Sentenza 16 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2001, n. 2314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2314 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 C.C. 66292 Z / 4 A / R 6 N T 2 023 14/0 1 - S . I T R B . G U . P . E B L R D I L L A R A E T R. G. N. 18549/99 D D B I A S E T N T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A 1 E I N S 3 E R 1 I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E . A Rep. E T N CRON. 4791 A SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- M Composta dai Sigg. Magistrati: Ud. 19/10/2000 - Presidente - Alfio FINOCCHIARO E N - Consigliere - Enrico PAPA E O I L Z I A S Mario CICALA V S I A C C I Eugenio AMARI D 2 E A 9 N M Antonino DI BLASI rel. E 2 R O P I U 6 P S ha pronunciato la seguente 6 E M T R A O SENTENZA Oggetto: Ritenuta IRPEF. C . C Indennità ferie. N sul ricorso n. 18549/99 R.G. proposto da Natura Tassabilità- MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici in ofere Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliato per legge,
- Ricorrente -
contro
CH HE, residente in [...] CANCELLERIA - Intimato per la Cassazione della sentenza n. 201/15/98 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Sez. n. 15, in data 3/3/1998 - 6/7/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. De Socio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 5 dal Sig. IL SOLE 24 ORE 5 per diritti L. 1500 7 1 # 19 FEB 2001 IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO HL Michele, chiedeva il rimborso della ritenuta operata dal suo datore di lavoro, a titolo IRPEF, sulla indennità per ferie non godute, percepita nell'anno 1992 e, formatosi sulla relativa istanza il silenzio-rifiuto, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, che lo accoglieva. L'Ufficio interponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, lo rigettava, affermando la natura risarcitoria dell'erogazione, e, quindi, la relativa intassabilità. Il Ministero delle Finanze, con ricorso spedito a notifica il 30-9-1999 дви ha chiesto la cassazione della decisione di appello perché inficiata da vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 48 T.U.I.R. - DPR 22-12-86 n. motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto917 decisivo della controversia. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE In buona sostanza il Ministero, con l'unico mezzo, sostiene che l'indennità per ferie non godute rientra nell'ampia nozione di reddito da lavoro dipendente così come delineata dall'art. 46 del D.P.R. n. 917/1986, e che, pertanto, i giudici di merito avrebbero fatto mal governo della normativa vigente ed applicabile, nell'affermare la natura risarcitoria dell'indennità, così sottraendola all'imposizione fiscale. Il motivo merita accoglimento alla luce del costante, condivisibile 2 orientamento di questa Corte (Cass. 11-1-2000 n. 7202; 9-7-99 n. 7188; 19- 5-99 n. 4835; 26-4-99 n. 4134; 21-9-94 n. 7868), dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi. E' stato, invero, affermato che l'indennità per ferie non godute, corrisposta dal datore di lavoro al proprio dipendente, ha natura retributiva, costituisce componente del reddito tassabile e va, quindi, assoggettata ad こ IRPEF, in applicazione degli artt. 46 e 48 del DPR n. 917/1986. Palese è, dunque, l'errore in diritto della decisione impugnata che va cassata. Non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto per risolvere la presente controversia, la causa ben può essere decisa nel merito a norma dell'art. 384, primo comma C.p.C., con l'affermazione della natura retributiva e reddituale dell'indennità per ferie non godute e, quindi, della legittimità del relativo assoggettamento ad IRPEF, nonché con il rigetto dell'originario ricorso del contribuente. Si ritiene sussistano giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Compensa le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria in Roma il 19/10/2000. 3 L Il Presidente Dott Alfio Finocchiaro Il Consigliere Relatore Estensore CORT Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casano P S E U R M : " DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1.6 FEB. 2001 Oggi. IL CANCELLIERE 61 Arnaldo ND صله اما E N IO 86 Z /19 A 5 R IA 6/4 . IST N R 2 - G . A E B .P.R T R LL. U D IB A A EL D R . D B E T SI A T T N SEN SE 1 IA 13 E I R A . E N T A M