Sentenza 27 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4358 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA I04-358702 Reg. Gen. N. 18519/99 + 20925/99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO f LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE 2a CIVILE Crou. 10237 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA Presidente Пер. 1003 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE AN RI dal Sig. Consigliere per diritti € 310 Dott. Ettore BUCCIANTE 12.7 MAR. 2002. ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE SENTENZA Sui ricorsi iscritti al n. 18519/99 + 20925/99 Ricorso n. 18519/99 proposto Oggetto: Obbligo da concludere contratto. LA LO e FE CA, elettiva- €0,77 L-1500 mente domiciliati in Roma, Via U. Boccioni n. 4, presso lo stu- CANCELLERY dio del Prof. Avv. Antonino Smiroldo che unitamente agli Avv.ti Amedeo De Maio e Giorgio Sabbatini li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. RICORRENTI contro 1 17/01 HELFRA S.r.l., in persona del liquidatore e legale rappre- sentante TH LI, e HELMUT EL, eletti- vamente domiciliati in Roma, Via E. Pimentel n. 2, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'Avv. Michele Costa che unitamente all'Avv. Mauro Rilasciata Copia legale al Sig. COSTA Pojer li rappresenta e difende come da procura a margine del per diritti € 14.4678 5 LUG. 2002 controricorso. IL CANCELLIERE CONTRORICORRENTI E RICORRENTI INCIDENTALI Ricorso n. 20925/99 proposto 0,77 1500 da HELFRA S.r.l., in persona del liquidatore e legale rappre- sentante TH LI, e HELMUT EL, eletti- vamente domiciliati in Roma, Via E. Pimentel n. 2, presso lo studio dell'Avv. Michele Costa che unitamente all'Avv. Mauro CG505675 F Pojer li rappresenta e difende come da procura a margine del controricorso. RICORRENTI INCIDENTALI
contro
DO LO e FE CA, elettiva- mente domiciliati in Roma, Via U. Boccioni n. 4, presso lo stu- dio del Prof. Avv. Antonino Smiroldo che unitamente agli Avv.ti Amedeo De Maio e Giorgio Sabbatini li rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso. G278177 CONTRORICORRENTI €0.77 150 CANCELLE 2 €0,77 11500 CANCELLERIA per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di -Trento Sezione Distaccata di Bolzano n. 92/99 del 17.06.1999 / 20.07.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.12.2001 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentiti gli Avv.ti Antonino Smiroldo e Michele Costa. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Marinelli che ha concluso per il rigetto del ricorso principa- le, assorbito quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 12/22.04.1996, EL LA e Fe- CANCELLERY derica UD convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano la soc. HE, in liquidazione, e TH LI deducendo che in data 08.01.1986 era intervenuto tra le parti un accordo transattivo in forza del quale detta società si impe- €0.77 1.1500 CANCELLE gnava a trasferire gratuitamente ad essi attori il locale cami- netto facente parte della p.m. 3, adiacente al bar, confinante con la loro proprietà (p.m. 1 in p. ed. 1085 c.c. Selva Val Gar- €0,77 1.1500 dena); che tale locale era stato invece venduto alla soc. Coop. CANCELLER s.r.l. Hotel Gran Sas con atto del 19.11.1991; che, pertanto, la soc. HE non aveva adempiuto all'impegno assunto, per cui si rendeva necessario esperire azione nei confronti di detta so- €0,77 1500 cietà e del LI, il quale si era obbligato “anche in proprio CANCELLERIE per le obbligazioni assunte dalla HE". 3 Ciò premesso gli attori chiedevano al Tribunale di voler con- dannare i convenuti in solido al trasferimento in loro favore di detto locale ovvero pronunciare sentenza produttiva degli ef- fetti contrattuali di cui alla predetta transazione, con ordine di trascrizione, riservandosi la richiesta di risarcimento danni in separato giudizio. Costituitisi, i convenuti eccepivano l'incompatibilità delle due domande proposte entrambe in via principale;
il loro di- fetto di legittimazione passiva, non essendo più proprietari dell'immobile; la nullità della scrittura azionata, per difetto di causa e per vizio di forma;
