Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/10/2002, n. 15161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15161 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
ARTT 46 E 39 L. 21-11-19 BERICA15161/02 ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO (IST.NE GIUDICE DI PACE). i IN NOME D L P LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COMPSNIN -CONTRIBUNI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Connaninavi Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 22170/99 Cron. 35408 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rep. Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere Ud.06/03/02 Rel. Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE - ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA CARBONI GIOVANNI, elettivamente VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, difeso dall'avvocato SEBASTIANO FOIS, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EUROPA 86 ALGHERO in persona CONDOMINIO VIALE dell'Amm.re p.t.; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - intimato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avverso la sentenza n. 83/99del Giudice di pace di al Sig. PACIFIC I per diritti €✓ 2002 ALGHERO, depositata il 03/05/99; 12 NOV. 2002- IL CANCELLIERE 365 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato il Condominio di Viale Europa 86 in Alghero conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Alghero CONDONINO il [Condominio Giovanni BO chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di lire 750.380 a titolo di residuo debito per oneri condominiali relativi al consuntivo per l'anno 1996 ed al preventivo per l'anno 1997. in giudizio il RB costituiva contestando la domanda attrice e proponendo domanda riconvenzionale per la ripetizione delle Somme erogate in eccedenza nell'ipotesi che le spese effettuate per l'anno 1997 fossero risultate inferiori a quell approvate in sede di Oreventivo. Il Giudice di Pace adito con sentenza del 3.5.1999, preso atto della riduzione in corso di causa della originaria domanda attrice da lire 750.380 a lire 390.380 e del fatto che il convenuto eva offerto “banco Juniels quest'ultima somma, !; dichiarava estinto ogni debito del BO, rigettava le domande riconvenzionali da questi proposte e condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio nella 3 nisura del 90%, compensando le spese medesime per la residua parte. Il giudice adito, premesso che la controversia cra le parti traeva origine dal diverso modo di intendere la validità contabile dei vari esercizi Finanziari, rilevava che nella fattispecie la pretesa del BO di rimettere in discussione gli esercizi finanziari 1996 e 1997 e di confrontarli in un rapporto di credito-debito con la contabilità relativa alle delibere aventi ad oggetto gli esercizi 1994 e 1995 ed impugnat presso il Tribunale di SA, doveva essere disattesa in delibere assembleari relativepresenza di del consuntivo per l'esercizio all'approvazione preventivo per l'esercizio 1997 non 1996 e del impugnat e quindi valida ed efficace. Per la cassazione di tale sentenza il BO la proposto un ricorso articolato in quattro motivi ed ha successivamente depositato una memoria;
il Condominio di Viale Europa 96 in Alghero non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando Violazione dell'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c.0 in relazione agli articoli 311 277 primo comma e 112 inc.p.c., assume che il giudice di pace, applicazione del principio di concentrazione della IUITE decisione avrebbe dovuto decidere su tute le Comande ed eccezioni proposte dalle parti verificando la fondatezza о meno delle stesse al nomento della pronuncia;
in particolare egli avrebbe dovuto tener conto della delibera assembleare del 9.9.1998 riguardante l'approvazione del rendiconto dell'anno 1997 che, rispetto al preventivo, presentava a carico del BO un importo di spesa per quell'esercizio pari a lire INFERIORE 484.390 e quindi riferire di lire 160.294 rispetto NEL a quello esposti (su preventivo. La doglianza è inammissibile. Il Giudice di Pace ha rilevato di non poter riconsiderare la contabilità relativa agli esercizi Finanziari del 1996 e del 1997 per effetto della preclusione conseguente alla mancata impugnazione delle rispettive delibere assembleari di approvazione;
pertanto il giudicante, lungi dal violare le norme processuali denunciate, alla luce di tali argomentazioni ha ritenuto di non poter riconoscere il credito preteso dal BO sulla base della delibera di approvazione del consuntivo dell'anno 1997. 5 l'attuale ricorrente, Conseguentemente l'esistenza in suo favore di tale invocando credito, e dunque affermando la sussistenza dei presupposti sostanziali per il suo riconoscimento, Lamenta una violazione di legge, attinente alla decisione di merito, relativa a norme ordinarie;
