Sentenza 28 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/05/2002, n. 7787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7787 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRE07 7 87 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6277/00 Presidente GRIECO Dott. Angelo 8671/00 Dott. Giovanni © Consigliere LOSAVIO Cron. 21518 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO © Consigliere 1594 Rep. Dott. Donato Consigliere PLENTEDA Ud. 19/02/2002 CELENTANO Rel. Consigliere Dott. Walter CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copila SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: il 28 MAG 2002 IL CANCELLIERE CURATELA DEL FALLIMENTO LIZZIO ALFIO, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BRUNO 0,77 1150 BUOZZI 32, presso l'avvocato GIUSEPPE ATTOLICO, rappresentato e difeso dall'avvocato UBALDO BELLUOMO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ALBA COSTRUZIONI di IT NA & C. Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA 2002 CIVILE della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata 441 e difesa dall'avvocato ANTONINO CATANZARO LOMBARDO, 1 giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
NN SA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 08671/00 proposto da: NN SA, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO CRISA', giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
S controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO LIZZIO ALFIO, ALBA COSTRUZIONI di IT NA & C. Snc;
intimati - avversO la sentenza n. 702/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 07/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, Alba Costruzioni, 1'Avvocato Catanzaro, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale O, in subordine per il suo rigetto;
il rigetto del ricorso incidentale;
2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso sia per il rigetto del principale sia del ricorso incidentale. Svolgimento del processo Con citazione del 22.04.1992 la curatela del fal- limento di IO IO convenne in giudizio davanti al Tribunale di Catania la S.n.c. Alba Costruzioni di IO RD e & nonché Santo Alemanni per sentir revocare, ai sensi sia del comma primo n. 1° che del comma secondo dell'art. 67 l.f. la vendita immobiliare h. avente ad oggetto la quota indivisa pari alla metà di due tratti di terreno estesi l'uno mq.
6.130 e l'altro mq 5.520, eseguita in favore della società convenuta con rogito del 4.7.1986 , entro l'anno antecedente dal- la dichiarazione di fallimento, intervenuta poi il 30.04.1987, per un prezzo ( lire 250.000.000 ) notevol- mente sproporzionato per difetto al valore dei beni. Si costituirono in giudizio tanto la Soc. Alba Co- struzioni quanto l'Alemanno, contrastando per infon- datezza la domanda della curatela, l'Alemanno anche con riferimento alla circostanza del suo recesso dalla SO- cietà acquirente, avvenuto in data 13.11.1987 All'esito dell'istruttoria, il Tribunale, con sen- tenza del 20.08.1996, rigettò la domanda con riferimen- 3 to al disposto del comma secondo dell'art. 67. L'accolse con riferimento al disposto del comma primo e quindi dichiarò inefficace la vendita relativamente alla metà indivisa dei beni ceduta dal fallito, avendo ritenuto sussistente la sproporzione tra il prezzo pa- gato e il valore del bene quale accertato dal consulen- te d'ufficio. Entrambi i convenuti restarono condanna- ti, in solido, al pagamento, in favore della curatela e a titolo di risarcimento, dell'equivalente pecuniario della quota suddetta, liquidato in lire 310.000.000, tempo dal oltre alla rivalutazione monetaria a far 31.01.1993 e agli interessi dalla domanda. Proposero appello autonomamente 1'Alemanno e la Società Alba Costruzioni. Riunite le impugnazioni, la Corte territoriale le decise con sentenza emessa il 7.10.1999 con la quale, riformata la sentenza del primo giudice, la domanda della curatela fu definitivamente respinta. La Corte di merito rilevò che sulla statuizione tribunale di rigetto della domanda revocatoria ai del sensi del comma 2° dell'art. 67 1.f., non impugnata dalla curatela, si era formato il giudicato. Ritenne la stessa Corte che fosse privo di fonda- mento il gravame dell'Alemanno per quella parte in cui detto appellante sosteneva la sua estraneità alla do- 4 manda e all'obbligazione restitutoria o risarcitoria in conseguenza dell'anteriore (rispetto alla proposizione della domanda da parte della curatela) suo recesso dalla società Alba Costruzioni. Giudicò invece esatto ma incompleto il criterio di stima dei beni adottato dal consulente d'ufficio, per l'omessa valutazione dell'incidenza, sul risultato del calcolo della non contestualità della ipotizzata ' fattispecie di scambio, e all'esito della nuova e moti- vata valutazione, condotta alla stregua del c.d. "principio di attualità“, esclude la sussistenza della ड् sproporzione tra le prestazioni. Infine dichiarò assorbite dal suddetto rilievo 1 ulteriori doglianze degli appellanti tanto in le ordine alla conoscenza dello stato di insolvenza, che tuttavia, motivando sul punto, escluse nel merito, quanto con riferimento al cumulo degli interessi e della rivalutazione operato dal tribunale in sede di liquidazione del risarcimento. