novembre 2025. Si segnala, ancora, che non è rispettato nemmeno il requisito della "ragionevolezza temporale" della presunzione di illecita provenienza dei beni rispetto al reato, in quanto l'orologio Rolex rinvenuto nella disponibilità di SA AR è stato acquistato nel dicembre 2023, in epoca in cui non vi era l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si rimarca, inoltre, che il Tribunale non ha lasciato alcuno spazio alla difesa, perché ha affermato che solo una "prova piena" della lecita provenienza dei beni potrebbe precludere l'applicazione della misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Si deduce che illegittimamente è stato disposto il sequestro d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria, la quale ha rinvenuto il denaro e i preziosi mentre procedeva a perquisizione e sequestro al fine di reperire documentazione e supporti informatici. Si espone, in argomento, che i reati per i quali è stato eseguito il sequestro erano datati, che l'attività investigativa era in corso da tempo, e che non erano emerse condotte dirette a far rilevare il rischio di dispersione dei beni. c. 3 3. Ha presentato memoria nell'interesse di entrambi i ricorrenti l'Avv. ES AL. Nella memoria si ripropongono e si sviluppano gli argomenti esposti nell'atto contenente i ricorsi, in particolare evidenziandosi, quanto al profilo del periculum, che gli indagati risultano percettori di redditi e titolari di patrimoni non inferiori a quelli suscettibili di confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, i ricorsi sono fondati con riguardo alle censure esposte nel primo motivo, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze formulate nel secondo motivo. 2. Le censure enunciate nel primo motivo contestano l'affermazione di sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca, e, quindi, del sequestro strumentale a quest'ultima, deducendo che non sono indicati gli elementi necessari perché si proceda alla confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente, ovvero alla confisca c.d. per sproporzione. 3. Occorre esaminare in primo luogo, per evidenti ragioni di ordine logico, la questione concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente. 3.1. I reati per i quali è stato applicato il sequestro preventivo a fini di confisca sono costituiti, con riguardo ad entrambi i ricorrenti, da fatti sussunti nella fattispecie di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000. Si tratta, precisamente, dei fatti di cui ai capi a), b), c), d) ed e) per AS AR, e del fatto di cui al capo g) per SA AR. Ciò posto, costituisce principio assolutamente consolidato, condiviso dal Collegio, quello secondo cui, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del reato, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (cfr., tra le tantissime, Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Paradiso, Rv. 288727 - 01, e Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Sanna, Rv. 267925 - 01). 3.2. Ciò posto, poi, deve rilevarsi che, per disporre la confisca ed il sequestro preventivo a questa funzionale del prezzo del reato di emissione di fatture per i 71 4 n, operazioni inesistenti, occorre necessariamente individuarne, almeno in parte, l'entità, in termini di certezza "indiziarla". Invero, l'art. 12 bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, statuisce: «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». In sintesi, la disposizione appena citata prevede la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato (confisca c.d. diretta), ovvero di beni «per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto» (confisca c.d. per equivalente). La stessa, quindi, consente ed impone la confisca, nonché, implicitamente, ma necessariamente, il sequestro strumentale all'ablazione, nei soli limiti in cui il prezzo o il profitto del reato siano stati individuati, quanto meno nel loro valore economico. Di conseguenza, se non sono stati individuati, sia pure in termini indiziari, i beni effettivamente conseguiti come prezzo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, o comunque il valore economico degli stessi, quanto meno in parte, proprio in applicazione di quanto stabilito dall'art. 12-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, la confisca ed il preliminare sequestro non possono essere disposti. 