infine, la prescrizione di qualsivo- glia diritto derivante dalla scrittura. Istruita la causa, anche mediante c.t.u., il Tribunale (con sentenza n. 577 del 1998) rigettava le domande degli attori, osservando che l'eccezione di prescrizione ordinaria decennale, sollevata dai convenuti con riferimento ad entrambe le do- mande, da intendersi graduate in via principale e subordinata, era fondata giacché l'atto di citazione era stato proposto il 12 e 22.04.1996 con riferimento alla scrittura in data 08.01.1986. L'interruzione della prescrizione, assertivamente avvenuta con la lettera in data 19.06.1990, spedita il 20.06.1990, la cui ri- cezione era stata negata dai convenuti, non poteva ritenersi provata, in quanto la stessa spedizione era oggetto di presun- zione e da questa non poteva desumersi l'ulteriore presunzio- 4 ne del ricevimento, inammissibile quale "praesumptio prae- sumptionis". Il gravame proposto dai coniugi LA-Ludiferia veniva rigettato dalla Corte d'appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano con la sentenza (n. 22/99 del 17.06.1999 / 20.07. 1999) ora impugnata. Dopo aver accolto il primo motivo di gravame relativo all' interruzione della prescrizione, in base alla considerazione che la lettera datata 19.06.1990 risultava documentalmente spe- dita, sicché da tale dato certo poteva desumersi, per presun- zione, l'avvenuta ricezione della stessa da parte dei destinata- ri, osservava la Corte distrettuale, in ordine alle altre eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in appello, che di- fettavano le condizioni per l'accoglimento delle azioni proposte. Invero, essendosi la soc. HE impegnata a trasferire una co- sa propria e non una cosa altrui, poiché era proprietaria del bene al momento della scrittura transattiva (08.01.1986), non era possibile disporre il trasferimento del locale, ovvero emet- tere sentenza, ex art. 2932 c.c., costitutiva degli effetti con- trattuali con riferimento a detta scrittura transattiva, perché la soc. HE non era più proprietaria del bene promesso avendolo alienato a terzi. 5 Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i coniugi LA-UD deducendo due motivi di annul- lamento. Hanno resistito con controricorso la soc. HE e il LI che hanno proposto a loro volta ricorso incidentale subordi- nato, al quale i coniugi LA-UD hanno replicato con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Preliminarmente va disposta la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi (principale e incidentale) perché proposti contro la stessa sentenza. B) 1. Col primo motivo i ricorrenti principali coniugi Lam- predi-UD, denunciando omessa e/o insufficiente moti- vazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), si dolgono che l'impugnata sentenza abbia esaminato soltanto la domanda ex art. 2932 c.c., rigettandola. Al riguar- do assumono i ricorrenti che se è vero che “il preliminare di vendita di cosa altrui è insuscettibile di esecuzione in forma specifica", non sembra sia condivisibile l'assunto opposto, in base al quale non sarebbe ammissibile la domanda di esecu- zione specifica ex art. 2932 c.c. nei confronti di soggetti che, come le controparti, nelle more, hanno ceduto a terzi l' immo- bile che si erano impegnati con un contratto preliminare a vendere, ovvero a trasferire gratuitamente ad altri. In ogni caso, sostengono i ricorrenti, la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare la domanda con cui veniva ri- chiesta la condanna delle controparti al trasferimento a titolo gratuito del locale. Vero è che le controparti non erano più proprietarie dell'immobile, ma è altrettanto vero che in tal sen- so si erano espressamente obbligate in proposito, per cui non poteva che essere richiesto direttamente ad esse l'adempi- mento di tale obbligazione. Dopo aver richiamato i principi in tema di obbligazione, so- stengono i ricorrenti che le controparti erano comunque te- nute ad adempiere al trasferimento, non potendo utilmente dedurre l'alienità del bene, chiamando eventualmente in giu- dizio l'attuale proprietaria del bene soc. Gran Sas.
1.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili. Va innanzitutto osservato che la sentenza impugnata ha motivatamente disatteso le due domande (la prima diretta ad M ottenere il trasferimento della proprietà del locale, la seconda l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. degli effetti contrattuali di cui all'accordo transattivo) proposte dai coniugi LA-Ludiferia, rilevando la infondatezza delle stesse. Quanto alla prima domanda, la sentenza impugnata ha, in- fatti, rilevato che non ricorreva l'invocata fattispecie legale di 7 vendita di cosa altrui poiché la soc. HE era proprietaria del locale al momento dell'accordo, per cui si era obbligata a ven- dere una cosa propria e non una cosa altrui. In ordine alla se- conda domanda, ha precisato che era necessario che il pro- mittente venditore avesse conservato la proprietà e disponibi- lità del bene promesso, di talché la perdita di quest'ultime, come risultava dall'alienazione del bene a terzi, precludeva l' azione ex art. 2932 c.c.. Va poi osservato che i ricorrenti (non ignorando il principio di questa Corte - applicato dal giudice di merito che l'esecu- zione in forma specifica è impossibile qualora il promittente venditore abbia alienato a terzi il bene promesso: v. ex plurimis Cass.