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Cu- ratela del fallimento IO. Resistono con controricorso la Società Alba Co- struzioni e 1'Alemanno il quale ha proposto ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione 5 Le impugnazioni vanno riunite, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Il ricorso principale della curatela è articolato in due motivi, come segue rubricati e svolti. " ille-1° violazione dell'art. 67 n. 1 1.f. per gittimità e falsa applicazione di norme di diritto so- stanziale nonché per insufficiente, illogica e contrad- dittoria motivazione " la censura investe la stima dei beni oggetto dell'atto di disposizione revocando, in quei termini nei quali è stata operata dalla Corte anche attraverso Л il recepimento del criterio di valutazione adottato dal consulente d'ufficio ( criterio c.d. della permuta ). 2° ancora violazione dell'art. 67 l.f. con rife- rimento alla scientia decoctionis. La ricorrente premette che non aveva l'onere di dimostrare sussistente il suddetto requisito sogget- tivo e deduce, richiamandosi a pronunce di questa Corte (sentenza n. 5540 del 1997) che tuttavia essa ne aveva fornito prova attraverso la produzione in giudi- zio del titolo di credito protestato in danno della convenuta Soc. Alba Costruzioni. Il ricorso incidentale dell'Alemanni denuncia con due motivi: 1° la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 2290 e 67 1.f. nonché 1'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione sul punto degli effetti (insussistenza degli obblighi di risarcimento conse- guenti all'accoglimento della revocatoria) del recessO dalla società. 2° la violazione dell'art. 90 e SS. c.p.c. non- ché il vizio di motivazione sul punto del regolamento (per compensazione ) delle spese del giudizio di grava- me. h. Il primo motivo del ricorso principale è in- fondato. Nessuna "illegittimità" e nessuna "illogicità" è dato rilevare in ordine alla valutazione che la Corte di merito ha espresso circa il criterio di stima adot- tato dal consulente d'ufficio, basato sul c.d. "prezzo di trasformazione" e ritenuto correttamente applicabi- le al caso di specie perché specificamente correlato ad ipotesi di vendita di immobili suscettibili di utiliz- zazione edilizia e comunemente applicato in casi del genere. Dello stesso correttivo che, sulla base del c.d 31 principio di attualizzazione essa ha ritenuto di ' apportare al risultato finale della stima, la Corte stessa ha dato una giustificazione del tutto razionale spiegando che una volta accolto come criterio di stima 7 quello utilizzato dal consulente d'ufficio, il valore finale avrebbe dovuto essere corretto, in decurtazione, avendo il consulente stesso omesso di tener conto della contestualità dello scambio. In definitiva, tanto la correttezza del criterio di stima, riferita alla sua congruità rispetto alle caratteristiche dell'immobile in questione ( utilizza- bilità edificatoria ) tanto il correttivo di adatta- mento alla particolarità ( non permuta ma vendita con contestualità dello scambio cosa-prezzo ) risulta o giustificati dalla Corte di merito con argomentazioni del tutto immuni da vizi logici. Il secondo motivo del ricorso principale è inam- missibile perché investe questioni ( la scientia de- coctionis ) che la stessa Corte ha ritenuto assorbite ( a pag. 12 della sentenza, se pur essa le ha disamina- te con motivazione espressamente dichiarata ad abun- dantiam ). Tali argomentazioni e il giudizio stesso della Corte sulla questione sono rimaste prive di ogni influenza sulla decisione ( v., ex multis, la senten- za di questa Corte n. 10241 del 2000 ). Il ricorso in esame va, dunque, rigettato. Resta assorbito il ricorso incidentale condiziona- to dell'Alemanno. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. 8 R.G6277/00 86/21/00
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle 198.85 spese del giudizio di cassazione liquidate in euro oltre euro 4000.00 ( quattromila ) per onorario. Così deciso addi 19 febbraio 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Il Consigliere estensore Walter Celentano Angelo :).en と NI CAN IN TA 2000 SITA DEPO Marie Do Nuts 11. CANC Oggl Dr. 129.11 AGUNEL заде 28270 160,19