3.3. L'ordinanza impugnata, così come anche il provvedimento da essa confermato, non fornisce alcuna indicazione sull'entità del prezzo eventualmente conseguito dai due attuali ricorrenti per realizzare i fatti di emissione di fatture per operazioni inesistenti ad essi ascritti. Ora, l'assenza di qualunque indicazione in ordine al prezzo percepito per commettere i reati costituenti titolo per l'applicazione del sequestro preventivo in esame, determina, per le ragioni indicate nel § 3.2, la carenza dei presupposti previsti dall'art. 12-bis, comma 1, digs. n. 74 del 2000 per disporre la precisata misura cautelare reale. Di conseguenza, l'ordinanza impugnata deve ritenersi in violazione di legge nella parte in cui conferma l'applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca c.d. diretta o di confisca c.d. per equivalente nei confronti dei due attuali ricorrenti. 4. Esclusa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca del profitto o del prezzo del reato, in via diretta o per equivalente, occorre esaminare la questione concernente la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca c.d. "per sproporzione", di cui all'art. 12 ter d.lgs. n. 74 del 2000. 5 4.1. L'art. 12-ter, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 74 del 2000 prevede l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., relativo alla c.d. confisca per sproporzione, con riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti quando «l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila». In particolare, l'art. 240-bis cod. pen., al primo comma, stabilisce che «è sempre disposta la confisca di denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica». Per quanto concerne i presupposti per l'applicazione della misura ablatoria, è consolidato il principio, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui, al fine di disporre la confisca conseguente a condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12- sexies, commi 1 e 2, dl. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, poi trasposto nell'art. 240-bis cod. pen., per effetto dell'art. 6, comma 1, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, allorché sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, è necessario, da un lato, che, ai fini della "sproporzione", i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, e, dall'altro, che la "giustificazione" credibile consista nella prova della positiva liceità della loro provenienza e non in quella negativa della loro non provenienza dal reato per cui è stata inflitta condanna (così Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 - 01, e Sez. 1, n. 54156 del 27/04/2018, Zammataro, Rv. 274550 - 01). Relativamente al periodo di tempo in cui la "sproporzione" può giustificare l'adozione di un provvedimento ablatorio, poi, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, in tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu ()culi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr., tra le tantissime, Sez. 1, n. 25239 del 23/01/2024, Prevete, Rv. 286594 - 01, e Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468 - 01). 6 Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, ancora, si è condivisibilmente affermato che, nel caso di confisca ex art. 12-sexies, dl. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall'accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione iuris tantum d'illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall'interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 - 01). Inoltre, sembra doveroso aggiungere che, in applicazione dei principi in tema di obbligo costituzionale di motivazione, la presentazione di specifiche allegazioni da parte dell'interessato, le quali siano astrattamente idonee a giustificare in tutto o in parte la legittima provenienza dei beni sequestrati, indicando una fonte proporzionata di reddito astrattamente lecita, impone al giudice di fornire puntuali riferimenti a fatti storici che dimostrino concretamente l'illiceità del reddito proveniente da tale fonte (cfr., per indicazioni in tal senso, Sez. 5, n. 3682 del 12/01/2011, Impastato, Rv. 249711 - 01). 