4.4.2000 n. 4819; 5.1.1998 n. 42) solo genericamente censurano il rigetto di tale seconda domanda, dolendosi so- stanzialmente ed unicamente dell'omesso esame della prima domanda, allorché deducono che la sentenza impugnata si sa- rebbe limitata ad esaminare (e rigettare) la domanda di esecu- zione specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 c.c. e non avrebbe, invece, “preso in esame ed in adeguata considerazio- ne la domanda con cui veniva richiesta la condanna delle controparti al trasferimento a titolo gratuito del noto locale". Ma tale doglianza contrasta con la riportata parte motiva della sentenza impugnata che, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, ha preso in esame la prima domanda e spiegato, sia 8 pure in forma sintetica, perché andava rigettata. Ha, infatti, osservato la sentenza impugnata che non era applicabile al caso di specie l'istituto della vendita di cosa altrui, che era ipotesi del tutto diversa da quella in esame, essendosi i pro- mittenti venditori impegnati a vendere una cosa propria (e non altrui), della quale però successivamente avevano perso pro- prietà e disponibilità avendola alienata a terzi. Tale considera- zione illustra le ragioni che hanno portato al rigetto della pri- ma domanda perché, assodato che la soc. HE non era più da tempo proprietaria del bene immobile promesso in gratuito trasferimento, era evidente che la domanda di condanna a detto trasferimento riguardava un bene ormai di terzi e non poteva, quindi, trovare accoglimento. Solo se i promittenti venditori (soc. HE e LI) avessero assunto uno specifi- co obbligo in tal senso, avrebbero potuto essere condannati al trasferimento di un bene incontestatamente di altri;
ma tale ipotesi era da escludere perché l'obbligo assunto di trasferire gratuitamente il locale riguardava un bene proprio e non un bene altrui. La tesi, ampiamente svolta dalla difesa nel corso della di- scussione orale, che i ricorrenti a fronte dell'inadempimento delle controparti potevano chiedere (la risoluzione del con- tratto e il risarcimento dei danni ovvero) l'adempimento dell' obbligazione contrattuale e che la richiesta di adempimento 9 conteneva una domanda implicita di accertamento del credito, non può trovare ingresso perché non risulta che sia stata mai proposta una domanda di adempimento e quanto meno di ac- certamento del credito.
2. Col secondo motivo i ricorrenti principali denunciano omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica al ri- sarcimento del danno (art. 278 c.p.c., in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c.). Sostengono i ricorrenti che avevano chiesto alla Corte territoriale, una volta accertata l'esistenza del diritto azionato, la condanna generica delle controparti al risarci- mento dei relativi danni, da quantificarsi in separato giudizio. In base ai principi vigenti in tema di condanna generica, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare se sussisteva un fatto potenzialmente produttivo di danno.
2.1 Il motivo è destituito di fondamento perché dall'esame degli atti (consentito, essendo stato denunciato sostanzial- mente errore in procedendo per omessa attività) non risulta che i ricorrenti abbiano inteso introdurre e proporre domanda risarcitoria. Infatti l'originario atto di citazione si limita (n. 3 delle conclusioni) a formulare la seguente richiesta: “Danni ri- servati che saranno provati in questo o in separato giudizio" e il successivo atto di appello (pag. 10, n. 3) testualmente affer- mare: “Danni riservati, da accertare e quantificare in separata sede", senza che poi venisse chiesto e svolto alcunchè al ri- 10 guardo. Tale dizione, ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni (come è riportato nella sentenza impugnata), non può essere interpretata come domanda giudiziale ritualmente svolta di risarcimento danni, seppure generica, perché non contiene alcuna esplicitazione di simile richiesta, ma va intesa unicamente come volontà di agire separatamente per la richie- sta e quantificazione dei danni. Invero la semplice espressione “danni riservati” è troppo va- ga per poter essere interpretata come richiesta di condanna generica al risarcimento dei danni, non contenendo alcun rife- rimento ad una pronuncia di mero accertamento della sussi- stenza di un fatto potenzialmente dannoso. C) Il ricorso incidentale della soc. HE e LI (col quale si denuncia omesso e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la Corte d'appello disattesa l'eccezione di prescrizione), essendo stato espressamente proposto in forma condizionata all' accoglimento del ricorso principale, resta assorbito. D) In conclusione, la Corte rigetta il ricorso principale, di- chiara assorbito quello incidentale e, in base alla soccomben- za, condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispo- sitivo.
P. Q. M.
11 La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e di- chiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Eu- 306.41 ro oltre Euro 1.550,00 per onorario. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 14 dicembre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Antonino Elifinte IL PRESIDENTEлетни IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 27 MAN 2002 129,11 30,99 45ST TOT. 160,10 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA % Sone 4 22919 150,10 2/10 (euro Servizi FILIPPO #Responsabl eprizio Atti Giudiziari HACCICHINI) 12