Sentenza 22 novembre 2000
Massime • 1
Allorché venga contestata, in ogni tempo, l'esistenza del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile la richiesta dell'interessato per intempestività ai sensi dell'art. 175, comma 3, cod. proc. pen.- atteso che l'applicazione di tale norma presuppone la non esecutività del titolo valido, derivante da caso fortuito o forza maggiore, destinata a venir meno una volta decorsi dieci giorni da quello di cessazione di tali cause - ma deve esaminarla nel merito. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stato dichiarato inammissibile, per violazione del termine di cui all'art. 175, comma 3, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione con cui si contestava l'esistenza del titolo esecutivo per mancanza di valida notificazione della sentenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 8934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8934 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 22/11/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 6673/2000
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 009465/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ UN N. IL 15/10/1933
avverso ORDINANZA del 21/12/1999 TRIBUNALE di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e in diritto:
1. Con ordinanza del 21 dicembre 1999 il tribunale di Milano, giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta con la quale BO RU contestava il provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano il 12 maggio 1999.
Rilevava il tribunale che alcune delle questioni proposte con la predetta istanza erano inammissibili perché "esorbitavano dalla competenza" di quel giudice, concernendo violazioni asseritamente verificatesi nel corso del giudizio di merito;
altre questioni erano di esclusiva competenza della magistratura di sorveglianza concernendo la concessione di permessi e di altri benefici penitenziari, che la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato era inammissibile perché generica;
che altrettanto inammissibili erano le questioni relative alla "asserita mancanza o nullità delle notifiche relative alle sentenze di condanna ricomprese nel cumulo... in quanto nessuna delle istanze in questione risulta avanzata nel termine di decadenza di giorni dieci di cui all'art. 175, comma 3, c.p.p., che deve essere applicato a mente della giurisprudenza di legittimità con decorrenza dalla data in cui l'imputato ebbe effettiva conoscenza del fatto, ovvero nella specie dalla data del 13 maggio 1999 di notifica del provvedimento di cumulo de quo"; che, con riferimento al passaggio giudicato delle due sentenze di condanna del pretore di Rimini in data 1 aprile 1998, contrariamente all'assunto del richiedente, non risultava presentata impugnazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del difensore, avv. Lino Terranova, il BO limitatamente alla questioni concernenti le sentenze 19 dicembre 1997 della corte d'appello di Milano, le sentenze in data 22 ottobre 1997 e 22 ottobre 1998 (rectius 28 ottobre 1998) del pretore di Pesaro, le due sentenze in data 1 aprile 1998 del pretore di Rimini, la sentenza in data 18 aprile 1998 del pretore di Torino. Sostiene il ricorrente che in ordine a tali sentenze egli aveva eccepito la insussistenza di un valido titolo esecutivo per mancanza della notifica (o di una valida notifica) delle stesse, per cui il tribunale avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la richiesta per inosservanza del termine di cui all'art. 175, comma 3, c.p.p. non applicabile al caso in esame.
Il procuratore generale presso questa corte, con ampia e articolata requisitoria, ha sostenuto che il motivo di ricorso è fondato, ma l'impugnazione deve essere rigettata perché dall'esame del fascicolo allegato risulterebbe, per le ragioni esposte nella requisitoria, che le sentenze in questione sarebbero state regolarmente notificate al BO.
3. Osserva preliminarmente la corte che non può essere condivisa la tesi del procuratore generale, anche se la stessa innegabilmente accelererebbe i tempi della decisione.
Va rilevato, infatti, che il tribunale di Milano non ha esaminato nel merito la richiesta del BO, per cui questa corte di legittimità, qualora accogliesse la tesi del procuratore generale, si sostituirebbe al giudice dell'esecuzione nella valutazione delle risultanze processuali, privando, tra l'altro, l'interessato dell'unico grado di impugnazione previsto nel procedimento di esecuzione.
Tanto precisato va rilevato che il ricorso va accolto con riferimento alle sole sentenze della corte d'appello di Milano, del tribunale di Pesaro e del tribunale di Torino, con rinvio allo stesso tribunale di Milano per nuovo esame.
Erroneamente, infatti, il giudice dell'esecuzione ha applicato al procedimento di cui all'art. 670 c.p.p. promosso dal BO i principi che regolano il procedimento di cui all'art. 175 c.p.p., che si fonda su presupposti del tutto differenti.
Nel primo caso, infatti, l'esistenza di un titolo valido costituisce il presupposto stesso della esecuzione, con la conseguenza che la mancanza del titolo non può mai essere sanata e tale accertamento, in qualsiasi momento avvenga, rende illegittima l'esecuzione; nella seconda ipotesi, invece, poiché la non esecutività del titolo, peraltro validamente formatosi, dipende soltanto dalla non colpevole inerzia dell'interessato, è chiaro che tale situazione di incertezza, di natura soggettiva, non può durare indefinitamente per cui se l'interessato, essendo cessate le cause tassativamente indicate dall'art. 175, comma 1 e 2, c.p.p., non si attiva nel tempo previsto dalla legge, l'inerzia si trasforma da incolpevole a colpevole con la conseguente legittima esecuzione del titolo che ormai non può più essere contestato.
Nella fattispecie in esame, dunque, essendo stata eccepita, con riferimento alle sentenze innanzi indicate, la inesistenza del titolo esecutivo il tribunale di Milano avrebbe dovuto esaminare nel merito la richiesta.
La stessa situazione non ricorre per le due sentenze in data 1 aprile 1998 del pretore di Rimini. La richiesta, infatti, è stata rigettata perché il giudice dell'esecuzione ha accertato che non era mai stata presentata impugnazione.
Il ricorso, quindi, con il quale anche per tale capo dell'ordinanza si deduce la violazione dell'art. 670 c.p.p., è limitatamente a tale punto manifestamente infondato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità delle richieste concernenti la non esecutività delle sentenze 19 dicembre 1997 della corte d'appello di Milano, 22 ottobre 1997 e 28 ottobre 1998 del pretore di Pesaro, 18 aprile 1998 del pretore di Torino e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Milano.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001