Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di liquidazione dei compensi al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice del reclamo ha l'obbligo di indicare i criteri seguiti nella liquidazione e deve esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalla richiesta e dal parere del Consiglio dell'Ordine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2004, n. 43149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43149 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3899
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 43062/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Giulia Orlando, Avvocato del Foro di Genova;
avverso l'ordinanza pronunciata il 19/8/2003 con la quale venivano rigettati i ricorsi proposti avversi i decreti di liquidazione dei compensi emessi dal Tribunale di Genova in data 5/3/2003 nel procedimento a carico di SA CA e EN LI, ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Mario Fraticelli chiedeva che l'annullamento con rinvio;
FATTO E DIRITTO
Il giudice che procedeva emetteva i decreti di liquidazione dei compensi al difensore degli imputati ammessi al gratuito patrocinio, ma non si atteneva ne' alla richiesta del difensore ne' al parere del Consiglio dell'ordine che ne attestava la piena legittimità e la corrispondenza ai minimi tariffari.
Contro i decreti presentava ricorso il difensore lamentando appunto l'omesso rispetto dei minimi tariffari, ma il giudice dell'opposizione, pur richiamando il parere del Consiglio dell'ordine, riteneva di rigettare i ricorsi in quanto le cifre liquidate corrispondevano alle tariffe vigenti.
Contro tale decisione presentava ricorso il difensore deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in quanto la liquidazione dei compensi era avvenuta in violazione dell'art. 82 T.U. 115/2002, in quanto non erano state rispettate le tariffe minime certificate dal Consiglio dell'ordine e poi difetto di motivazione perché richiamando proprio quel parere aveva ritenuto conformi a legge le tariffe liquidate che invece erano inferiori ai minimi tariffari e non vi era alcuna motivazione in proposito.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere accolto e gli atti inviati al giudice del reclamo affinché valuti il parere espresso dal Consiglio dell'ordine e motivi se i compensi richiesti e liquidati rientrino nei minimi previsti o comunque quali siano i motivi eventuali per discostarsene. Il giudice infatti ha sempre l'obbligo di indicare i criteri seguiti nella liquidazione e deve esporre le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalla richiesta e dal parere del Consiglio dell'ordine (Sez. 1^ 11 luglio 1997 n. 4813, rv. 208493).
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004