Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
La cooperazione nel delitto colposo si caratterizza per un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi deve essere consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui, senza però che tale consapevolezza investa l'evento richiesto per l'esistenza del reato: ed è questo legame che consente di distinguere la cooperazione dal concorso di cause colpose indipendenti, ipotesi nella quale più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare l'evento, senza tuttavia la consapevolezza di contribuire alla condotta altrui.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 45069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45069 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - N. 481
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 023078/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT IN, N. IL 30/09/1941;
avverso SENTENZA del 24/02/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il procuratore Generale in persona della Dott.ssa CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il tribunale di Torino, con sentenza del 20 settembre 2001, affermava la penale responsabilità di NA CA e di NC Lo GL, collaboratrici scolastiche presso l'Istituto scolastico "66 Martiri" di Grugliasco, por il reato di omicidio colposo in danno di GI AL CC, deceduto in Grugliasco il 4 gennaio 1999 perché, mentre prestava servizio presso il medesimo Istituto, era stato colpito al capo da un faldone colmo di riviste lanciato nel cortile della scuola dalla finestra del bagno sita al secondo piano a circa metri 8,80 di altezza -, da NC Lo GL che, in quel momento, era lì, al secondo piano, insieme con NA CA.
2 - Il tribunale accertava che, quella mattina, si era deciso, nella scuola, di mettere ordine nell'archivio e la segretaria, responsabile amministrativa dell'Istituto, si era accorta che esigenze di spazio richiedevano l'avvio al macero del contenute cartaceo dello sgabuzzino adiacente all'archivio e a tal fine, la CA e OL AS, altra collaboratrice scolastica, avevano riferito del buon esito di una analoga operazione di smaltimento eseguita con successo anni prima mediante lanci dalla finestra.
La segretaria ne aveva parlato con il preside convenendo che comunque prioritario sarebbe stato lo spostamento delle auto che si trovavano parcheggiate in cortile proprio sotto la finestra.
3 - Il tribunale, inoltre, vagliati gli atti e, in particolar modo, le dichiarazioni dei protagonisti, riteneva che "aveva trovato conferma la ricostruzione dell'accusa, secondo cui in un contesto di completa disorganizzazione e in assenza di precise direttive dei responsabili, le due collaboratrici scolastiche, la CA e Lo GL, avevano preso in mano la situazione collaborando tra di loro, pur affidandosi all'improvvisazione, nell'intento di dimostrare alla segretaria e al preside la fattibilità dello smaltimento dei rifiuti cartacei mediante lancio dalla finestra prescindendo da qualsiasi cautela di lancio".
In particolare, secondo il tribunale, "le imputate erano presenti entrambe quando la segretaria si era allontanata per spostare la auto che ingombravano l'area di lancio;
entrambe avevano iniziato, insieme e di comune accordo, a preparare, i sacchi;
entrambe erano consapevoli dell'assenza di una programmazione precisa di compiti e di cautele, malgrado l'evidente pericolosità dell'operazione di lancio da una finestra il cui affaccio era troppo alto dal pavimento per consentire la visuale dell'area di caduta;
entrambe erano a conoscenza che v'era personale in pericolo perché ignaro del rischio, non avendo partecipata alla discussione che c'era stata al secondo piano;
la CA, inoltre, aveva assistito ai primi due lanci della Lo GL constatando che nessuno aveva dato il via all'operazione e la Lo GL non si era neppure affacciata per controllare se le auto fossero state tutte spostate dall'area di lancio".
"La CA - aggiungeva il Tribunale era consapevole, al pari della collega e degli altri imputati, che la propria condotta confluiva all'interno di una azione comune, che si stava ponendo in atto, per realizzare, la prova di lancio, in assenza di qual si voglia precauzione, lancio dunque, che non poteva essere imprevedibile, eccezionale".
"Sa alla GL - proseguiva la sentenza - andava rimproverato di avere gettato nel vuoto due sacchi e il faldone fatale con insensata avventatezza, altrettanto evidente era stata la negligenza della CA che si era limitata a rimproverare la collega solo per essere salita sul bordo della tazza del bagno".
4 - I difensori proponevano appello e la corte di appello di Torino, con sentenza del 24 febbraio 2003. riduceva la pena alla CA confermando nel resto la sentenza di primo grado.
