Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 8 N 9 O 1 A I / I Z 4 5 / R A 6 . R A 2 N T T . S R I : U REPUBBLICA ITALIANA B P G : B I ORIGINALE0 477 1/ 02 E B L R R L L Í T A A D : D B I S A E N T CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E T R S 1 Oggetto N E 3 I E 1 T A S . SEZIONE TRIBUTARIA E Tributaria A N M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 4254/01 Dott. Enrico PAPA - Consigliere Cron. 10791 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Stefano BENINI Ud.30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF ENTRATE PERUGIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2002 *STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -1-
contro
GI LI;
- intimata avverso la sentenza n. 403/99 della Commissione regionale di PERUGIA, depositata il tributaria 16/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02, dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo BI IU residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal sismici del 13 quinques pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. n.del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse la detrazione, e notificava al imponibile con esclusione della stessa contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, 13, comma 1, della legge 27 n. 971; dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1935, 791, .. convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 - 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1934, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell' IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, G. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi” (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo ilgiurisprudenziale, ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.2002 Così deciso in Roma il Il PresidentePresidente Il Cons. Estensore falion IL CANCELLIERE C1 EN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 APR, 2002Oggi IL CANCELLIERE C1 NO TI E N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 4 R / T 6 - S 2 I A B . I G .R . 5 E R L .P . L R A D A N T A . L - E U B D D B A I I T E S T R A 1 N I N T 3 E 1 R E S S E . I E T A N A M