Sentenza 5 febbraio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/1999, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
་ 1 1 - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Aldo VESSIA Primo Presidente F.F. R. G. N. 3821/98 Dott. Manfredo GROSSI - Presidente di Sezione Cron. 3020 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione Rep. Consigliere Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Ud. 22/10/98 CRISTARELLA ORESTANO- Consigliere Dott. Francesco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - UFFICIO COPIE Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rilasciata copia studio IL SOLE 24 ORE al SIG. Consigliere Dott. Francesco SABATINI 3000 per-diritti 5 FEB. 1999 Dott. Stefanomaria EVANGELISTA Rel. Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LIRE 3000 CANCELLERIA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 "PENTRIA" DI ISERNIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ODESCALCHI 67, CK879333 1'Ufficio Legale della stessa, rappresentata e presso LORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dall'avvocato UMBERTO PAOLO BEVACQUA, giusta difesa UFFICIO COPIE 2 copia legele Richiesta delega a margine del ricorso;
det sig. BEVACQUA per diritti L. 1998 ricorrente - AL CANCELLIERE 593
contro
-1- NT DARIA;
-- intimata per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 187/95 del Pretore di VENAFRO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Venafro in funzione di giudice del lavoro, notificato alla locale U.S. il 6 maggio 1995, la dott.ssa Santilli Daria, premesso che prestava servizio alle dipendenze di quest'ultima in qualità di medico e che, oltre al disimpegno delle normali mansioni in ambito ospedaliero, aveva svolto, ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 761 del 1979 e successive modificazioni e integrazioni, attività libero-professionale in regime di plus orario, durante gli anni dal 1989 al 1993, conveniva in giudizio l'Amministrazione datrice di lavoro, chiedendo l'accertamento del proprio diritto di percepire l'indennità di incentivazione spettantele per siffatta attività, nell'importo da stabilirsi per mezzo di consulenza tecnica. Sangel La convenuta si costituiva ed eccepiva, fra l'altro, il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., ritenendo la materia controversa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Successivamente proponeva istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, con ricorso ritualmente notificato alla controparte il 27 febbraio 1998. Motivi della decisione L'assunto della ricorrente in ordine all'appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è fondato, giusta il costante indirizzo della giurisprudenza di queste sezioni unite, ora da confermare. Le prestazioni dei sanitari ospedalieri in regime di plus orario vennero compiutamente regolate dal D.P.R. 25.6.1983 n. 348 con una disciplina che non snaturava il carattere libero professionale del personale sanitario, essendo l'attivita' considerata come specifica modalita' dell'esercizio della professione 3 sanitaria, avente il fine di incentivare "lo sviluppo dei servizi nel loro complesso e realizzare una maggiore disponibilita' nei confronti della utenza" (sic. art. 35), assoggettata al regime delle compartecipazioni agli utili da parte delle U.S.L. e del personale dipendente, gia' realizzata nell'ambito delle U.S.L. con precedenti normative. Al decreto n. 348-1983, peraltro, faceva seguito il D.P.R. n. 270 del 20 maggio 1987, il quale nel recepire un nuovo accordo sanitario, operava una netta distinzione tra l'istituto della incentivazione della produttivita' e l'attivita' dei dipendenti dalla unita' sanitarie, in termini tali da precludere la persistenza della configurabilità, nel plus orario, di un rapporto di lavoro autonomo distinto dal rapporto di pubblico impiego. L'art. 86 della nuova normativa infatti espressamente stabiliva che l'attivita' di plus orario doveva essere prestata al di Ɛangut fuori del normale orario di servizio, senza peraltro rientrare nell'ambito del lavoro straordinario ne' porsi in contrasto con l'assolvimento dei compiti di istituto. Il plus orario inoltre doveva esser prestato con il concorso dell'attivita' dell'intera equipe dell'unita' sanitaria e doveva estendersi ai servizi ospedalieri connessi, mentre il paziente che richiedeva la prestazione doveva essere preventivamente informato dell'onere finanziario da sostenere. Il medico facente parte di un'equipe che svolgeva l'attivita' libero professionale in costanza di ricovero, era tenuto all'attivita' di diagnosi e cura dei ricoverati in regime libero professionale nei limiti del normale orario di lavoro (art. 86, n. 8). In tale ipotesi sia la quota di orario aggiuntivo del medico che i relativi proventi venivano ripartiti tra i restanti membri della equipe. Infine, il ricovero nei servizi di emergenza e di terapia intensiva, nelle unita' coronariche e nei servizi di rianimazione non poteva essere a regime libero professionale. Dall'insieme di tali regole non derogabili dal sanitario, appariva chiara la finalita', certamente pubblicistica, di migliorare la qualita' e realizzare l'economicita' dei servizi attraverso un meccanismo cogente. Tali ultimi criteri erano esplicitamente enunciati dagli artt. 66 e 101 del decreto, che in tal modo dettava una disciplina nettamente distinta dal contenuto dell'art. 35 del D.P.R. N. 761 del 1979 sullo stato giuridico del personale delle U.S.L., poiché, mentre, secondo la precedente disposizione, l'esercizio della libera professione nell'ambito delle U.S.L. era subordinata soltanto alla esigenza di assicurarne la compatibilità con la prestazione di lavoro dipendente, il lavoro svolto in regime di plus orario comprimeva