Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 2859
CASS
Sentenza 30 ottobre 2018

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Il giudice che, nell'ambito del medesimo procedimento abbia adottato un decreto di sequestro preventivo, svolgendo funzioni di giudice per le indagini preliminari, non può emettere il decreto penale di condanna, sussistendo una delle cause di incompatibilità stabilite dall'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. (In motivazione la S.C. ha rilevato che la forza pregiudicante dell'attività compiuta sussiste nonostante che, accertando i presupposti del sequestro, il giudice non ha valutato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza dell'indagato, ma solo l'astratta configurabilità del reato, precisando inoltre che la misura cautelare reale non è compresa tra gli atti, specificamente elencati nell'art. 34, comma 2-ter, cod. proc. pen., per la cui adozione non opera il divieto, per il giudice per le indagini preliminari, di emettere decreto penale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 2859
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2859
    Data del deposito : 30 ottobre 2018

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