La corte premesso, che la CA, nei motivi di appello, "aveva cercato di disattendere l'assunto dell'esistenza di un'azione comune per tentare di accreditare la tesi di un 'concorso di cause indipendenti' e, quindi, la tesi che il lancio del falcione era stata un'iniziativa della Lo GL del tutta imprevista e imprevedibile". osservava che "la CA, dopo avere insultato la Lo GL, non si era affatto fatta carico degli aspetti di evidente pericolosità di un avvenuto precedente lancio al buio, ma era tornata con la GL nel corridoio e vedendo comparire il Gerace, anziché preoccuparsi di chiedergli subito di trattenersi per impedire alla Lo GL altri lanci, visto che non vi era stato fino ad allora alcun segnale o ordine di avvio, o mandarlo in fretta a piano terra ad avvertire i responsabili, della scuola di ciò che stava accadendo, si era limitata a chiedergli una sedia o una scala, così, dando innegabilmente mostra di preoccuparsi solo che la Lo GL potesse scivolare dal bordo della tazza del bagno, in cui si trovava per i lanci, anziché del resto".
5 - Il difensore ricorre per Cassazione denunciando "violazione dell'art. 113 c.p.", deducendo che "il fatto che nell'occasione qui esaminata non siano state predisposte le misure - che, invece erano state adottate alcuni anni prima - e, soprattutto, che non vi sia stata alcuna programmazione precisa, comprendente assegnazione di compiti specifici in capo ad ogni operatore, esclude che possa trattarsi di un'organizzazione alla quale la CA abbia consapevolmente aderito".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è infondato.
a - Come ritengono la giurisprudenza - citata nel ricorso - e la dottrina, "la cooperazione nel delitto colposo si caratterizza per un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi deve essere consapevole della convergenza della propria condotta con la condotta altrui, senza però che tale consapevolezza investa l'evento richiesto per l'esistenza del reato nelle fattispecie casualmente orientate, ed è questo elemento - il legame psicologico tra le condotte dei concorrenti - che consente di distinguere la cooperazione nel reato colposo dal concorso di cause colpose indipendenti, ipotesi, nella quale più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare l'evento, senza però, che vi sia anche la consapevolezza di contribuire alla condotta altrui". A questa impostazione tradizionale - come è stata definita - del concorso colposo è stato, però, obiettato che "la stessa mal si concilia con i risultati ormai acquisiti in tema di reato colposo, la cui essenza viene universamente ravvisata in un elemento non di carattere psicologico, ma normativo, costituito dall'inosservanza di una regola di condotta a contenuto cautelare che incide già sul piano della tipicità del fatto illecito, con la conseguenza, in tema di cooperazione, che la condotta di ciascun concorrente, per risultare rilevante ai sensi dell'art. 113 c.p., deve caratterizzarsi per la violazione della regola cautelare, non essendo possibile qualificare un comportamento come colposo in mancanza di un tale requisito, e deve caratterizzarsi, inoltre per la presenza del legame psicologico tra le condotte.
b - Facendo applicazione di questi principi al caso di specie, quale motivatamente accertato, nei presupposti di fatto, dai giudici di merito, non può non affermarsi la cooperazione colposa della CA.
Si è visto che stando alle due sentenze di merito, "erano state la CA, e la AS a suggerire il lancio dei faldoni" che, "in assenza di precise direttive dei responsabili della scuola, erano state la CA e la Lo GL a prendere in mano la situazione collaborando tra di loro, pur affidandosi alla improvvisazione, nell'intento di dimostrare alla segretaria e al preside la fattibilità di smaltimento dai rifiuti cartacei mediante lancio dalla finestra prescindendo entrambe da qualsiasi cautela", fatta salva la cautela della CA di farsi dare una scala per consentire alla Lo GL di lanciare dalla finestra senza dover salire sulla tazza del bagno e rischiare di cadere.
Se questi sono i fatti, è innegabile la violazione, non solo da parte della Lo GL, ma anche della CA, di una regola di condotta a contenuto cautelare, regola che non può non essere ravvisata nel dovere di entrambe le collaboratrici di attendere che pervenisse un ordine o un segnale di inizio delle operazioni di lancio - segno evidente che il cortile sottostante era stato liberato e che il personale della scuola che potesse transitarvi era stato avvisato - o, quanto meno, nel dovere di entrambe di sporgersi dalla finestra quel tanto che consentisse di accertare che nel cortile non vi fossero più macchine in sosta e che, nel momento del lancio, non transitasse nessuno.
Entrambe volevano quel lancio e anzi, stando alla sentenza del tribunale, il suggerimento di quei lanci per liberare il locale adiacente all'archivio era stato della CA ed entrambe lo avevano preparato riempiendo i sacchi sicché se la condotta materiale del lancio poteva essere indifferentemente dell'una o dell'altra, l'osservanza della regola di condotta a contenuto cautelare perché il lancio venisse effettuato senza pericolo di danno per le persane o per le cose spettava sia alla Lo GL, sia alla CA, le quali l'hanno violata ciascuna con la consapevolezza della inosservanza della regola cautelare da parte dell'altra.
2 - Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2004