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Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36245 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MP IO SE nato a [...] il [...] avverso il decreto del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere SE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG, dott. S. PERELLI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36245 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA SE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della prevenzione, ha rigettato l'impugnazione di GI PP MP contro il decreto n. 70/16 del Tribunale di Milano - sezione autonoma misure di prevenzione - di confisca di una somma di denaro di poco inferiore complessivamente ad euro 50.000,00 e di un immobile, comprensivo di pertinenze (autorimessa e terreno), in Settimo Milanese. Ha contestualmente ha dichiarato l'inammissibilità: della istanza difensiva del 30 gennaio 2022, depositata in data 19 aprile 2022, della istanza difensiva del 30 giugno 2021, depositata il 30 giugno 2022, entrambe dirette alla dichiarazione di perdita di efficacia dei sequestri di prevenzione. Ha inoltre rigettato l'istanza difensiva del 22 settembre 2022, depositata il 23 settembre successivo, diretta alla dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di GI PP MP, che ha articolato più motivi dopo aver ampiamente riassunto le vicende penali e l'andamento del giudizio di prevenzione. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Dalla data di deposito del ricorso diretto per cassazione, poi convertito in appello senza modifica del suo contenuto, sono decorsi alla data di deposito del decreto di confisca in sede di appello, avvenuto il 21 dicembre 2022, anni sei, mesi tre e giorni quindici. Pur considerando tutte le varie sospensioni, è stato abbondantemente superato il temine perentorio di un anno e sei mesi entro il quale la Corte di appello, ai sensi dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2001, avrebbe dovuto pronunciarsi per evitare la perdita di efficacia della confisca. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, in specie dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, per essere stata rigettata la richiesta difensiva del 22 settembre 2022 di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca, con la motivazione che la confisca è già stata eseguita in sede penale e che, conseguentemente, il provvedimento di prevenzione prosegue per gli effetti di cui all'art. 30, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per aver omesso la Corte di appello di confrontarsi con la prospettazione di un elemento decisivo per l'accoglimento della richiesta del 22 settembre 2022 di dichiarazione di inefficacia della confisca. Il ricorso, poi convertito in appello, fu depositato il 5 settembre 2016 e la prima udienza in sede di appello fu fissata soltanto l'11 (o 17 1 aprile, non si capisce) aprile 2019, ben oltre un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento, ancora una volta, al rigetto della istanza del 22 settembre 2022 di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca. In data 17 aprile 2019, per la prima volta, e sino alla data del 20 settembre 2022, la Corte di appello dispose la sospensione dei termini di efficacia della confisca, rinviando le udienze per ben tre anni, 4 mesi e giorni 20 in attesa della decisione della Corte di cassazione sulle già menzionate ricusazioni. Va quindi rilevata, anche per tale ragione, la perdita di efficacia del decreto di confisca. La sospensione per proposizione della istanza di ricusazione avrebbe potuto essere disposta non già sino alla decisione definitiva, e quindi sino alla pronuncia della Corte di cessazione, ma al più sino alla ordinanza di inammissibilità o di rigetto. In ogni caso la sospensione del termine per la decisione non poteva comportare la sospensione dei termini di efficacia dei sequestri. Non va poi dimenticato che la sospensione dei termini per la ricusazione è stata prevista con la novella introdotta dalla legge n. 161 del 2017, che contiene alcune disposizioni di diritto transitorio che rendono inapplicabile il meccanismo sospensivo nei procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, vi era già la formulazione della proposta di prevenzione. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento, ancora una volta, al rigetto della istanza del 22 settembre 2022 di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca. La Corte di appello ha ritenuto che la presentazione della dichiarazione di ricusazione fosse causa di sospensione del tempo necessario per la decisione definitiva sulla istanza di ricusazione in applicazione di una norma, contenuta nella legge n. 161 del 2017, non riferibile al procedimento in esame, atteso che la disciplina transitoria della menzionata legge esclude espressamente che quella disposizione sulla sospensione si riferisca ai procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, la proposta di applicazione della misura di prevenzione era già stata presentata. È poi meritevole di censura anche altra affermazione della Corte di cassazione, ossia che i termini della decisione sono rimasti sospesi nel periodo feriale alla quale il proposto non avrebbe mai rinunciato. 2.