Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, dell'art. 303, comma 1, lett.d, parte seconda, cod. proc. pen. atteso che il diverso trattamento della durata dei termini di custodia cautelare previsto nel caso di "doppia condanna" trova la sua giustificazione, anche sul piano della ragionevolezza, nell'affievolimento della presunzione di innocenza in presenza di una condanna intervenuta in primo e secondo grado e quindi di un doppio giudizio di colpevolezza.
Commentario • 1
- 1. Presunzione di innocenza: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/12/1999, n. 4680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4680 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 09/12/1999
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. " MAZZA FABIO " N. 4680
3. " US CA PE " REGISTRO GENERALE
4. " ZO ZO " N. 40951/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ET EB O IL 3.5.1951 n. 04.03.1951
avverso ordinanza del 11.06.1999 CORTE APPELLO di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAZZA FABIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Iannelli che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso previa declaratoria di manifesta infondatezza della eccezione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente. Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'istanza di scarcerazione per decorso dei termini di custodia cautelare proposta da LE EB, osservando doversi applicare la norma dell'art. 303 comma 1^, lett. d) del cpp, essendo stata pronunciata doppia condanna, in primo e in secondo grado. Il LE ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma e del comma 4^ della stessa, per contrasto con gli artt. 3, 25 comma 1^, e 27 comma 1^ della Costituzione.
Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta la violazione del principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. sul rilievo secondo cui i termini massimi di custodia cautelare sono determinati in funzione della pena edittale e non già da funzione della pena concretamente irrogata dal giudice.
Deriverebbe da ciò una ingiustificata disparità di trattamento tra condannati, per lo stesso titolo di reato, a pena di diversa gravità. Osserva ancora che, nella ipotesi di una notevole riduzione, in appello, della pena irrogata dal giudice di primo grado, la pena così ridotta potrebbe essere inferiore al tetto massimo custodiale.
Il dedotto contrasto con l'art. 3 Cost. non sussiste e l'eccezione così proposta è manifestamente infondata. Il principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge deve essere verificato in concreto con riferimento al presupposto normativo, ossia alla fattispecie astratta cui è rivolto il comando di legge. Tale fattispecie assume fra gli elementi significativi, per il calcolo della durata della custodia cautelare, la pena edittale prevista dalle leggi penali, ma non anche la pena in concreto irrogata, che pertanto assume il ruolo di una variabile indipendente, prova di incidenza ai fini del calcolo suddetto. L'uguaglianza è realizzata con l'applicazione dei medesimi criteri cautelari e custodiali a tutti coloro che versino nella medesima situazione accusatoria prevista dalla legge. È ben vero che la durata della pena inflitta con la sentenza può essere inferiore al termine massimo di custodia, ma in tal caso il condannato sarà posto in libertà allo scadere della pena a lui irrogata.
Con riferimento al principio sancito dall'art. 27 2^ comma Cost. il ricorrente osserva che il diverso trattamento previsto nel caso di doppia condanna, viola il principio di presunzione di innocenza per il maggior rilievo conferito a sentenze che possono comunque essere annullate nella fase processuale di legittimità. L'assunto del ricorrente va oltre la questione concretamente dedotta, ossia la legittimità costituzionale della norma dell'art. 303, comma 1^, lett. d) c.p.p. poiché investe nella sua globalità la legittimità
dell'istituto della custodia cautelare, del quale la norma citata non è altro se non un aspetto particolare. La privazione della libertà personale trova, nella forma che ricorre nell'istituto della custodia cautelare, come nella espiazione della pena, la sua legittimazione nel dettato dell'art. 13, commi 2^ e 3^, Cost. e, da un punto di vista più lato, nella esigenza insopprimibile di proteggere la società nel suo complesso e i singoli cittadini della attività delittuosa e delle sue conseguenze. Essa, nei termini dettati dalla predetta norma costituzionale, non viola la presunzione di non colpevolezza dell'art. 27, poiché è attività di natura urgente e provvisoria, dalla quale non deriva un principio di colpevolezza. Il regime adottato dall'art. 303, comma 1^ lett. d) cpp trova la sua giustificazione, anche sul piano della ragionevolezza, nell'affievolimento della suddetta presunzione in presenza di una doppia condanna e quindi di un doppio giudizio di colpevolezza. Infine il ricorrente denuncia contrasto con l'art. 25, comma 1^, Cost. ritenendo che la pena verrebbe scontata in regime di custodia cautelare, privando così il prevenuto di adire il tribunale di sorveglianza onde fruire di forme alternative della detenzione. Anche tale assunto è manifestamente infondato.
Il giudice naturale precostituito per legge è determinato con riferimento non solo alle circostanze del fatto, ma anche alla funzione da esplicare in relazione allo stato del procedimento e ai provvedimenti applicati al prevenuto.
Cosicché, nella fase della custodia cautelare in carcere, esso è predeterminato per legge nei giudici aventi giurisdizione in tema di libertà, i quali, ricorrendone i presupposti, possono ben sostituire la custodia in carcere con altra misura meno afflittiva. Altre sono le competenze del tribunale di sorveglianza ed esse attengono ad altra fase processuale.
L'eccezione è quindi manifestamente infondata e il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte
dichiara l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal ricorrente manifestamente infondata;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23 comma 1 bis, legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2000