4.2. L'ordinanza impugnata, in proposito, è estremamente stringata. Il Tribunale, innanzitutto, riporta i capi di imputazione formulati bei capi dil impu azion , e chiarisce che i fatti per i quali è stata disposta l'applicazione del sequestro preventivo a fini di confisca, tutti qualificati come emissione di fatture per operazioni inesistenti, sono quelli indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) per AS AR, e alla lettera g) per SA AR. Precisamente, a AS AR si contesta: 1) al capo a) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 269.852,50 euro (più IVA) dal 01/02/2022 al 23/07/2024; 2) al capo b) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 7.529.691,27 euro (più IVA) dal 26/07/2022 al 2025; 3) al capo c) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 1.612.021,73 euro (più IVA) dal 21/10/2022 al 2025; 4) al capo d) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 1.736.044,20 euro (più IVA) dal 21/10/2022 al 2025; 5) al capo e) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 597.410,04 euro (più IVA) dal 06/04/2022 al 15/03/2024. A SA AR si contesta al capo g) di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 763.966,92 euro in data antecedente e prossima al 08/11/2025. Il Tribunale, poi, sul requisito della sproporzione tra guadagni e patrimonio e sull'elemento negativo della legittima provenienza del bene confiscato si limita a dA osservazioni laconiche. 7 L'ordinanza impugnata, infatti, dà analiticamente conto di dati apprezzabili eminentemente in una prospettiva di esigenze cautelari, quali la fungibilità del denaro contante e la facile alienazione o dispersione degli orologi e dei preziosi, nonché il luogo in cui è stato rinvenuto il denaro di SA AR (una lavatrice). La decisione, però, nulla dice in ordine ai redditi ufficialmente dichiarati dai due indagati nel periodo rilevante, e, quanto alle allegazioni difensive sulla lecita provenienza dei beni sequestrati, si limita ad osservare che «trattasi di documentazione non immediatamente verificabile da parte del Collegio, dovendo l'ufficio di Procura riscontrarne la veridicità ed attendibilità. Le documentazioni addotte (ricevute, rendicontazioni, estratti) necessitano pertanto secondo il Tribunale di verifiche e riscontri allo stato incompatibili e recessive rispetto all'esigenza di immediata tutela reale, giustificando la cautela in essere». Per una più precisa valutazione del quadro indiziario occorrente per disporre il sequestro preventivo funzionale all'applicazione della confisca c.d. per sproporzione, è però doveroso anche tener conto degli elementi esposti nel decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di DI in data 25 novembre 2025, e confermato dall'ordinanza impugnata. Innanzitutto, per chiarezza, va premesso che, per quanto si evince dal provvedimento del G.i.p., il sequestro ha ad oggetto: a) 48.700,00 euro in contanti ed orologi, bracciali ed orecchini, per un valore di circa 100.000,00 euro, rinvenuti nella disponibilità di AS AR;
b) 50.000,00 euro in contanti ed un orologio Rolex, rinvenuti nella disponibilità di SA AR. Il provvedimento del G.i.p., poi, rappresenta che: a) AS AR, nel 2022, ha dichiarato redditi imponibili per 26.905,00 euro, e percepito retribuzioni per 27.059,00 euro, nel 2023, ha dichiarato redditi imponibili per 32.123,00 euro, e percepito retribuzioni per oltre 36.000,00 euro, nel 2024, ha dichiarato redditi imponibili per 60.594,00 euro, e percepito retribuzioni per quasi 67.000,00 euro;
b) SE DR, moglie di AS AR, nel 2022, ha dichiarato redditi imponibili per 17.044,00 euro, e percepito retribuzioni per quasi 21.000,00 euro, nel 2023, ha dichiarato redditi imponibili per 32.123,00 euro, e percepito retribuzioni per oltre 34.000,00 euro, nel 2024, ha dichiarato redditi imponibili per 43.590,00 euro, e percepito retribuzioni per quasi 46.000,00 euro;