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non ha preso in esame l'istanza di perdita di efficacia della confisca del 2 febbraio 2022 ritenendo erroneamente che l'istanza avesse reiterato i contenuti delle precedenti istanze, già rigettate. La sentenza n. 2765 del 24 novembre 2021 e la sentenza n. 31760 del 29 gennaio 2019 della Corte di cassazione si sono occupate di altre questioni. La sospensione dei termini di efficacia dei sequestri non poteva essere disposta, come invece è avvenuto, sino alla pronuncia della 2 Corte di cassazione sulla ricusazione. In applicazione dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen. i termini potevano essere sospesi soltanto sino alla ordinanza di inammissibilità o di rigetto della istanza di ricusazione, emessa dalla Corte di appello, senza poter attendere la pronuncia della Corte di cassazione. 2.7. Con il settimo e con l'ottavo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa risposta alla opposizione alla dichiarazione di inammissibilità, con provvedimento del 23 marzo 2022, della istanza di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca, ritenendo erroneamente che l'atto difensivo del 19 aprile 2022 fosse reiterazione di una istanza di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca e non già, come era, l'opposizione alla precedente dichiarazione di inammissibilità della istanza. 2.8. Con il nono motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omesso esame della istanza difensiva del 30 giugno 2022 diretta ad ottenere l'attestazione di perdita di efficacia delle confische, erroneamente dichiarata inammissibile perché ritenuta mera reiterazione di precedenti istanze. La Corte di appello non si è confrontata con i contenuti della istanza, in forza dei quali si sarebbe dovuto pronunciare la perdita di efficacia dei sequestri. 2.9. Con il decimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omesso esame della istanza difensiva del 18 novembre 2021 di dichiarazione di perdita di efficacia delle disposte confische. 2.10. Con l'undicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di omesso esame della memoria difensiva dell'Il aprile 2019 in ragione della qualificazione in termini di motivi aggiunti, così ritenuti tardivi. Con la memoria non si proponevano questioni nuove e gli elementi di novità in essa contenute erano argomentativamente connessi al tema già oggetto di devoluzione nell'originaria impugnazione. 2.11. Con il dodicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento del diritto del proposto di prendere parte alle udienze, specificamente per le udienze del 16 ottobre 2015 e del 14 luglio 2015. In relazione a quest'ultima non risponde al vero che fu assente per scelta, dal momento che si trovava in condizione di elevatissimo rischio per la sua integrità fisica e psichica. Era stato infatti collocato agli arresti domiciiiari per necessità di assicurarsi una vita di riposo e astensione da situazioni di stress fisico emozionale. 2.12. Con il tredicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non poteva rigettare la richiesta di rinvio, per mancata citazione del proposto, all'udienza del 16 ottobre 2015 perché a detta udienza erano stati ricusati ben due componenti del collegio. 2.13. Con il quattordicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non ha preso in esame le doglianze difensive in merito alla 3 genesi dell'associazione di tipo mafioso e quindi alla presunta pericolosità sociale del proposto ed è sfuggita al confronto con ben sei sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di cassazione che hanno fatto chiarezza sulla genesi dell'associazione mafiosa. 2.14. Con il quindicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il decreto impugnato fonda il convincimento del presunto arricchimento del proposto su accertamenti penali che però si sono conclusi con l'esclusione dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. 2.15. Con il sedicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha utilizzato atti prodotti dal pubblico ministero solo ed esclusivamente su CD informatici, così invalidando l'intero provvedimento. 2.16. Con il diciassettesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, dato che il giudice della ricusazione, pur decretando, con atto del 23 giugno 2016, la conservazione di efficacia degli atti compiuti in precedenza dal Tribunale non ha invero compiuto alcun esame specifico. E sul punto il decreto impugnato nulla ha detto. 2.17. Con il diciottesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non si è confrontata con le doglianze difensive che sono quelle del nono motivo di ricorso per saltum e del decimo motivo della memoria difensiva dell'Il aprile 2019 in punto di violazione del principio di immutabilità del giudice. 2.18. Con il diciannovesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello, nell'affermare l'illecito arricchimento di MP con la gestione dei video poker, non si è confrontata non solo con i rilievi difensivi in ordine al contenuto di una conversazione intercettata tra CE MP e MA AL su pagamenti effettuati ai venditori dei bar cori denaro contante proveniente dalla "macchinette" per circa 500.00.0000 di lire;
