Sentenza 5 dicembre 2007
Massime • 1
Nell'art. 8, comma 2, legge n. 223 del 1991, che attribuisce il beneficio degli sgravi contributivi per un ulteriore periodo ai datori di lavoro che trasformino il contratto a tempo determinato dei lavoratori assunti dalla mobilità in contratto a tempo indeterminato, l'espressione "nel corso del suo svolgimento" deve essere interpretata nel senso che il beneficio spetta ai datori di lavoro che trasformino volontariamente il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità tra il primo ed il secondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/12/2007, n. 25315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25315 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - rel. Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.B.S. PRINTWARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato LAGANÀ GIANCARLO, rappresentata e difesa dall'avvocato BOSCHERINI MARCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, COSSU BENEDETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 572/05 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 19/04/05 r.g.n. 1480/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/07 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato BOSCHERINI;
udito l'Avvocato MARITATO per delega CORRERA.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia riguarda un caso di applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2, il quale recita: "I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4".
La società T.B.S. Printware s.r.l. aveva assunto la signora TI RI PI, iscritta nelle liste di mobilità, con contratto a termine della durata di tre mesi, ed aveva goduto degli sgravi contributivi previsti per detta durata dalla norma sopra riportata;
aveva prorogato lo stesso contratto di lavoro per un'ulteriore periodo di tre mesi, godendo degli sgravi per tale ulteriore periodo;
in data 17 ottobre 1996 aveva trasformato il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dandone comunicazione scritta in pari data 17 ottobre 1996 all'Inps ed all'ufficio di collocamento.
La sua domanda di godere degli sgravi contributivi per l'ulteriore periodo a decorrere dal 17 ottobre 1996, sulla base della norma sopra citata, è stata respinta dall'Inps e, in sede giudiziaria, dal tribunale di Prato, in quanto la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato era avvenuta il 17 ottobre, il giorno dopo la scadenza del rapporto a termine, avvenuta il giorno precedente 16 ottobre. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza 15/19 aprile 2005 n. 572. Il giudice di appello ha rilevato che nell'accordo del 16 luglio 1996 le parti hanno indicato come scadenza del contratto a tempo determinato il giorno 16 ottobre. Il trimestre dell'iniziale contratto a tempo determinato scadeva il 17 luglio, ma niente vietava agli interessati di stabilire una proroga prima della scadenza, e le due parti lo hanno fatto il 16 luglio 1996 concordando con formula espressa che il contratto del 17 aprile precedente deve intendersi prorogato fino al 16 ottobre 1996. Aggiunge che lo stesso ricorso afferma al n. 3 e al n. 5 dell'esposizione dei fatti che il contratto a termine con la dipendente TI in data 16 luglio 1996 è stato prorogato per ulteriori tre mesi fino al 16 ottobre 1996. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società TBS Printware, con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. L'Istituto intimato ha depositato procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 2, artt. 1362, 1369, 1371, 1230, 2963 cod. civ.;
art. 155 c.p.c. (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Argomenta: Il contratto a tempo determinato trimestrale originario prevedeva la clausola di rinnovo tacito per altri tre mesi, in difetto di disdetta scritta;
non essendo intervenuta alcuna disdetta, il contratto si era prorogato per ugual durata e la sua scadenza era il 17 ottobre 1996; come risulta dalla busta paga della TI e dal libro presenze, ritualmente prodotti, ella ha regolarmente lavorato il giorno 17 ottobre e tale giorno è stato computato sia ai fini retributivi sia a quelli contributivi. La trasformazione del contratto a termine, in vita il 17 ottobre 1996, in contratto a tempo indeterminato era avvenuta quindi durante lo svolgimento del rapporto, come prescrive l'articolo 8, comma 2, in esame, e pertanto la società aveva diritto agli sgravi contributivi per altri 12 mesi. Ogni diversa indicazione delle parti è dovuta ad errore materiale superabile dai dati documentali sopra indicati;
peraltro la sentenza impugnata, nel compensare le spese processuali, ha motivato con la peculiarità del caso, caratterizzato dalla continuità del rapporto e da probabile malinteso circa la scadenza del termine utile al godimento del beneficio contributivo.
I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati, nei termini di seguito precisati.
