Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 8934
CASS
Sentenza 22 novembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Allorché venga contestata, in ogni tempo, l'esistenza del titolo esecutivo, il giudice dell'esecuzione non può dichiarare inammissibile la richiesta dell'interessato per intempestività ai sensi dell'art. 175, comma 3, cod. proc. pen.- atteso che l'applicazione di tale norma presuppone la non esecutività del titolo valido, derivante da caso fortuito o forza maggiore, destinata a venir meno una volta decorsi dieci giorni da quello di cessazione di tali cause - ma deve esaminarla nel merito. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione con il quale era stato dichiarato inammissibile, per violazione del termine di cui all'art. 175, comma 3, cod. proc. pen., l'incidente di esecuzione con cui si contestava l'esistenza del titolo esecutivo per mancanza di valida notificazione della sentenza).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2000, n. 8934
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8934
    Data del deposito : 22 novembre 2000

    Testo completo