ma anche con quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza del 17 maggio 2018 e con la sentenza del 26 novembre 2019 in merito al presunto arricchimento dei MP, nella parte in cui le predette sentenze hanno censurato l'affermazione dei giudici di merito che le attività economiche gestite dal sodalizio AL-MP erano state finanziate, in tutto o in parte, con i proventi dei reati di usura e di estorsione e della gestione fraudolenta delle cd. slot machines. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il termine di cui all'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011 decorre dal deposito del ricorso, che va individuato nell'impugnazione di merito sì come definitiva in seguito alla qualificazione come appello dell'originario ricorso per cassazione. Prima della conversione del ricorso per cassazione in atto di appello l'impugnazione non è qualificabile come appello ed è questa la ragione che preclude di riconoscere alla sua presentazione l'idoneità a far decorrere il termine posto a pena di inefficacia della confisca. È bene allora precisare che il ricorso, una volta qualificato come appello, è pervenuto al giudice dell'impugnazione il 30 ottobre :2018. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là del richiamo alla disposizione di cui all'art. 30, comma 3, d. Igs, n. 159 del 2011, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia della confisca anche e in modo del tutto autosufficiente in ragione del mancato decorso del termine massimo a far data dal deposito dell'atto di appello, computati tutti i periodi di sospensione. Ed è in tal modo giunta alla conclusione che quel termine non era interamente decorso e che era trascorso un periodo di soli nove mesi e ventidue giorni. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'assunto di ricorso non ha pregio. Ai fini del computo del termine previsto a pena di sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca non possono rilevare i cd. tempi morti di trasmissione dell'impugnazione, proposta come ricorso per cassazione per saltum, dall'ufficio giudiziario in cui fu originariamente presentata alla Corte di appello, una volta che fu qualificata come appello. Il dies a quo del termine non può, in questo caso, che individuarsi nel momento della trasmissione dell'impugnazione convertita in appello alla Corte di appello. 5. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. La disposizione dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, nel richiamare l'art. 24, comma 2, dello stesso decreto come modificato dalla I. n. 161 del 2017, fa riferimento chiaro alla sospensione del termine, posto a pena di inefficacia sopravvenuta del provvedimento di confisca, per il tempo necessario per la decisione definitiva sulla istanza di ricusazione. L'indicazione di definitività non può che significare che la sospensione opera sino alla conclusione dell'incidente eventualmente con la pronuncia della Corte di cassazione. La disposizione, di 5 natura processuale, trova immediata applicazione e non è tra quelle per le quali l'art. 36 I. n. 161 del 2017 ha disposto la non applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della menzionata legge, che ha previsto questa ulteriore causa di sospensione del termine. Quanto poi al rilievo in ordine al tempo della sospensione feriale dei termini processuali, non può che apprezzarsene la genericità nella misura in cui non è accompagnato dalla deduzione specifica per la quale, per mezzo del computo di quel termine, si sarebbe superato il limite massimo con conseguente inefficacia del provvedimento di confisca. 6. Il sesto motivo non è proponibile. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine perentorio di legge il provvedimento che ora viene censurato, emesso il 23 marzo 2022 per la dichiarazione di inammissibilità della istanza del 2 febbraio 2002, e non gli è consentito farlo ora dopo la scadenza del termine di impugnazione. 7. Il settimo motivo e l'ottavo motivo sono manifestamente infondati. Pur a voler ritenere che l'atto del 19 aprile 2022 fosse una opposizione, non può che prendersi atto che la Corte di appello ha dato risposta alle doglianze contenute in quell'atto. Infatti, ha negato a quell'atto la forza di ribaltare la decisione opposta, e l'errore di averla qualificata nuova istanza, sì da apprezzarne un contenuto meramente reiterativo, non ha inciso sulla pienezza dell'esame di merito comunque condotto. 8. Il nono motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. Occorre premettere che la validità del provvedimento di confisca non viene meno se pure il sequestro venga dichiarato inefficace. Non si comprende allora quale possa essere l'interesse sotteso al motivo una volta che la confisca fu emessa. Si consideri a tal proposito che, come affermato da Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Rv. 277652, "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria defintiva della confisca. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto non ostativa al provvedimento di confisca la circostanza che, nelle more del procedimento, il sequestro fosse divenuto inefficace, con restituzione dei beni al proposto, per il decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159". 6 3 Va comunque considerato che sul tema della inefficacia dei sequestri adottati contro il ricorrente nel procedimento in esame la Corte di cassazione si è già pronunciata chiarendo che "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare)" - Sez. 5, n. 21760 del 29/01/2019, Rv. 276892 -. 9. Il decimo motivo è generico e manifestamente infondato. A giudizio del ricorrente l'istanza difensiva del 18 novembre 2021 di dichiarazione di perdita di efficacia delle disposte confische non era reiterativa di precedenti e non è stata assorbita, per originalità di contenuto, nelle successive. E però il ricorrente si è limitato ad allegare l'istanza al ricorso e non ne ha descritto i contenuti, di asserita novità, affidandone la rilevazione, in modo evidentemente inammissibile, alla lettura della Corte di cassazione. La doglianza è stata pertanto articolata in modo generico. 