La L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 2, ha introdotto una fattispecie di assunzione a termine autonoma ed ulteriore rispetto alle ipotesi contemplate nella L. 18 aprile 1962, n. 230, la quale prescinde da ogni riferimento a cause oggettive, richieste invece per il contratto a termine in generale dalla cit. L. n. 230 del 1962, in quanto implica solamente, per la sua legittimità, un requisito soggettivo (lo stato di disoccupazione del lavoratore e la sua iscrizione nelle liste di mobilità), trovando la sua disciplina ed i suoi limiti esclusivamente nell'apposita previsione contenuta nel suddetto art. 8.
Consegue che è consentita alla volontà delle parti, a prescindere dalla sussistenza di particolari ragioni oggettive inerenti l'azienda, la proroga del termine iniziale del contratto concluso con un lavoratore in mobilità, purché permangano le condizioni soggettive che ne hanno reso possibile l'originaria stipulazione (Cass. 10 luglio 2000 n. 9174, Cass. 14 dicembre 2001 n. 15820, Cass.6 marzo 2003 n. 3374). Ciò posto, è corretto il rilievo della sentenza impugnata secondo cui era nella facoltà delle parti di prorogare il contratto a tempo determinato, scadente il 17 luglio 1996, fino al 16 ottobre, anziché per eguale durata trimestrale fino al 17 ottobre 1996. Trascura però il giudice di appello di considerare la circostanza della presenza lavorativa della TI il giorno 17 ottobre 1996;
tale circostanza è dedotta nel ricorso per cassazione con precisa indicazione degli atti di merito nel quale era stata fatta valere, e del loro contenuto, senza che fosse contestata;
la deduzione è conforme pertanto al principio di autosufficienza elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, come successivamente precisato dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art.
5. Tale circostanza rileva non ai fini indicati dalla ricorrente, come causa di trasformazione ex lege (L. 18 aprile 1962, n. 230, ex art.2) del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato,
perché per la operatività della norma di cui all'art. 8, comma 2, in esame, è necessaria la volontarietà della trasformazione, ma come espressione appunto di tale volontà.
Peraltro la stessa sentenza impugnata da atto, per giustificare la compensazione delle spese processuali (pag. 5), sia della continuità della prestazione, sia della trasformazione del rapporto da contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, utilizzando così la stessa terminologia del testo normativo, che usa il termine "trasformato", il quale va inteso nel senso di nuovo assetto volontario del tipo contrattuale che regola la prestazione lavorativa.
Trascura infine di considerare la ratio della norma, che è di carattere premiale (attraverso la riduzione degli oneri contributivi), al fine di incentivare gli imprenditori ad assumere lavoratori in mobilità con contratto a tempo indeterminato (Cass. 15820/2001 cit.). Considerata tale ratio, l'espressione nel corso del suo svolgimento deve essere intesa nel senso di prosecuzione volontaria e pattizia senza soluzione di continuità tra il contratto a tempo determinato ed il contratto a tempo indeterminato. Nè viene dedotto in alcun modo un intento elusivo, ostativo all'applicabilità del beneficio, ne' una tardività degli adempimenti comunicativi (la trasformazione deve essere comunicata dal datore di lavoro agli organi del collocamento entro cinque giorni, ai sensi della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 2 e 5: Cass. 10 marzo 2004 n. 4936);
nella specie la comunicazione è avvenuta lo stesso giorno 17 ottobre.
La sentenza impugnata risulta per ciò affetta da vizio di motivazione, per la mancata valutazione della circostanza sopra indicata, che la stessa sentenza da per acquisita, e da correlato errore di diritto. Poiché per la decisione della causa è necessario determinare l'ammontare degli sgravi contributivi, ciò impone la cassazione con rinvio ad altro giudice, che si designa nella corte d'appello di Bologna, il quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto: "Nella L. 23 luglio 1991, n. 223, art.8, comma 2, che attribuisce il beneficio degli sgravi contributivi per un ulteriore periodo ai datori di lavoro che trasformino il contratto a tempo determinato dei lavoratori assunti dalla mobilità in contratto a tempo indeterminato, l'espressione "nel corso del suo svolgimento", deve essere interpretata nel senso che il beneficio spetta ai datori di lavoro che trasformino volontariamente il rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato senza soluzione di continuità tra il primo ed il secondo.".
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata, e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Bologna, la quale deciderà la causa attenendosi al principio di diritto sopra enunciato;
essa provvederà altresì alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 8 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007