l'autonomia del medico assoggettandolo ai poteri di organizzazione e di programmazione dell'unita' sanitaria (Cfr. Cass. N. 1072, Eangel 3385, 718, 5853-1993, 11565 del 1991). In data 28.11.1990 e' intervenuto il D.P.R. N. 348 che ha dettato un nuovo regolamento del personale del servizio sanitario nazionale, recependo i criteri accolti in un ulteriore accordo nazionale con effetti giuridici decorrenti dal 1 gennaio 1988 ed effetti economici dal 1 luglio 1988. Poiche' la controversia concerne un servizio prestato dall'anno 1989 in poi, la nuova normativa e' applicabile nella specie, peraltro senza comportare modifiche di regime, essendo stati gli elementi pubblicistici tutti confermati ed in alcuni casi indicati in termini espliciti. Tralasciando altre disposizioni di minore rilevanza, va ricordato a titolo di esempio il titolo quinto comprendente gli artt. 123 - 132, dedicato alla materia, il quale precisa che si intende dettare una disciplina avente come finalita' l'incentivazione della produttivita' e "l'efficienza dei servizi", termine quest'ultimo aggiunto, specificandosi che l'attivazione dell'istituto e' obbligatoria 5 e subordinata al conseguimento di obiettivi poi partitamente enumerati, validi su tutto il territorio nazionale per i servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, senza alcuna distinzione. Una delle finalita' indicate dall'art. 123 lettera b) consiste nel pieno utilizzo e la piena valorizzazione dei servizi pubblici, in modo da garantire maggiori spazi di prestazione dei servizi all'utenza . Le successive lettere c) e d) della norma aggiungono che occorre procedere ad una "razionale distribuzione territoriale ed oraria delle prestazioni, utilizzando le attivita' rese in plus orario con incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attivita' di ospedale di turno". L'art. 124 a sua volta afferma che "le prestazioni sono soggette al tariffario vigente, mentre quelle attualmente vigenti che non trovano riscontro nel tariffario سلمه vengono stabilite con decreto del Ministro della Sanita"". Il fondo di incentivazione, da incrementare ogni anno secondo il tasso di inflazione programmata, puo' essere integrato dalle Regioni con l'assegnazione di ulteriori risorse connesse all'attivazione di nuove unita' operative, peraltro entro ben determinati limiti. L'istituto della incentivazione della produttivita', stabilisce il successivo art. 125, viene regolato tenendo conto delle prestazioni complessive, valutate economicamente sulla base del tariffario nazionale;
le amministrazioni inoltre debbono predisporre orari e turni che garantiscano un'equa ripartizione di tutto il personale in modo da assicurare la partecipazione dei componenti dell'equipe dell'unita'. Non e' invece ammesso alla ripartizione delle quote dei fondi comuni il personale medico convenzionato esterno, ovvero il personale avente partecipazioni in strutture private convenzionate. I tetti massimi di plus orario infine, dispone l'art. 127, sono fissati in conformita' di accordi con le associazioni sindacali, successivamente deliberati delle amministrazioni che debbono provvedere anche ad una razionale integrazione con il normale orario di lavoro. Il debito orario complessivo e' assoggettato a verifiche delle amministrazioni "attraverso obiettivi di controllo". La misura del plus orario individuale puo' inoltre trovare compensazioni all'interno del semestre o nei semestri successivi, ma in caso di mancato recupero vanno effettuate trattenute sui compensi corrisposti. Una commissione costituita presso il Ministero della Sanita' ha il compito di stabilire gli indici della produttivita' e l'entita' dei fondi di finanziamento per i diversi settori sanitari. In conclusione, in conformita' di quanto gia' ritenuto da queste sezioni unite (v. Sentt. 15 gennaio 1993, n. 437; 21 gennaio 1993, n. 718; 28 gennaio 1993, n. 1072; 23 marzo 1993, n. 3385; 25 maggio 1993, n. 5853 e n. 5854; 21 سلالہ کے luglio 1993, n. 8097; 3 marzo 1994, n. 2085; 27 maggio 1994, n. 5215; 22 giugno 1994, n. 5971; 25 ottobre 1996, n. 9336) va affermato che il lavoro prestato dall'intimata in regime di plus orario resta assoggettato in tutto il suo svolgimento ai poteri di organizzazione e di programmazione delle unita' sanitarie e degli organi dello Stato, rendendo l'istituto una specie giuridica non configurabile come rapporto di lavoro autonomo distinto dal rapporto di pubblico impiego, bensi' inquadrato nell'ambito del rapporto di pubblico impiego dei dipendenti delle U.S.L.. Di conseguenza la controversia rientra, secondo i principi generali, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che alla relativa declaratoria sia di ostacolo lo jus superveniens di cui al d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sia perché tale nuova normativa ha, dal disposto trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie in materia di pubblico impiego, sottratto quelle relative a questioni attinenti, come nel caso di specie, al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 1° luglio 1998 (art. 45, 7 comma 17°); sia perché la rilevanza di una siffatta sopravvenienza sarebbe, comunque, esclusa dal regime di perpetuatio delineato dall'art. 5 cod. proc. civ., nel testo sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1993, dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Concorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva dell'Autorità giudiziaria amministrativa e compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 ottobre 1998 IL CONSIGLIERE – ESTENSORE Stfen Longt IL PRESIDENTE AldNemis Il Collaboratore di Cancellerla Depositato in Cancelleria Roma, 1 5 FEB 1999 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA ८ ཡ 1:|:ཀཎ ཀནྡྷནཾ ཨཱབྷཱནྟུསྶ ཝཱ ཏི A N IG N TIO 'O I 8