10. L'undicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha fatto comprendere in cosa possa essere consistita la dedotta violazione di legge. Non va a tal proposito trascurato che, in materia, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge e che in giurisprudenza è consolidato il principio di diritto per il quale "in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogic:ità argomentativa della sentenza impugnata" - , tra le molte, Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019 Rv. 276766 -. 7 11. Il dodicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. All'udienza del 14 luglio 2015 il ricorrente fu assente e non fu prospettato un legittimo impedimento a comparire. Alla successiva udienza, del 16 ottobre 2015, il ricorrente lamentò l'omessa citazione;
era però quella una udienza da rinvio da altra precedente nella quale l'interessato non era presente e non aveva addotto legittimo impedimento. Non si verte allora in tema di vizio da omessa citazione e, su questa premessa, si apprezza la correttezza della decisione della Corte di appello nella parte in cui ha affermato che, ove avesse voluto presenziare all'udienza del 16 ottobre, l'interessato, che al tempo era ristretto agli arresti domiciliari, avrebbe dovuto fare tempestiva richiesta, al giudice della cautela, in modo da essere autorizzato a presenziare all'udienza. Ma di ciò il ricorso nulla ha detto. 12. Il tredicesimo motivo è manifestamente infondato. Non è dato comprendere la ragione per la quale, nella prospettiva del ricorrente, il collegio della Corte di appello non avesse il potere di provvedere sulla istanza. A voler ritenere fondata la deduzione in ordine all'assenza del potere di provvedere, dovrebbe ora rilevarsi la totale inconsistenza della doglianza difensiva per la mancata traduzione in udienza dell'interessato, proprio perché non è logicamente coerente lamentarsi del mancato esercizio di un potere decisorio e al contempo negarne la sussistenza. In ogni caso va chiarito che il giudice ricusato non può pronunciare sentenza ma certo può adottare provvedimenti ordinatori e interinali, con la conseguenza della assoluta infondatezza del rilievo in esame. 13. Il quattordicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. Esso prospetta, a ben vedere, un mero difetto di motivazione che, come è noto, non può formare oggetto del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione. 14. Il quindicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. Non viene illustrata in ricorso la ragione per la quale l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., avrebbe dovuto comportare la rivisitazione del provvedimento di prevenzione, una volta che, come affermato nell'impugnato decreto, è comunque rimasta ferma la condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso e pienamente valide le prove delle attività di illecito arricchimento (v. fl. 14 ss. del decreto impugnato). 15. Il sedicesimo motivo è manifestamente infondato. Il decreto impugnato ha chiarito che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la sentenza n. 8 1598 del 2013 del Tribunale di Milano è stata depositata anche in cartaceo, come numerose altre produzioni di parte, ripartite in plurimi faldoni. In ogni caso la Corte di appello ha attestato che non vi è mai stata sul punto eccezione di nullità, ed è appena il caso di evidenziare che non può neanche parlarsi, in assenza di previsioni di legge in tal senso, di inutilizzabilità. La stessa sentenza della C:orte di cassazione richiamata dal ricorrente non ha prospettato il vizio di inutilizzabilità e ha parlato di irritualità sanabile con ordinanza che inviti al deposito cartaceo. Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261552 ha infatti stabilito che "è irrituale il deposito degli atti allegati al ricorso per cassazione esclusivamente su supporto informatico, poiché il pubblico ufficiale ricevente ha il dovere di certificare anche il numero degli stessi ed è inoltre necessario poterne oggettivamente verificare il contenuto, evitando il rischio di perdite o modificazione dei dati. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto con ordinanza l'acquisizione di copia cartacea di atti originariamente depositati unicamente su supporto informatico)". 16. Il diciassettesimo motivo è improponibile, atteso che la doglianza in esso articolata non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello. 17. Il diciottesimo motivo è generico. Il ricorrente in modo inammissibile ha ritenuto di articolare la doglianza facendo richiami ad altri atti, senza che di essi abbia illustrato il contenuto;
in tal modo ha eluso, con l'espediente dell'affidamento alla lettura degli atti ad opera della Corte di cassazione, l'adempimento dell'onere di specifica illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della richiesta di annullamento. 18. Il diciannovesimo motivo è generico. Il ricorrente non illustrato quali siano i contenuti accertativi con i quali la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi. Non si comprende, perché non viene spiegato in ricorso, come l'asserito omesso confronto con detti contenuti si sia potuto tradurre in un difetto radicale di motivazione, tanto da dare luogo ad un vizio di violazione di legge. 19. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9 A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 giugno 2023.
