Sentenza 26 marzo 2015
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro che costituiscono profitto di reato può avere ad oggetto sia la somma fisicamente identificata in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia una somma corrispondente al valore nominale di questa, quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il sequestro funzionale alla confisca diretta può colpire anche una somma corrispondente al valore nominale di quella illegalmente percepita, purché il denaro sequestrato sia comunque riferibile all'indagato e sussista il rapporto pertinenziale tra il numerario sottoposto a vincolo e il reato del quale esso costituisce il profitto illecito).
Commentari • 11
- 1. S. Finocchiaro | L’attesa sentenza delle SU sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 2. Art. 321 - Oggetto del sequestro preventivohttps://www.filodiritto.com/
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- 4. S. Finocchiaro | L’attesa sentenza delle SU sul sequestro e la confisca nel concorso di persone nel reatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2015, n. 15923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15923 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente - del 26/03/2015
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 533
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 53637/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERONA;
nei confronti di:
EL RO N. IL 01/07/1961;
NA IA TO N. IL 08/04/1955;
avverso l'ordinanza n. 135/2014 TRIB. LIBERTÀ di VERONA, del 24/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 24 novembre 2014 il Tribunale di Verona ha rigettato l'appello proposto dal P.M. avverso il decreto del G.i.p. presso il Tribunale di Verona del 31 ottobre 2014, che aveva a sua volta rigettato l'istanza di sequestro preventivo diretto della somma di Euro 315.854,00 (ulteriore rispetto a quella di Euro 63.170,00, già sequestrata con decreto del 23 ottobre 2014), individuata quale profitto del reato di peculato continuato nell'ambito di un procedimento penale ove risultano indagati LL UR e NA GI NI. A costoro, nelle rispettive qualità, il primo, di capo ufficio dell'area economico- finanziaria del Comune di Lazise e responsabile della gestione dei parcheggi comunali e della raccolta dei soldi dei parcometri, il secondo quale messo comunale e responsabile del prelievo del denaro dai parcometri comunali, si addebita il reato di cui agli artt. 81, 110 e 314 c.p., per essersi reiteratamente appropriati delle somme che costituivano il provento dei parcheggi, omettendo di depositarle presso il Comune.
2. Avverso la su indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Verona, che ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., con riferimento alla valutazione della somma passibile di sequestro e confisca. Dopo aver premesso che il richiesto sequestro delle somme illecitamente acquisite dagli indagati era in forma diretta e non per equivalente, il ricorrente ha posto in rilievo, in particolare, la superfluità della dimostrazione del nesso pertinenziale tra il denaro oggetto di peculato e il denaro in possesso degli indagati, assumendo trattarsi di un'interpretazione che non tiene conto della natura fungibile del denaro e degli orientamenti giurisprudenziali seguiti dal Giudice di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve pertanto rigettarsi per le ragioni di seguito indicate.
2. Nella motivazione della ordinanza impugnata il Tribunale ha richiamato il conforme provvedimento del G.i.p., osservando: a) che il sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto del reato, ex art. 240 c.p., comma 1, presuppone l'accertamento del nesso pertinenziale tra i beni da assoggettare a sequestro ed il reato per cui si procede;
b) che nel caso in esame non è stato sotto alcun profilo dimostrato, ne', tanto meno, indicato il nesso pertinenziale tra le somme oggetto delle ipotizzate condotte di peculato - posto in essere nel corso di svariati anni - e le somme depositate sui conti correnti degli indagati, ovvero in altro modo investite;
c) che erroneo, pertanto, deve ritenersi il presupposto da cui muove l'appello del P.M., secondo cui qualunque somma di denaro ovunque rinvenuta nella disponibilità dell'indagato sia sempre e comunque legata da nesso pertinenziale al denaro ritenuto provento o profitto del reato, non potendosi ravvisare, altrimenti, alcuna linea di distinzione tra la confisca diretta del profitto o prezzo del reato e la confisca per equivalente.