c) SA AR, nel 2022, ha dichiarato redditi imponibili per 19.161,66 euro, e percepito retribuzioni per 19.942,00 euro, nel 2023, ha dichiarato redditi imponibili per 19.161,66 euro, e percepito retribuzioni per oltre 27.000,00 euro, nel 2024, ha dichiarato redditi imponibili per 43.950,63 euro, e percepito retribuzioni per oltre 63.000,00 euro. Il provvedimento del G.i.p., inoltre, dà conto degli acquisti di immobili in comunione da parte di AS AR e della moglie, effettuati il 10 settembre /4 8 2024, per un importo complessivo di 195.000,00 euro, di cui 115.000,00 finanziati mediante mutuo erogato da una banca, nonché di acquisiti di autoveicoli da parte di AS AR, della moglie SE DR, e di SA AR. 4.3. In considerazione dei principi giuridici da applicare e degli elementi valutabili in questa sede, deve concludersi che l'ordinanza impugnata risulta affetta da vizio di violazione di legge relativamente all'affermazione della sussistenza dei presupposti per l'operatività della confisca c.d. per sproporzione, anche per assoluta mancanza di motivazione in proposito, nonostante gli elementi risultanti dagli atti e le allegazioni difensive. Va preliminarmente osservato che, diversamente da quanto indicato nei ricorsi, i reati per cui si procede consentono l'applicazione dell'istituto della c.d. confisca allargata nei confronti di entrambi i ricorrenti. In particolare, anche nei confronti di SA AR si procede per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti con riferimento ad un «importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti [...] superiore a euro duecentomila». Al medesimo, infatti, al capo g), è contestato di aver emesso, quale legale rappresentante di una società formalmente in attività dal 27 marzo 2025, fatture per operazioni inesistenti per un imponibile pari a 763.966,92 euro in data antecedente e prossima al 08/11/2025. Né risultano formulate doglianze in ordine alla sussistenza del quadro indiziario posto a base della misura cautelare. Ciò posto, però, la decisione del Tribunale è affetta da plurimi vizi di carenza assoluta di motivazione. L'ordinanza impugnata, innanzitutto, non ha esaminato se, e in quale misura, il valore dei beni sequestrati a AS AR e a SA AR sia da ritenere sproporzionato rispetto al reddito dichiarato dai medesimi o ai proventi della loro attività economica. E questa valutazione era necessaria alla luce, da un lato, dei significativi redditi ufficialmente dichiarati dai due attuali ricorrenti e dai loro familiari, e, sotto altro profilo, dell'onere della prova in proposito, gravante a carico dell'accusa. L'ordinanza impugnata, in secondo luogo, non ha concretamente esaminato le allegazioni specifiche degli attuali ricorrenti in ordine alla legittima provenienza dei beni, in quanto si è laconicamente e lapidariamente limitata a definire la documentazione prodotta a supporto «non immediatamente verificabile». L'ordinanza impugnata, ancora, non ha concretamente affrontato il problema della congruenza temporale tra l'acquisto dell'orologio rinvenuto nella disponibilità di AS AR, avvenuta nel dicembre 2023, e le attività illecite al medesimo ascritte come reato-presupposto, siccome contestate come commesse in data antecedente e prossima al 08/11/2025, e con riferimento ad una società indicata «in attività dal 27.03.2025». 9 Il Presi. -nte Gastone dreazza Depositata in Cancelleria Oggi, n 2 MAG. 2026 Il Consigliere estensore / AnI t na iArz 5. La fondatezza delle censure formulate nel primo motivo del ricorso, le quali contestano l'affermazione della configurabilità dei presupposti per l'applicazione della confisca, in via diretta o per equivalente, ovvero per sproporzione, e, quindi, del sequestro strumentale a quest'ultima, impongono di annullare l'ordinanza impugnata e di disporre nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio esaminerà gli elementi acquisiti, nonché quelli ulteriori eventualmente prodotti dalle parti, al fine di valutare se, nella specie, sussistano concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della confisca, in via diretta o per equivalente, ovvero per sproporzione, e, quindi, del sequestro strumentale a quest'ultima, eventualmente per tutti i beni sottoposti a vincolo o solo per parte di essi, evitando di incorrere nei vizi evidenziati in precedenza, e, in particolare, sinteticamente, nei §§ 3.3 e 4.3. Le ragioni dell'accoglimento del ricorso determinano la superfluità dell'esame, in questa sede, delle ulteriori censure esposte nel secondo motivo, concernenti il periculum in mora. Ovviamente, però, il Giudice del rinvio, qualora ritenga sussistenti, per tutti i beni, o anche solo per alcuni di essi, i presupposti per l'applicazione della confisca diretta, o per equivalente, o per sproporzione, darà conto anche del profilo concernente la ravvisabilità delle esigenze cautelari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di DI competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Così deciso il 17/03/2026.