lette le conclusioni del PG, dott. S. PERELLI, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36245 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: SANTALUCIA SE Data Udienza: 30/06/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Milano, quale giudice della prevenzione, ha rigettato l'impugnazione di GI PP MP contro il decreto n. 70/16 del Tribunale di Milano - sezione autonoma misure di prevenzione - di confisca di una somma di denaro di poco inferiore complessivamente ad euro 50.000,00 e di un immobile, comprensivo di pertinenze (autorimessa e terreno), in Settimo Milanese. Ha contestualmente ha dichiarato l'inammissibilità: della istanza difensiva del 30 gennaio 2022, depositata in data 19 aprile 2022, della istanza difensiva del 30 giugno 2021, depositata il 30 giugno 2022, entrambe dirette alla dichiarazione di perdita di efficacia dei sequestri di prevenzione. Ha inoltre rigettato l'istanza difensiva del 22 settembre 2022, depositata il 23 settembre successivo, diretta alla dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso il difensore di GI PP MP, che ha articolato più motivi dopo aver ampiamente riassunto le vicende penali e l'andamento del giudizio di prevenzione. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Dalla data di deposito del ricorso diretto per cassazione, poi convertito in appello senza modifica del suo contenuto, sono decorsi alla data di deposito del decreto di confisca in sede di appello, avvenuto il 21 dicembre 2022, anni sei, mesi tre e giorni quindici. Pur considerando tutte le varie sospensioni, è stato abbondantemente superato il temine perentorio di un anno e sei mesi entro il quale la Corte di appello, ai sensi dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2001, avrebbe dovuto pronunciarsi per evitare la perdita di efficacia della confisca. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, in specie dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, per essere stata rigettata la richiesta difensiva del 22 settembre 2022 di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca, con la motivazione che la confisca è già stata eseguita in sede penale e che, conseguentemente, il provvedimento di prevenzione prosegue per gli effetti di cui all'art. 30, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per aver omesso la Corte di appello di confrontarsi con la prospettazione di un elemento decisivo per l'accoglimento della richiesta del 22 settembre 2022 di dichiarazione di inefficacia della confisca. Il ricorso, poi convertito in appello, fu depositato il 5 settembre 2016 e la prima udienza in sede di appello fu fissata soltanto l'11 (o 17 1 aprile, non si capisce) aprile 2019, ben oltre un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento, ancora una volta, al rigetto della istanza del 22 settembre 2022 di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca. In data 17 aprile 2019, per la prima volta, e sino alla data del 20 settembre 2022, la Corte di appello dispose la sospensione dei termini di efficacia della confisca, rinviando le udienze per ben tre anni, 4 mesi e giorni 20 in attesa della decisione della Corte di cassazione sulle già menzionate ricusazioni. Va quindi rilevata, anche per tale ragione, la perdita di efficacia del decreto di confisca. La sospensione per proposizione della istanza di ricusazione avrebbe potuto essere disposta non già sino alla decisione definitiva, e quindi sino alla pronuncia della Corte di cessazione, ma al più sino alla ordinanza di inammissibilità o di rigetto. In ogni caso la sospensione del termine per la decisione non poteva comportare la sospensione dei termini di efficacia dei sequestri. Non va poi dimenticato che la sospensione dei termini per la ricusazione è stata prevista con la novella introdotta dalla legge n. 161 del 2017, che contiene alcune disposizioni di diritto transitorio che rendono inapplicabile il meccanismo sospensivo nei procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, vi era già la formulazione della proposta di prevenzione. 2.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in riferimento, ancora una volta, al rigetto della istanza del 22 settembre 2022 di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca. La Corte di appello ha ritenuto che la presentazione della dichiarazione di ricusazione fosse causa di sospensione del tempo necessario per la decisione definitiva sulla istanza di ricusazione in applicazione di una norma, contenuta nella legge n. 161 del 2017, non riferibile al procedimento in esame, atteso che la disciplina transitoria della menzionata legge esclude espressamente che quella disposizione sulla sospensione si riferisca ai procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge n. 161 del 2017, la proposta di applicazione della misura di prevenzione era già stata presentata. È poi meritevole di censura anche altra affermazione della Corte di cassazione, ossia che i termini della decisione sono rimasti sospesi nel periodo feriale alla quale il proposto non avrebbe mai rinunciato. 2.6. Con il sesto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non ha preso in esame l'istanza di perdita di efficacia della confisca del 2 febbraio 2022 ritenendo erroneamente che l'istanza avesse reiterato i contenuti delle precedenti istanze, già rigettate. La sentenza n. 2765 del 24 novembre 2021 e la sentenza n. 31760 del 29 gennaio 2019 della Corte di cassazione si sono occupate di altre questioni. La sospensione dei termini di efficacia dei sequestri non poteva essere disposta, come invece è avvenuto, sino alla pronuncia della 2 Corte di cassazione sulla ricusazione. In applicazione dell'art. 37, comma 2, cod. proc. pen. i termini potevano essere sospesi soltanto sino alla ordinanza di inammissibilità o di rigetto della istanza di ricusazione, emessa dalla Corte di appello, senza poter attendere la pronuncia della Corte di cassazione. 