orbene una tale censura è inammissibile alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in ordine ai limiti entro i quali è possibile esperire ricorso per Cassazione avversO Ina sentenza del Giudice di Pace pronunciata in una controversia di valore non superiore a due milioni di lire, come appunto nella fattispecie, e dunque decisa secondo equità (vedi sentenza 15.10.1997 1.716, che ha ammesso in tale ipotesi la censura di violazione di legge, attinente alla decisione di del giudice di pace, soltanto pernerito inosservanza о falsa applicazione di norme comunitarie dicostituzionali e di norme Cango SUPERIORE a quelle ordinarie). Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell'art. 360 n.4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 167 c.p.c., rileva che erroneamente il giudicante ha ritenuto improponibile, in quanto formulata dopo l'ordinanza 6 ammissiva delle prove, la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la ripetizione delle somme risultate corrisposte in eccedenza in base al preventivo del 1997 rispetto al successivo assume in rendiconto dello stesso anno;
il BO proposito che tale domanda era stata proposta tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta. La censura è infondata. Il BO con la comparsa di costituzione e risposta alla lettera e) aveva chiesto la condanna del Condominio alla restituzione in proprio favore differenza corrisposta in eccedenza per della l'eventualità che in corso di causa le spese preventi VATE per l'esercizio 1997 fossero risultante superiori a quelle effettivamente erogate per 10 stesso periodo;
non erano state invece proposte, come esattamente rilevato dal giudicante, le domande riconvenzionali con le quali era stata chiesta la condanna della controparte alla ripetizione di lire 160.290 oltre interessi quale differenza tra le somme versate dal BO e on contabilizzate nel rendiconto 1997 e quelle RESTITUITELLI restituirgli in corso di causa dal Condominio, nonché la condanna di quest'ultimo al rimborso in 7 proprio favore della somma di lire 206.500 all'esito della lite pendente presso il Tribunale di SA (vedi le conclusioni assunte dal BO all'udienza dell'11.3.1999 rispettivamente sotto la lettera b} e c) riportate nell'epigrafe Cella sentenza impugnata); conseguentemente il giudicante ha ritenuto improponibili tali domande in quanto tardivamente formulate. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., ritiene non conforme a logica il ragionamento espresso nella sentenza impugnata secondo il quale, in presenza dell'approvazione di un preventivo di spesa, il CONDRITING Condominio dovrebbe ritenersi obbligato al preventivopagamento delle somme esposte nel MEDESIMO desimo anche qualora venisse successivamente approvato, come nella fattispecie, il rendiconto relativo allo stesso anno per un importo inferiore a quello preventivato. La censura è inammissibile. Il giudice di pace ha esaurientemente espresso le ragioni per le quali ha ritenuto che la pretesa gli del BO di rimettere in discussione esercizi finanziari degli anni 1996 e 1997 (in particolare consuntivo per l'esercizio 1996 e 8 preventivo per l'esercizio 1997) si poneva in 1 contrasto con la mancata impugnazione delle relative delibere assembleari di approvazione, dovevano esserecosicchè i bilanci approvati considerati validi ed efficaci. In tale contesto la generica censura del vizio di motivazionericorrente riguardo ad un della sentenza impugnata è inammissibile alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia sopra menzionata secondo cui la sentenza del giudice di pace che ha deciso una controversia di valore non superiore a due milioni di lire è ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c., soltanto nei casi di inesistenza della motivazione, ovvero ai sensi dell'art. 360 n.9 c.p.c., allorchè L'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che, attenendo ad un punto Necisivo della controversia, si risolvA in una ipotesi di mera apparenza о di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, ipotesi non ricorrente nella fattispecie. Infine con il quarto ed ultimo motivo il BO, denunciando violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., lamenta che la sentenza impugnata, pur 9 riconoscendo che la pretesa del Condominio nella sua originaria entità era infondata, nondimeno ha compensato le spese di giudizio tra le parti soltanto nella misura irrisoria del 10% senza offrire alcune argomentazioni al riguardo. La censura è inammissibile. Il giudice di pace in ordine alla statuizione sulle spese di giudizio ha applicato la regola della soccombenza, temperata da un lato dalla riconosciuta buona fede del convenuto nel sostenere le proprie tesi e dal fatto di avere il BO Junicis estinto il suo debito "banco giudicis , dall'altro dall considerazione di non poter escludere che una contenuta pretesa della parte vincitriceɔiù avrebbe potuto favorire una composizione della lite prima di intraprendere il giudizio. La sentenza impugnata ha quindi offerto adeguata e logica motivazione del suo convincimento, cosicchè la censura sollevata inammissibile alla luce del richiamato indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte in materia dei 4 di impugnazione di una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
non occorre provvedere ad alcuna statuizione in ordine 10 che ilalle spese del presente giudizio, atteso Condominio di viale Europa 86 in Alghero non ha svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. IC AR enturm Fromas RS Così deciso in Roma il 6.3.2002 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talaricolazi o DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 28 OTT.2002 IL CANCELLIERE C1. Lolorico ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE) 11