3. Corretta deve ritenersi l'impostazione accolta dal Tribunale, che ha fatto buon governo del quadro di principii delineato da questa Suprema Corte riguardo alla necessità dell'accertamento del vincolo pertinenziale (Sez. Un., n. 29951 del 24/05/2004, dep. 09/07/2004, Rv. 228166; v., inoltre, Sez. 2, n. 19105 del 28/04/2011, dep. 16/05/2011 Rv. 250194; Sez. 2, 19 maggio 2011, n. 34318, non mass.;
Sez. 6, n. 23773 del 25/03/2003, dep. 29/05/2003, Rv. 225757). Entro questa prospettiva, in particolare, si ritiene ammissibile il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme di denaro che costituiscono profitto di reato sia nel caso in cui la somma si identifichi proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia quando sussistono indizi per i quali il denaro di provenienza illecita risulti depositato in banca ovvero investito in titoli, trattandosi di assicurare ciò che proviene dal reato e che si è cercato di occultare.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, è evidente, a tal proposito, che la fungibilità del denaro e la sua stessa funzione di mezzo di pagamento non impongono che il sequestro debba necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì la somma corrispondente al loro valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato. Deve pur sempre sussistere, comunque, il rapporto pertinenziale, quale relazione diretta, attuale e strumentale, fra il danaro sequestrato ed il reato del quale costituisce il profitto illecito (quale utilità creata, trasformata od acquisita proprio mediante la realizzazione della condotta criminosa).
Non pertinente, dunque, deve ritenersi il richiamo dal ricorrente operato al precedente di questa Suprema Corte (Sez. 5, 16 ottobre 2012, n. 45024, non mass.), che non nega affatto la necessità di accertamento del nesso pertinenziale nelle su indicate evenienze, ma si limita ad affermare che costituisce profitto mediato - dunque possibile oggetto di un sequestro diretto - non solo il bene, immobile o di altro genere, in cui sia stato investito il denaro profitto diretto del reato, ma anche il denaro incassato quale corrispettivo della vendita di un bene illegittimamente acquisito, specificandosi, al riguardo, che, "una volta accertato che dall'alienazione di un bene si è ricavata una certa somma, se si ipotizza che il bene sia stato, a suo tempo, acquisito contra legem da chi lo ha poi rivenduto e che ricorrano i presupposti per operare il sequestro, il sequestro può certamente essere disposto ed eseguito sulla somma rappresentativa del prezzo, non avendo alcun rilievo la "composizione" della somma stessa, ma essendo sufficiente che esso rappresenti il tantundem".
4. La linea interpretativa tracciata dalla su citata pronuncia delle Sezioni Unite è stata anche di recente ribadita (Sez. 2, n. 14600 del 12/03/2014, dep. 28/03/2014, Rv. 260145), nel senso che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro, costituente il profitto del reato, può colpire sia la somma che si identifica proprio in quella che è stata acquisita attraverso l'attività criminosa, sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita (relativamente ad una fattispecie concernente il sequestro preventivo di denaro, titoli, valori, beni mobili, immobili ed altre utilità nella disponibilità di una banca, corrispondenti al prezzo del reato di "market abuse", commesso dai legali rappresentati della banca medesima).
Anche nella motivazione della pronuncia da ultimo citata, peraltro, si ha cura di precisare che in relazione al sequestro di somme di denaro è necessario che la somma sia pertinente al reato contestato, sicché una somma di denaro che non abbia alcuna pertinenza con il reato non può essere sequestrata;
tuttavia, una volta dimostrata la pertinenza, il sequestro può colpire sia quelle somme che si identifichino proprio in quelle che sono state acquisite attraverso l'attività criminosa (ossia il denaro fisicamente uguale a quello ricevuto dall'agente), sia la somma corrispondente al valore nominale, ovunque sia stata rinvenuta e comunque sia stata investita. In quest'ultimo caso, dunque, la sentenza spiega che, proprio in ragione della fungibilità del danaro e della sua funzione di mezzo di pagamento, il sequestro non deve necessariamente colpire le medesime specie monetarie illegalmente percepite, bensì una somma corrispondente al loro valore nominale ovunque sia stata rinvenuta, purché sia attribuibile all'indagato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015