2.7. Con il settimo e con l'ottavo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omessa risposta alla opposizione alla dichiarazione di inammissibilità, con provvedimento del 23 marzo 2022, della istanza di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca, ritenendo erroneamente che l'atto difensivo del 19 aprile 2022 fosse reiterazione di una istanza di dichiarazione di perdita di efficacia della confisca e non già, come era, l'opposizione alla precedente dichiarazione di inammissibilità della istanza. 2.8. Con il nono motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omesso esame della istanza difensiva del 30 giugno 2022 diretta ad ottenere l'attestazione di perdita di efficacia delle confische, erroneamente dichiarata inammissibile perché ritenuta mera reiterazione di precedenti istanze. La Corte di appello non si è confrontata con i contenuti della istanza, in forza dei quali si sarebbe dovuto pronunciare la perdita di efficacia dei sequestri. 2.9. Con il decimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per omesso esame della istanza difensiva del 18 novembre 2021 di dichiarazione di perdita di efficacia delle disposte confische. 2.10. Con l'undicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in punto di omesso esame della memoria difensiva dell'Il aprile 2019 in ragione della qualificazione in termini di motivi aggiunti, così ritenuti tardivi. Con la memoria non si proponevano questioni nuove e gli elementi di novità in essa contenute erano argomentativamente connessi al tema già oggetto di devoluzione nell'originaria impugnazione. 2.11. Con il dodicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge per il mancato riconoscimento del diritto del proposto di prendere parte alle udienze, specificamente per le udienze del 16 ottobre 2015 e del 14 luglio 2015. In relazione a quest'ultima non risponde al vero che fu assente per scelta, dal momento che si trovava in condizione di elevatissimo rischio per la sua integrità fisica e psichica. Era stato infatti collocato agli arresti domiciiiari per necessità di assicurarsi una vita di riposo e astensione da situazioni di stress fisico emozionale. 2.12. Con il tredicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non poteva rigettare la richiesta di rinvio, per mancata citazione del proposto, all'udienza del 16 ottobre 2015 perché a detta udienza erano stati ricusati ben due componenti del collegio. 2.13. Con il quattordicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non ha preso in esame le doglianze difensive in merito alla 3 genesi dell'associazione di tipo mafioso e quindi alla presunta pericolosità sociale del proposto ed è sfuggita al confronto con ben sei sentenze irrevocabili emesse dalla Corte di cassazione che hanno fatto chiarezza sulla genesi dell'associazione mafiosa. 2.14. Con il quindicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il decreto impugnato fonda il convincimento del presunto arricchimento del proposto su accertamenti penali che però si sono conclusi con l'esclusione dell'aggravante di cui al comma sesto dell'art. 416-bis cod. pen. 2.15. Con il sedicesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha utilizzato atti prodotti dal pubblico ministero solo ed esclusivamente su CD informatici, così invalidando l'intero provvedimento. 2.16. Con il diciassettesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, dato che il giudice della ricusazione, pur decretando, con atto del 23 giugno 2016, la conservazione di efficacia degli atti compiuti in precedenza dal Tribunale non ha invero compiuto alcun esame specifico. E sul punto il decreto impugnato nulla ha detto. 2.17. Con il diciottesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello non si è confrontata con le doglianze difensive che sono quelle del nono motivo di ricorso per saltum e del decimo motivo della memoria difensiva dell'Il aprile 2019 in punto di violazione del principio di immutabilità del giudice. 2.18. Con il diciannovesimo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello, nell'affermare l'illecito arricchimento di MP con la gestione dei video poker, non si è confrontata non solo con i rilievi difensivi in ordine al contenuto di una conversazione intercettata tra CE MP e MA AL su pagamenti effettuati ai venditori dei bar cori denaro contante proveniente dalla "macchinette" per circa 500.00.0000 di lire;
ma anche con quanto statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza del 17 maggio 2018 e con la sentenza del 26 novembre 2019 in merito al presunto arricchimento dei MP, nella parte in cui le predette sentenze hanno censurato l'affermazione dei giudici di merito che le attività economiche gestite dal sodalizio AL-MP erano state finanziate, in tutto o in parte, con i proventi dei reati di usura e di estorsione e della gestione fraudolenta delle cd. slot machines. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il termine di cui all'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011 decorre dal deposito del ricorso, che va individuato nell'impugnazione di merito sì come definitiva in seguito alla qualificazione come appello dell'originario ricorso per cassazione. Prima della conversione del ricorso per cassazione in atto di appello l'impugnazione non è qualificabile come appello ed è questa la ragione che preclude di riconoscere alla sua presentazione l'idoneità a far decorrere il termine posto a pena di inefficacia della confisca. È bene allora precisare che il ricorso, una volta qualificato come appello, è pervenuto al giudice dell'impugnazione il 30 ottobre :2018. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al di là del richiamo alla disposizione di cui all'art. 30, comma 3, d. Igs, n. 159 del 2011, la Corte di appello ha rigettato l'istanza di dichiarazione di inefficacia della confisca anche e in modo del tutto autosufficiente in ragione del mancato decorso del termine massimo a far data dal deposito dell'atto di appello, computati tutti i periodi di sospensione. Ed è in tal modo giunta alla conclusione che quel termine non era interamente decorso e che era trascorso un periodo di soli nove mesi e ventidue giorni. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. L'assunto di ricorso non ha pregio. Ai fini del computo del termine previsto a pena di sopravvenuta inefficacia del provvedimento di confisca non possono rilevare i cd. tempi morti di trasmissione dell'impugnazione, proposta come ricorso per cassazione per saltum, dall'ufficio giudiziario in cui fu originariamente presentata alla Corte di appello, una volta che fu qualificata come appello. Il dies a quo del termine non può, in questo caso, che individuarsi nel momento della trasmissione dell'impugnazione convertita in appello alla Corte di appello. 5. Il quarto e il quinto motivo sono manifestamente infondati. La disposizione dell'art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011, nel richiamare l'art. 24, comma 2, dello stesso decreto come modificato dalla I. n. 161 del 2017, fa riferimento chiaro alla sospensione del termine, posto a pena di inefficacia sopravvenuta del provvedimento di confisca, per il tempo necessario per la decisione definitiva sulla istanza di ricusazione. L'indicazione di definitività non può che significare che la sospensione opera sino alla conclusione dell'incidente eventualmente con la pronuncia della Corte di cassazione. La disposizione, di 5 natura processuale, trova immediata applicazione e non è tra quelle per le quali l'art. 36 I. n. 161 del 2017 ha disposto la non applicabilità ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della menzionata legge, che ha previsto questa ulteriore causa di sospensione del termine. Quanto poi al rilievo in ordine al tempo della sospensione feriale dei termini processuali, non può che apprezzarsene la genericità nella misura in cui non è accompagnato dalla deduzione specifica per la quale, per mezzo del computo di quel termine, si sarebbe superato il limite massimo con conseguente inefficacia del provvedimento di confisca. 6. Il sesto motivo non è proponibile. Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nel termine perentorio di legge il provvedimento che ora viene censurato, emesso il 23 marzo 2022 per la dichiarazione di inammissibilità della istanza del 2 febbraio 2002, e non gli è consentito farlo ora dopo la scadenza del termine di impugnazione. 7. Il settimo motivo e l'ottavo motivo sono manifestamente infondati. Pur a voler ritenere che l'atto del 19 aprile 2022 fosse una opposizione, non può che prendersi atto che la Corte di appello ha dato risposta alle doglianze contenute in quell'atto. Infatti, ha negato a quell'atto la forza di ribaltare la decisione opposta, e l'errore di averla qualificata nuova istanza, sì da apprezzarne un contenuto meramente reiterativo, non ha inciso sulla pienezza dell'esame di merito comunque condotto. 8. Il nono motivo è manifestamente infondato, oltre che generico. Occorre premettere che la validità del provvedimento di confisca non viene meno se pure il sequestro venga dichiarato inefficace. Non si comprende allora quale possa essere l'interesse sotteso al motivo una volta che la confisca fu emessa. Si consideri a tal proposito che, come affermato da Sez. 5, n. 49149 del 11/09/2019, Rv. 277652, "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il sequestro non costituisce condizione per l'applicazione della confisca, sicché la circostanza che il primo perda efficacia per inosservanza delle sequenze temporali previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non comporta l'estinzione del procedimento, né impedisce che possa essere disposta la misura ablatoria defintiva della confisca. (Fattispecie in cui è stata confermata la decisione di merito che aveva ritenuto non ostativa al provvedimento di confisca la circostanza che, nelle more del procedimento, il sequestro fosse divenuto inefficace, con restituzione dei beni al proposto, per il decorso del termine di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159". 6 3 Va comunque considerato che sul tema della inefficacia dei sequestri adottati contro il ricorrente nel procedimento in esame la Corte di cassazione si è già pronunciata chiarendo che "in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento a seguito della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata dalla parte determina la sospensione del termine previsto dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per l'adozione del decreto di confisca sul bene sottoposto a sequestro, per tutto il tempo necessario alla definizione del sub-procedimento di ricusazione, senza incontrare il limite di durata stabilito dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che ha natura eccezionale e trova esclusiva giustificazione nelle esigenze di garanzia della libertà personale, presidiate all'art. 13, comma quinto, Cost. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il richiamo dell'art. 304 cod. proc. pen., effettuato dall'art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, deve intendersi riferito ai soli commi 1 e 2, che descrivono le ipotesi di sospensione dei termini di custodia cautelare)" - Sez. 5, n. 21760 del 29/01/2019, Rv. 276892 -. 