Sentenza 19 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione determina l'improcedibilità dell'azione penale, per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela. (Fattispecie in cui l'atto di querela recava solo la sottoscrizione del querelante, oltre al timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura della Repubblica, e risultava privo della controfirma del difensore in calce alla sottoscrizione della persona offesa).
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
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Querela: guida e modello La querela (artt. 120 - 126 del codice penale) è un atto con cui un soggetto, che è stato offeso da un reato non procedibile d'ufficio, manifesta all'autorità giudiziaria la volontà di perseguire penalmente il colpevole, essa è quindi una condizione di procedibilità Chi può presentare querela Cosa deve contenere la querela Notizia di reato Volontà che si proceda penalmente Sottoscrizione del querelante Querela come condizione di procedibilità Come sporgere querela Dove si presenta Termini Conseguenze Remissione della querela Rinuncia alla querela Querela e denuncia: differenza Modello atto di querela Chi può presentare querela Ex art. 120 c.p., il diritto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2008, n. 21447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21447 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/02/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 318
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 040891/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE PE N. IL 29/10/1948;
contro
2) DE LI VI N. IL 10/01/1952;
3) NI VI N. IL 23/01/1956;
avverso SENTENZA del 28/06/2005 TRIB. SEZ. DIST. di ALBANO LAZIALE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. Di Casola Carlo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv. Piccolo Antonio, difensore del RI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Albano Laziale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di De GE RD e DO IA in ordine al delitto di cui all'art. 110 c.p., art. 388 c.p., commi 3 e 4, perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela. Tale decisione è stata motivata sul rilievo che la querela in atti, "recapitata da un incaricato", era priva dell'autenticazione della firma del querelante, come richiesto dall'art. 337 c.p., comma 1, ultimo periodo.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, RI PP, parte offesa nel procedimento penale de qua, lamentando, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c), la violazione dell'art. 337 c.p.p.. Deduce, in particolare, che il Tribunale ha violato il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per l'autenticazione della querela non necessitano formule specifiche, essendo solo necessario che essa avvenga ad opera di soggetto a ciò abilitato e che abbia accertato l'identità della persona che sottoscrive (Cass. Sez. 5, 11-3-2004 n. 16260). Nel caso di specie, pertanto, non avrebbe dovuto essere pronunciato il difetto di querela, dal momento che questa è stata dapprima sottoscritta dal RI e poi, in calce, da uno dei due difensori all'uopo nominato dallo stesso querelante, l'avv. Marco Grea. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dall'esame diretto degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio dedotto, si evince che la querela in questione reca solo la sottoscrizione del RI, oltre al timbro di deposito apposto dal funzionario della Procura della Repubblica e all'annotazione a penna "depositata dall'avv. Crea Marco". Legittimamente, pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale, stante la mancata autenticazione della sottoscrizione del querelante, richiesta dall'art. 337 c.p.p., comma 1 per l'ipotesi in cui la querela non venga presentata personalmente dall'interessato, ma venga recapitata da un incaricato. Tali conclusioni si pongono in linea col principio enunciato dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui, in tema di formalità della querela, la mancata autenticazione della sottoscrizione, riflettendosi sulla garanzia di sicura provenienza dell'atto dal titolare del diritto di querela, determina l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di una condizione prevista dalla legge (art. 337 c.p.p. e art. 39 disp. att. c.p.p.) (Cass. Sez. 6, 28-11-1996 n. 710; Cass. Sez. 5, 25-2-2000 n. 4695). Non appare pertinente, d'altro canto, il precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente, nel quale, sulla premessa che per l'autenticazione non occorrono formule specifiche, essendo solo necessario che essa avvenga ad opera di soggetto a ciò abilitato e che abbia accertato l'identità della persona che sottoscrive, si è ritenuto che l'autenticazione possa essere eseguita dal difensore, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., mediante l'apposizione della propria firma in calce alla sottoscrizione della parte offesa. Nel caso in esame, infatti, si verte fuori dall'ipotesi considerata, dal momento che, come si è rilevato, la querela non reca la controfirma del difensore del RI.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008