9. Il decimo motivo è generico e manifestamente infondato. A giudizio del ricorrente l'istanza difensiva del 18 novembre 2021 di dichiarazione di perdita di efficacia delle disposte confische non era reiterativa di precedenti e non è stata assorbita, per originalità di contenuto, nelle successive. E però il ricorrente si è limitato ad allegare l'istanza al ricorso e non ne ha descritto i contenuti, di asserita novità, affidandone la rilevazione, in modo evidentemente inammissibile, alla lettura della Corte di cassazione. La doglianza è stata pertanto articolata in modo generico. 10. L'undicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente non ha fatto comprendere in cosa possa essere consistita la dedotta violazione di legge. Non va a tal proposito trascurato che, in materia, il ricorso è ammesso soltanto per violazione di legge e che in giurisprudenza è consolidato il principio di diritto per il quale "in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogic:ità argomentativa della sentenza impugnata" - , tra le molte, Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019 Rv. 276766 -. 7 11. Il dodicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. All'udienza del 14 luglio 2015 il ricorrente fu assente e non fu prospettato un legittimo impedimento a comparire. Alla successiva udienza, del 16 ottobre 2015, il ricorrente lamentò l'omessa citazione;
era però quella una udienza da rinvio da altra precedente nella quale l'interessato non era presente e non aveva addotto legittimo impedimento. Non si verte allora in tema di vizio da omessa citazione e, su questa premessa, si apprezza la correttezza della decisione della Corte di appello nella parte in cui ha affermato che, ove avesse voluto presenziare all'udienza del 16 ottobre, l'interessato, che al tempo era ristretto agli arresti domiciliari, avrebbe dovuto fare tempestiva richiesta, al giudice della cautela, in modo da essere autorizzato a presenziare all'udienza. Ma di ciò il ricorso nulla ha detto. 12. Il tredicesimo motivo è manifestamente infondato. Non è dato comprendere la ragione per la quale, nella prospettiva del ricorrente, il collegio della Corte di appello non avesse il potere di provvedere sulla istanza. A voler ritenere fondata la deduzione in ordine all'assenza del potere di provvedere, dovrebbe ora rilevarsi la totale inconsistenza della doglianza difensiva per la mancata traduzione in udienza dell'interessato, proprio perché non è logicamente coerente lamentarsi del mancato esercizio di un potere decisorio e al contempo negarne la sussistenza. In ogni caso va chiarito che il giudice ricusato non può pronunciare sentenza ma certo può adottare provvedimenti ordinatori e interinali, con la conseguenza della assoluta infondatezza del rilievo in esame. 13. Il quattordicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. Esso prospetta, a ben vedere, un mero difetto di motivazione che, come è noto, non può formare oggetto del sindacato di legittimità in materia di misure di prevenzione. 14. Il quindicesimo motivo è generico e manifestamente infondato. Non viene illustrata in ricorso la ragione per la quale l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., avrebbe dovuto comportare la rivisitazione del provvedimento di prevenzione, una volta che, come affermato nell'impugnato decreto, è comunque rimasta ferma la condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso e pienamente valide le prove delle attività di illecito arricchimento (v. fl. 14 ss. del decreto impugnato). 15. Il sedicesimo motivo è manifestamente infondato. Il decreto impugnato ha chiarito che, a differenza di quanto affermato dal ricorrente, la sentenza n. 8 1598 del 2013 del Tribunale di Milano è stata depositata anche in cartaceo, come numerose altre produzioni di parte, ripartite in plurimi faldoni. In ogni caso la Corte di appello ha attestato che non vi è mai stata sul punto eccezione di nullità, ed è appena il caso di evidenziare che non può neanche parlarsi, in assenza di previsioni di legge in tal senso, di inutilizzabilità. La stessa sentenza della C:orte di cassazione richiamata dal ricorrente non ha prospettato il vizio di inutilizzabilità e ha parlato di irritualità sanabile con ordinanza che inviti al deposito cartaceo. Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Rv. 261552 ha infatti stabilito che "è irrituale il deposito degli atti allegati al ricorso per cassazione esclusivamente su supporto informatico, poiché il pubblico ufficiale ricevente ha il dovere di certificare anche il numero degli stessi ed è inoltre necessario poterne oggettivamente verificare il contenuto, evitando il rischio di perdite o modificazione dei dati. (In applicazione del principio, la Corte ha disposto con ordinanza l'acquisizione di copia cartacea di atti originariamente depositati unicamente su supporto informatico)". 16. Il diciassettesimo motivo è improponibile, atteso che la doglianza in esso articolata non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello. 17. Il diciottesimo motivo è generico. Il ricorrente in modo inammissibile ha ritenuto di articolare la doglianza facendo richiami ad altri atti, senza che di essi abbia illustrato il contenuto;
in tal modo ha eluso, con l'espediente dell'affidamento alla lettura degli atti ad opera della Corte di cassazione, l'adempimento dell'onere di specifica illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno della richiesta di annullamento. 18. Il diciannovesimo motivo è generico. Il ricorrente non illustrato quali siano i contenuti accertativi con i quali la Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi. Non si comprende, perché non viene spiegato in ricorso, come l'asserito omesso confronto con detti contenuti si sia potuto tradurre in un difetto radicale di motivazione, tanto da dare luogo ad un vizio di violazione di legge. 19. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9 A
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna. ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 giugno 2023.